Causa C-161/07

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica d’Austria

«Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Normativa nazionale che fissa le condizioni per l’iscrizione delle società su domanda dei cittadini dei nuovi Stati membri — Procedimento di accertamento dello status di lavoratore autonomo»

Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 18 settembre 2008   I ‐ 10673

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2008   I ‐ 10685

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni

(Artt. 43 CE e 46 CE)

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE uno Stato membro la cui normativa nazionale impone, ai fini dell’iscrizione di società nei registri commerciali su domanda di cittadini degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 — eccezion fatta per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta — soci di una società di persone o soci di minoranza di una società a responsabilità limitata, l’accertamento del loro status di lavoratore autonomo da parte di un ufficio del mercato del lavoro o la presentazione di un attestato di esenzione dal permesso di lavoro. Infatti, l’art. 43 CE vieta a ciascuno Stato membro di adottare nelle sue leggi, per le persone che si avvalgono della libertà di stabilirvisi, norme per l’esercizio delle loro attività diverse da quelle stabilite per i propri cittadini. Pertanto, l’assoggettamento dei soli cittadini degli otto nuovi Stati membri a formalità ulteriori rispetto a quelle applicabili ai cittadini nazionali ai fini del loro accesso alle suddette attività viola precisamente tale divieto.

Una disparità di trattamento non può che trarre origine dalla deroga di cui all’art. 46 CE, in base al quale le misure discriminatorie possono essere giustificate soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. A tale riguardo, anche a supporre che un rischio di elusione delle norme transitorie che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori provenienti dagli otto nuovi Stati membri sia tale da causare una turbativa dell’ordine pubblico dello Stato membro interessato, se quest’ultimo non dimostri adeguatamente che l’obiettivo relativo al buon funzionamento del mercato del lavoro, cui mira la legislazione controversa, renda necessaria la creazione di un sistema di autorizzazione generale e preventiva, applicabile a tutti gli operatori interessati degli otto nuovi Stati membri, e che tale obiettivo non possa essere ottenuto attraverso misure meno restrittive della libertà di stabilimento, la restrizione in questione alla libertà di stabilimento è ingiustificata.

(v. punti 28-30, 32, 38, 41-42 e dispositivo)