Causa C-11/07

Hans Eckelkamp e altri

contro

Stato belga

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent)

«Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposta sulle successioni — Normativa nazionale relativa al calcolo delle imposte sul trasferimento degli immobili che non consente la deduzione dal valore di un immobile degli oneri ipotecari attinenti a quest’ultimo a causa della circostanza che, al momento del decesso, il de cuius risiedeva in un altro Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Insussistenza»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 13 marzo 2008   I - 6848

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 settembre 2008   I - 6865

Massime della sentenza

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale

    (Art. 234 CE)

  2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile

    (Art. 234 CE)

  3. Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imposta di successione

    (Artt. 56 CE e 58 CE)

  1.  Nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. La Corte può quindi pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo comunitario sulla base dei fatti indicatile dal giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi.

    (v. punti 27, 52)

  2.  Nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte.

    (v. punto 28)

  3.  Le disposizioni degli artt. 56 CE e 58 CE, in combinato disposto, devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale relativa al calcolo delle imposte di successione e sul trasferimento dovute per un bene immobile sito in uno Stato membro, che non preveda la deducibilità dei debiti che gravano sul detto bene immobile quando la persona la cui successione è aperta non era, al momento del decesso, residente in tale Stato, bensì in un altro Stato membro, mentre siffatta deducibilità è prevista allorché la persona interessata, in tale momento, era residente nello Stato ove il bene immobile oggetto della successione è situato.

    Poiché, infatti, tale normativa fa dipendere la deducibilità di taluni debiti che gravano sul bene immobile interessato dal luogo di residenza, al momento del decesso, della persona la cui successione è aperta, l’onere fiscale maggiore cui la successione dei non residenti è di conseguenza soggetta costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

    Tale differenza di trattamento non può essere giustificata adducendo che la stessa attiene a situazioni che non sono oggettivamente paragonabili. Allorché una normativa nazionale mette sullo stesso piano, ai fini dell’imposizione su di un bene immobile acquistato per successione e sito nello Stato membro interessato, gli eredi di una persona che, al momento del suo decesso, era qualificata come residente e quelli di una persona che, nello stesso momento, era qualificata come non residente, siffatta normativa non può, salvo creare discriminazioni, trattare tali eredi, nell’ambito della medesima imposta, in modo diverso in ordine alla deducibilità degli oneri che gravano sul bene immobile in questione. Trattando in modo identico, salvo che relativamente alla deduzione dei debiti, le successioni di tali due categorie di soggetti, ai fini delle imposte sulle successioni, il legislatore nazionale ha, infatti, ammesso che tra le due non sussiste, per quanto riguarda le modalità e i presupposti di detta tassazione, alcuna differenza di situazione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento.

    Peraltro, lo Stato membro ove è situato il bene immobile oggetto della successione non può, al fine di giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla sua normativa, avvalersi dell’esistenza di una possibilità, indipendente dalla sua volontà, di concessione di un credito d’imposta da parte di un altro Stato membro, quale lo Stato membro ove la persona la cui successione è aperta risiedeva al momento del decesso, che potrebbe compensare, in tutto o in parte, il danno subito dagli eredi di quest’ultima a causa della non deducibilità nello Stato membro ove è ubicato il bene immobile lasciato in eredità, in sede di calcolo delle imposte sul trasferimento, dei debiti che gravano su tale bene immobile.

    (v. punti 46, 60, 63, 68, 71 e dispositivo)