Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 luglio 2007 – Commissione / Lussemburgo
(Causa C‑61/07)
«Inadempimento di uno Stato – Meccanismo diretto a permettere di monitorare le emissioni di gas a effetto serra – Attuazione del protocollo di Kyoto»
Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Omessa comunicazione entro il termine prescritto del rapporto contenente le informazioni richieste dall’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto – Informazioni relative alle previsioni nazionali sulle emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni |
Dispositivo
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1) |
Non avendo trasmesso le informazioni richieste dall’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno all’obbligo ad esso incombente in forza di tale disposizione. |
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2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |