SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 gennaio 2008 ( *1 )

«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Diritto alla provvigione di un agente incaricato di una zona geografica — Operazioni concluse senza intervento del preponente»

Nel procedimento C-19/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 19 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2007, nella causa tra

Eredi di Paul Chevassus-Marche

e

Groupe Danone,

Société Kro beer brands SA (BKSA),

Société Évian eaux minérales d’Évian SA (SAEME),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

cancelliere: sig. R. Grass,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per gli eredi del sig. Chevassus-Marche, dalla SCP Waquet, Farge e Hazan, avocats;

per le società Groupe Danone, Kro beer brands SA (BKSA) ed Évian eaux minérales d’Évian SA (SAEME), dalla SCP Célice, Blancpain e Soltner, avocats;

per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e A. Dittrich, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Støvlbæk e A. Bordes, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).

2

Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra gli eredi del sig. Chevassus-Marche e le società Groupe Danone, Kro beer brands SA ed Évian eaux minérales d’Évian SA, con riguardo al versamento di provvigioni di cui tali società sarebbero debitrici nei confronti del sig. Chevassus-Marche.

Contesto normativo

3

Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva, per agente commerciale si intende «la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».

4

L’art. 4, n. 1, della direttiva è così formulato:

«Nei suoi rapporti con l’agente commerciale, il preponente deve agire con lealtà e buona fede».

5

L’art. 7 della direttiva dispone quanto segue:

«1.   Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:

a)

quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o

b)

quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

2.   Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione

quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,

quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone,

e l’operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo.

Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità cui ai due precedenti trattini».

6

Con riguardo al sorgere del diritto alla provvigione, l’art. 10, nn. 1 e 2, della direttiva precisa quanto segue:

«1.   La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:

a)

il preponente ha eseguito l’operazione,

b)

il preponente dovrebbe aver eseguito l’operazione in virtù dell’accordo concluso con il terzo,

c)

il terzo ha eseguito l’operazione.

2.   La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell’operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua».

7

Quanto all’estinzione del diritto alla provvigione, l’art. 11, n. 1, della direttiva così recita:

«Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:

sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e

la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente».

Causa principale e questione pregiudiziale

8

Nel 1987 la società BSN, divenuta società Groupe Danone, concludeva con il sig. Chevassus-Marche un mandato esclusivo a rappresentare le proprie controllate, le società Brasseries Kronenbourg, divenuta Kro beer brands SA, ed Évian eaux minérales d’Évian SA, nei rapporti con la clientela degli importatori, grossisti e dettaglianti dei prodotti delle medesime, in una zona geografica determinata comprendente le isole di Mayotte e della Réunion (rispettivamente, collettività e dipartimento francese d’oltremare).

9

In esito alla risoluzione di tale contratto, il sig. Chevassus-Marche richiedeva alla società Groupe Danone nonché alle controllate di quest’ultima il pagamento di diverse somme, tra cui le provvigioni riguardanti acquisti effettuati da due società operanti nella sua zona di attività. Tali domande venivano respinte in base al rilievo che gli acquisti in oggetto erano stati effettuati presso centrali d’acquisto o rivenditori stabiliti nella Francia metropolitana, fuori dalla sfera di controllo della società Groupe Danone e delle sue controllate e in assenza di intervento del sig. Chevassus-Marche.

10

Avendo il Tribunal de commerce de Paris e la Cour d’appel de Paris respinto la sua domanda nella parte diretta ad ottenere il pagamento di tali provvigioni, il sig. Chevassus-Marche ha proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, riassunto dagli eredi a seguito del suo decesso.

11

La Cour de cassation ritiene che la decisione che emetterà nella causa principale richieda un’interpretazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva. Pertanto, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 7, n. 2, della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che un agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata ha diritto ad una provvigione nel caso in cui un’operazione commerciale sia stata conclusa tra un terzo ed un cliente appartenente a tale zona, senza che il preponente intervenga in modo diretto o indiretto in tale operazione».

Sulla questione pregiudiziale

12

Con tale quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva debba essere interpretato nel senso che l’agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l’intervento, diretto o indiretto, del preponente.

13

Nella sentenza 12 dicembre 1996, causa C-104/95, Kontogeorgas (Racc. pag. I-6643), la Corte è stata chiamata ad interpretare l’art. 7 della direttiva in un contesto in cui il preponente stesso provvedeva alla distribuzione delle proprie merci a clienti appartenenti ad una zona geografica di cui aveva incaricato un agente commerciale. Interrogata sulla questione se tale agente avesse diritto ad una provvigione per le operazioni concluse senza il suo intervento, la Corte ha affermato, al punto 16 di tale sentenza, che l’art. 7 della direttiva, ai fini del diritto alla provvigione, prevede due ipotesi alternative. Il paragrafo 1 riguarda il caso di un’attività, attuale o precedente, dell’agente, mentre il paragrafo 2 dispone che l’agente commerciale deve essere retribuito per tutte le operazioni che hanno avuto luogo all’interno di una determinata zona o nell’ambito di un determinato gruppo di persone, senza accennare a una sua qualsivoglia attività.

14

Nell’ipotesi oggetto della sentenza Kontogeorgas, precedentemente citata, la Corte ha pertanto dichiarato che l’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale incaricato di una determinata zona geografica ha diritto alla provvigione relativa alle operazioni concluse con i clienti appartenenti a tale zona, anche qualora esse siano state concluse senza il suo intervento (sentenza Kontogeorgas, citata, punto 19).

15

Il presente rinvio pregiudiziale solleva la questione se tale interpretazione debba parimenti prevalere nell’ipotesi in cui, come nella causa principale, le vendite di merci concluse con clienti stabiliti nella zona geografica affidata all’agente commerciale interessato siano state concluse non solo senza l’intervento di tale agente, ma anche senza intervento diretto o indiretto del preponente.

16

Al riguardo deve necessariamente riconoscersi che, come sostenuto dagli eredi del sig. Chevassus-Marche, l’art. 7, n. 2, della direttiva si limita a prendere in considerazione ogni «operazione conclusa durante il contratto di agenzia», senza ulteriore precisazione se non quella relativa alla conclusione dell’operazione con un cliente appartenente ad una zona geografica o ad un gruppo di persone di cui è incaricato l’agente commerciale. Al pari di quello dell’agente commerciale, l’intervento del preponente non è espressamente richiesto.

17

Tuttavia, l’art. 7, n. 2, della direttiva deve essere letto in combinato disposto con l’art. 10 della stessa, che precisa i requisiti cui è assoggettato il diritto alla provvigione dell’agente commerciale.

18

L’art. 10 della direttiva individua gli eventi che fanno sorgere tale diritto. Al riguardo, il paragrafo 1 di tale articolo distingue tre situazioni alternative suscettibili, ciascuna isolatamente considerata, di costituire il fatto generatore del diritto alla provvigione. Tale diritto si perfeziona infatti dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito l’operazione o dovrebbe averla eseguita in virtù dell’accordo concluso con il terzo interessato, o ancora dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito l’operazione. L’art. 10, n. 2, della direttiva precisa che il diritto a provvigione si perfeziona al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell’operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la propria.

19

Dalla sintesi di tali due paragrafi dell’art. 10 della direttiva emerge che il diritto dell’agente commerciale alla provvigione sorge vuoi quando il preponente ha adempiuto la propria obbligazione o avrebbe dovuto adempierla, vuoi quando il terzo rispetto al contratto di agenzia, vale a dire il cliente, ha o avrebbe dovuto adempiere la propria. In tutti questi casi di specie, la presenza del preponente nelle operazioni per le quali l’agente commerciale ha diritto alla provvigione è indispensabile.

20

Tale lettura dell’art. 10 della direttiva è avvalorata dal disposto dell’art. 11, n. 1, di quest’ultima, ai sensi del quale il diritto dell’agente commerciale alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il cliente ed il preponente non sarà eseguito e la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente. Tale unica causa di estinzione, la quale richiede che ricorrano congiuntamente due circostanze in cui si fa espresso riferimento al preponente, evidenzia l’importanza del ruolo di quest’ultimo ai fini dell’esistenza del diritto alla provvigione.

21

Risulta così dal combinato disposto degli artt. 7, n. 2, 10, nn. 1 e 2, e 11, n. 1, della direttiva che l’agente commerciale ha diritto alla provvigione per un’operazione solo in quanto il preponente sia intervenuto, direttamente o indirettamente, nella conclusione di tale operazione.

22

Spetta al giudice nazionale stabilire se gli elementi di cui dispone, valutati tenendo conto della finalità di tutela dell’agente commerciale, che costituisce uno degli obiettivi della direttiva (sentenze 30 aprile 1998, causa C-215/97, Bellone, Racc. pag. I-2191, punto 13; 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar, Racc. pag. I-9305, punto 20, e 23 marzo 2006, causa C-465/04, Honyvem Informazioni Commerciali, Racc. pag. I-2879, punto 19), nonché dell’obbligo di lealtà e di buona fede, che incombe al preponente ai sensi dell’art. 4 della direttiva, gli consentano o meno di accertare la sussistenza di un intervento siffatto, indipendentemente dal fatto che tale intervento sia di natura giuridica, ad esempio con l’intermediazione di un rappresentante, o di fatto.

23

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l’intervento, diretto o indiretto, del preponente.

Sulle spese

24

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l’intervento, diretto o indiretto, del preponente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.