Cause riunite C-101/07 P e C-110/07 P

Coop de France bétail et viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione — Concorrenza — Mercato della carne bovina — Accordo concluso tra le federazioni nazionali di allevatori e di macellatori avente ad oggetto la sospensione delle importazioni di carne bovina e la fissazione di un prezzo minimo di acquisto — Ammende — Regolamento n. 17 — Art. 15, n. 2 — Riferimento al volume d’affari delle imprese aderenti alle federazioni»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 17 aprile 2008   I ‐ 10197

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 16 ottobre 2008   I ‐ 10226

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008   I ‐ 10228

Massime della sentenza

  1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa

    (Regolamento del Consiglio n. 17; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 4)

  2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità

    (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 64)

  3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato preso in considerazione – Fatturato complessivo delle imprese che costituiscono un’associazione di imprese – Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

  4. Concorrenza – Ammende – Decisione che infligge ammende ad un’associazione costituita da associazioni di imprese nonché ai suoi membri – Violazione dei principi del ne bis in idem e di proporzionalità

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

  1.  La Commissione, quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che essa sia stata commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. Così operando, fornisce tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo circa gli addebiti contestati, ma anche contro l’inflizione di ammende.

    Tuttavia, dare indicazioni circa il livello delle ammende previste in sede di comunicazione degli addebiti, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi nei loro confronti, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della Commissione.

    (v. punti 47, 49)

  2.  Ai fini del corretto assolvimento del compito di valutare i fatti di causa, il Tribunale deve esaminare accuratamente tutti i documenti sottopostigli dalle parti e tenerne conto, ivi compresi quelli che sono stati depositati in atti a seguito del dibattimento orale, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento ex art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale stesso.

    Tuttavia, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, potendo quindi la motivazione essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

    (v. punti 74-75)

  3.  Nel caso in cui i membri di un’associazione di imprese abbiano attivamente partecipato all’attuazione di un accordo anticoncorrenziale, i singoli volumi d’affari dei rispettivi membri possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della sanzione, ancorché l’associazione stessa non disponga del potere di impegnare i propri membri. Tale presa in considerazione è giustificata nei casi in cui l’infrazione commessa da un’associazione riguardi le attività dei suoi membri e in cui le pratiche anticoncorrenziali in questione vengano attuate dall’associazione direttamente a vantaggio di questi ultimi e in collaborazione con essi, dato che l’associazione non ha interessi obiettivi che presentino un carattere autonomo rispetto a quelli dei suoi membri.

    Qualsiasi diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la necessità di garantire l’effetto dissuasivo delle sanzioni inflitte nell’ambito dell’infrazione alle regole comunitarie in materia di concorrenza. Infatti, la facoltà della Commissione di imporre ammende di importo adeguato agli autori delle infrazioni di cui trattasi potrebbe altrimenti risultare compromessa, in quanto le associazioni di imprese che abbiano un volume d’affari molto ridotto, ma che raggruppino, pur senza poterle impegnare formalmente, un numero elevato di imprese che, congiuntamente, realizzino un volume d’affari importante, potrebbero essere sanzionate solo con ammende molto modeste, quand’anche le infrazioni da loro commesse avessero esercitato un’influenza notevole sui mercati in questione.

    (v. punti 97-98)

  4.  Una decisione della Commissione che infligge ammende ad un’associazione costituita da associazioni di imprese, nonché alle singole associazioni che la compongono, in considerazione della partecipazione e del grado di responsabilità proprio di ognuna in un’infrazione alle regole di concorrenza, non viola il principio del ne bis in idem. Infatti, la circostanza che tali associazioni rivestano la qualifica di membri della prima non significa che esse siano state sanzionate più volte per la stessa infrazione, poiché, avendo personalità giuridiche distinte, bilanci separati nonché obiettivi non sempre coincidenti, e ponendo in essere azioni a tutela di interessi loro propri e specifici, l’unicità degli autori dell’infrazione necessaria per l’applicazione del principio del ne bis in idem non sussiste.

    Tale decisione non viola neppure il principio di proporzionalità, anche qualora la Commissione abbia preso in considerazione il volume d’affari dei membri di ogni associazione di imprese ai fini della determinazione del massimale del 10% di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Infatti, tale circostanza non determina che ai membri diretti o indiretti delle associazioni sanzionate venga inflitta doppia ammenda per un’unica e sola infrazione, poiché il fatto di prendere in considerazione tale volume d’affari non significa che sia stata inflitta un’ammenda ai membri dell’associazione e nemmeno, di per sé, che l’associazione di cui trattasi abbia l’obbligo di accollare ai suoi membri l’onere di quest’ultima.

    (v. punti 127-130)