Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑57/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (v. punto 10)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) |
Dispositivo
|
|
Avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva. |
|
|
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |