Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 aprile 2008 – Ferrero Deutschland / UAMI

(causa C‑108/07 P)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Rischio di confusione – Domanda di marchio denominativo comunitario FERRO – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale anteriore FERRERO – Prova dell’elevato carattere distintivo del marchio anteriore»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 35‑37)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 57‑59)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 dicembre 2006, causa T‑310/04, Ferrero Deutschland/UAMI e Cornu, avente ad oggetto un ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ferrero OHG mbh e la Cornu SA Fontain – Interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) – Rischio di confusione tra due marchi – Grado di somiglianza medio tra i marchi – Grado di somiglianza debole tra i prodotti – Carattere distintivo del marchio anteriore

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 dicembre 2006, causa T‑310/04, Ferrero Deutschland/OHMI – Cornu (FERRO), è annullata.

2)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4) è annullata.

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la Cornu SA Fontain sono condannati alle spese dell’impugnazione.

4)

La Ferrero Deutschland GmbH sopporta le proprie spese relative al procedimento di primo grado, ad esclusione di quelle inerenti all’intervento della Cornu SA Fontain.

5)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese relative al procedimento di primo grado, ad esclusione di quelle inerenti all’intervento della Cornu SA Fontain.

6)

La Cornu SA Fontain sopporta le proprie spese e quelle relative al suo intervento sostenute dalla Ferrero Deutschland GmbH e dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).