Causa C-113/07 P

SELEX Sistemi Integrati SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Nozione di impresa — Attività economica — Organizzazione internazionale — Abuso di posizione dominante»

Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 3 luglio 2008   I ‐ 2211

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 marzo 2009   I ‐ 2252

Massime della sentenza

  1. Procedura – Intervento – Ampiezza dei diritti processuali dell’interveniente a seconda della data di presentazione dell’istanza d’intervento

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64, 115, n. 1, e 116, nn. 2, 4 e 6)

  2. Procedura – Provvedimenti istruttori

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66, n. 1)

  3. Concorrenza – Regole comunitarie – Impresa – Nozione – Organizzazione internazionale Eurocontrol

    (Artt. 82 CE e 86 CE)

  1.  Dal combinato disposto degli artt. 115, n. 1, e 116, nn. 2, 4 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che i diritti processuali dell’interveniente sono diversi a seconda che questi abbia presentato la propria istanza d’intervento prima della scadenza del termine di sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione di ricorso oppure dopo che tale termine è spirato, ma prima della decisione di iniziare la fase orale del procedimento. L’interveniente, infatti, qualora abbia presentato la propria istanza prima della scadenza di detto termine, può partecipare sia alla fase scritta sia a quella orale, ricevere comunicazione degli atti di causa e presentare una memoria d’intervento. Viceversa, ove abbia presentato la propria istanza dopo la scadenza di detto termine, ha unicamente il diritto di partecipare alla fase orale, di ricevere comunicazione della relazione d’udienza e di presentare proprie osservazioni, in base alla stessa, durante la fase orale.

    Se è vero che, in applicazione dell’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo può, tra l’altro, nell’ambito delle misure d’organizzazione del procedimento, invitare le parti, inclusa la parte interveniente, a pronunciarsi per iscritto su taluni aspetti della controversia, tale disposizione non contempla affatto la possibilità d’invitare un interveniente, che sia intervenuto successivamente al termine summenzionato, a depositare una memoria d’intervento e di consentirgli di accedere agli atti processuali, dato che, peraltro, simili misure non rispondono allo scopo delle misure di organizzazione del procedimento quale definito al n. 2 di tale articolo.

    (v. punti 32-38)

  2.  L’art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale impone la pronuncia di un’ordinanza per disporre i mezzi istruttori che il Tribunale reputi opportuni, ma non per respingere le istanze dirette ad ottenere simili misure, sulle quali quindi il Tribunale può statuire all’occorrenza nella sentenza che definisce la controversia.

    (v. punto 51)

  3.  Un ente internazionale come l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) non costituisce un’impresa ai sensi degli artt. 82 CE e 86 CE. Infatti, considerate nel loro complesso, le attività di Eurocontrol, per natura, per oggetto e per le norme che le disciplinano, si ricollegano all’esercizio di prerogative, relative al controllo e alla polizia dello spazio aereo, che sono tipiche dei pubblici poteri, e non presentano un carattere economico che giustifichi l’applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza.

    La conclusione sopra indicata vale, in primo luogo, per l’attività di assistenza alla pianificazione, specificazione e creazione di sistemi e servizi di navigazione aerea che Eurocontrol svolge, in favore delle amministrazioni nazionali che ne fanno richiesta, nell’ambito di gare d’appalto da queste bandite, segnatamente per l’acquisto di attrezzature e di sistemi nel settore della gestione del traffico aereo. Detta attività di assistenza costituisce, difatti, uno degli strumenti di cooperazione affidati dalla Convenzione per la sicurezza della navigazione aerea a Eurocontrol e partecipa direttamente alla realizzazione dell’obiettivo di armonizzazione e d’integrazione tecnica nel settore del traffico aereo perseguito per contribuire al mantenimento e al miglioramento della sicurezza della navigazione aerea. Una tale attività non è scindibile dalla missione di gestione dello spazio aereo e di sviluppo della sicurezza aerea di Eurocontrol. Essa è strettamente connessa alla missione di normalizzazione tecnica assegnata dalle parti contraenti a Eurocontrol nel contesto di una cooperazione tra Stati diretta al mantenimento e allo sviluppo della sicurezza della navigazione aerea, cosicché si ricollega all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri. La circostanza che l’assistenza di Eurocontrol sia opzionale e che eventualmente solo alcuni Stati membri vi ricorrano non consente di escludere siffatto collegamento né modifica la natura di tale attività. Inoltre, il collegamento all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri non esige che l’attività in questione sia essenziale o indispensabile alla garanzia della sicurezza della navigazione aerea: quello che conta è che essa si ricolleghi al mantenimento e allo sviluppo della sicurezza della navigazione aerea, che costituiscono prerogative dei pubblici poteri.

    Altrettanto vale, in secondo luogo, per le attività di preparazione e di elaborazione di norme tecniche, che partecipano direttamente alla realizzazione dello scopo di Eurocontrol, ovverosia realizzare l’armonizzazione e l’integrazione necessarie per l’istituzione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo, e che ineriscono alla missione di normalizzazione tecnica affidata dalle parti contraenti a Eurocontrol nell’ambito di una cooperazione tra Stati tesa al mantenimento e allo sviluppo della sicurezza della navigazione aerea, che costituiscono prerogative dei pubblici poteri.

    Ciò avviene, infine, anche per l’acquisizione dei prototipi effettuata nel contesto dell’attività di normalizzazione tecnica e della gestione dei relativi diritti di proprietà intellettuale, giacché la suddetta acquisizione non implica l’offerta di beni o di servizi su un dato mercato; il carattere non economico della normalizzazione implica, infatti, il carattere non economico di tali attività.

    (v. punti 70-72, 76-77, 79, 92, 96, 102, 114)