Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 giugno 2008 – Commissione / Polonia

(causa C‑170/07)

«Inadempimento di uno Stato – Imposte nazionali – Obbligo di collaudo dei veicoli di occasione importati – Artt. 28 CE e 30 CE – Direttiva 96/96/CE – Riconoscimento dei collaudi effettuati in altri Stati membri»

Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Consiglio 96/96, art. 3, nn. 1 e 2) (v. punti 42‑52 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 28 CE – Normativa nazionale che impone ai veicoli di occasione importati un obbligo di controllo tecnico prima della loro immatricolazione, mentre i veicoli nazionali, presentanti le medesime caratteristiche, non sono soggetti ad una simile esigenza

Dispositivo

1)

Sottoponendo i veicoli di occasione importati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, a collaudo previo alla loro immatricolazione in Polonia, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 28 CE.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.