Causa C-162/07

Ampliscientifica Srl

e

Amplifin SpA

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze

e

Agenzia delle Entrate

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

«Sesta direttiva IVA — Soggetti passivi — Art. 4, n. 4, secondo comma — Società madri e società controllate — Attuazione, da parte dello Stato membro, del regime del soggetto passivo unico — Presupposti — Conseguenze»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008   I - 4021

Massime della sentenza

  1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 4, secondo comma)

  2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell’imposta sul valore aggiunto

    (Direttiva del Consiglio 77/388)

  1.  L’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, costituisce una norma la cui applicazione da parte di uno Stato membro presuppone la previa consultazione, da parte del medesimo, del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto e l’adozione di una normativa nazionale che autorizzi i soggetti, in particolare le società, stabiliti all’interno del paese e giuridicamente indipendenti, ma strettamente collegati tra loro sui piani finanziario, economico e organizzativo, a non essere più considerati quali soggetti passivi distinti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per essere considerati come un unico soggetto passivo, unico destinatario di una partita individuale di identificazione ai fini della detta imposta e, conseguentemente, unico soggetto abilitato a presentare dichiarazioni di imposta sul valore aggiunto. In assenza di previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, una normativa nazionale che soddisfi detti criteri rappresenterebbe una trasposizione effettuata in violazione dell’esigenza procedurale dettata dall’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388.

    (v. punto 23, dispositivo 1)

  2.  Il principio di neutralità fiscale non osta ad una normativa nazionale che si limiti a prevedere un trattamento differenziato per i soggetti passivi che intendono optare per un regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell’imposta sul valore aggiunto a seconda che l’ente o la società controllante detenga oltre il 50% delle azioni o delle quote dei soggetti dipendenti al più tardi fin dall’inizio dell’anno civile precedente quello della dichiarazione, ovvero, al contrario, soddisfi tali requisiti solo successivamente a tale data. Peraltro, né il principio del divieto dell’abuso del diritto né il principio di proporzionalità ostano ad una siffatta normativa.

    (v. punto 32, dispositivo 2)