Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 11)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 marzo 2004, 2004/33/CE, che applica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/98/CE relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91, pag. 25)
Dispositivo
1) La Repubblica ceca, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 marzo 2004, 2004/33/CE, che applica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/98/CE, relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di predetta direttiva.
2) La Repubblica ceca è condannata alle spese.