Causa C-54/07

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

contro

Firma Feryn NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel)

«Direttiva 2000/43/CE — Criteri discriminatori di selezione del personale — Onere della prova — Sanzioni»

Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 12 marzo 2008   I - 5189

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 luglio 2008   I - 5198

Massime della sentenza

  1. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 2, n. 2, lett. a)]

  2. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43

    (Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 8, n. 1)

  3. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43

    (Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 15)

  1.  Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell’assunzione ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro. L’esistenza di siffatta discriminazione diretta non presuppone un denunciante identificabile che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione.

    (v. punti 25, 28, dispositivo 1)

  2.  Dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell’ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l’esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Incombe quindi al detto datore di lavoro l’onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell’impresa non corrisponde a tali dichiarazioni.

    Al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento.

    (v. punto 34, dispositivo 2)

  3.  L’art. 15 della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, prescrive che, anche qualora non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (v. punto 40, dispositivo 3)