Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 luglio 2007 – Commissione / Lussemburgo

(Causa C‑61/07)

«Inadempimento di uno Stato – Meccanismo diretto a permettere di monitorare le emissioni di gas a effetto serra – Attuazione del protocollo di Kyoto»

Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa comunicazione entro il termine prescritto del rapporto contenente le informazioni richieste dall’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto – Informazioni relative alle previsioni nazionali sulle emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni

Dispositivo

1)

Non avendo trasmesso le informazioni richieste dall’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno all’obbligo ad esso incombente in forza di tale disposizione.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.