Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 aprile 2008 – Ferrero Deutschland / UAMI
(causa C‑108/07 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Rischio di confusione – Domanda di marchio denominativo comunitario FERRO – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale anteriore FERRERO – Prova dell’elevato carattere distintivo del marchio anteriore»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 35‑37)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 57‑59)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 dicembre 2006, causa T‑310/04, Ferrero Deutschland/UAMI e Cornu, avente ad oggetto un ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ferrero OHG mbh e la Cornu SA Fontain – Interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) – Rischio di confusione tra due marchi – Grado di somiglianza medio tra i marchi – Grado di somiglianza debole tra i prodotti – Carattere distintivo del marchio anteriore |
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 dicembre 2006, causa T‑310/04, Ferrero Deutschland/OHMI – Cornu (FERRO), è annullata. |
2) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4) è annullata. |
3) |
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la Cornu SA Fontain sono condannati alle spese dell’impugnazione. |
4) |
La Ferrero Deutschland GmbH sopporta le proprie spese relative al procedimento di primo grado, ad esclusione di quelle inerenti all’intervento della Cornu SA Fontain. |
5) |
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese relative al procedimento di primo grado, ad esclusione di quelle inerenti all’intervento della Cornu SA Fontain. |
6) |
La Cornu SA Fontain sopporta le proprie spese e quelle relative al suo intervento sostenute dalla Ferrero Deutschland GmbH e dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |