SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
20 novembre 2008 ( *1 )
«Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Sospensione temporanea della patente di guida — Revoca dell’autorizzazione alla guida — Validità di una seconda patente di guida ottenuta in un altro Stato membro nel corso del periodo di sospensione temporanea»
Nel procedimento C-1/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Siegen (Germania) con decisione 29 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il , nell’ambito di un procedimento penale a carico di
Frank Weber,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il sig. Weber, dall’avv. W. Säftel, Rechtsanwalt; |
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per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato; |
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per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente; |
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per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»). |
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Tale domanda è stata formulata nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti del sig. Weber per avere guidato, in data 6 gennaio 2006, un autoveicolo sul territorio tedesco senza essere in possesso della patente di guida richiesta a tal fine. |
Contesto normativo
La normativa comunitaria
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Ai sensi del primo ‘considerando’ della direttiva 91/439: «(…) ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione». |
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Il quarto ‘considerando’ della citata direttiva così recita: «(…) per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida». |
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L’ultimo ‘considerando’ della direttiva 91/439 precisa quanto segue: «(…) per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio». |
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L’art. 1, n. 2, della direttiva citata così dispone: «Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi». |
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L’art. 7, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 91/439 subordina il rilascio della patente di guida alle seguenti condizioni:
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Ai sensi dell’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439: «Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro». |
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L’art. 8, nn. 2 e 4, primo comma, di tale direttiva così recita: «2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente. (…) 4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2 la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro». |
La normativa nazionale
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L’art. 3, nn. 1 e 2, della legge sulla circolazione stradale (Straßenverkehrsgesetz), nella sua versione applicabile alla causa principale (BGBl. 2006 I, pag. 1958; in prosieguo: l’«StVG»), prevede quanto segue: «1. Se una persona è inidonea alla guida di veicoli, l’autorità competente per il rilascio della patente di guida deve revocarla. Nel caso di una patente di guida straniera, la revoca — anche se è effettuata ai sensi di altre disposizioni — equivale a decadenza del diritto di utilizzare la patente di guida in Germania. L’art. 2, nn. 7 e 8, si applica mutatis mutandis. 2. Con la revoca si estingue il permesso di guida. Nel caso di una patente di guida straniera, il diritto alla guida di un autoveicolo si estingue relativamente al territorio nazionale (…)». |
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L’art. 21, n. 1, dell’StVG così dispone: «(1) È punito con pena detentiva fino a un anno o con ammenda chiunque
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Ai sensi dell’art. 28, nn. 1, 4 e 5, del regolamento 18 agosto 1998 sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale (regolamento relativo alla patente di guida) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnisverordnung)] (BGBl. I 1998, pag. 2214; in prosieguo: la «FeV»), nella sua versione risultante dal regolamento (BGBl. 2006 I, pag. 1329): «(1) I titolari di una patente di guida valida [dell’Unione europea] o [dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)] aventi la loro residenza normale ai sensi dell’art. 7, nn. 1 o 2, in Germania sono autorizzati — fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2-4 — a guidare veicoli in Germania nell’ambito dei diritti ad essi riconosciuti. Le condizioni cui sono subordinate le patenti di guida straniere devono essere rispettate anche in Germania. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dette patenti salvo disposizioni contrarie. (…) (4) L’autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE, (…)
(…) (5) Il diritto di fare uso nel territorio nazionale di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE successivamente all’adozione di uno dei provvedimenti menzionati nel n. 4, punti 3 e 4, viene concesso, su domanda dell’interessato, se i motivi della revoca o del divieto temporaneo sono venuti meno (…)». |
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L’art. 46, n. 1, della FeV così recita: «Qualora il titolare di una patente di guida si riveli inidoneo alla guida di veicoli, l’autorità competente per il rilascio della patente è tenuta a revocargliela. Ciò si applica in particolare in caso di malattia o di insufficienza ai sensi degli allegati 4, 5 e 6, ovvero in caso di infrazioni gravi o ripetute al codice della strada o al codice penale che escludano l’idoneità alla guida di un veicolo». |
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L’art. 46, n. 5, della FeV è così formulato: «Con la revoca si estingue il permesso di guida. Nel caso di una patente di guida straniera, il diritto alla guida di un autoveicolo si estingue relativamente al territorio tedesco». |
Causa principale e questione pregiudiziale
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Il 18 settembre 2004 è stato accertato che il sig. Weber, cittadino tedesco residente in Germania, guidava un autoveicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (cannabis e anfetamine). In forza di un provvedimento amministrativo del Kreis Siegen-Wittgenstein datato e divenuto definitivo il , tale infrazione è stata sanzionata con un’ammenda nonché con la sospensione della sua patente di guida tedesca per un mese. |
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Il 18 novembre 2004 il sig. Weber ha ottenuto dalle autorità della città di Karlovy Vary (Repubblica ceca) il rilascio di una patente di guida per veicoli delle categorie A1, A, B e AM, con validità decennale. La patente di guida conteneva l’indicazione della data in cui era stato superato l’esame per il rilascio, nella fattispecie il . |
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Il 7 gennaio 2005 il sig. Weber è stato informato tramite posta dall’Ordnungsamt del Kreis Siegen-Wittgenstein che, a causa dell’infrazione rilevata il , veniva sottoposto ad un procedimento di controllo della sua idoneità alla guida. Nel corso del febbraio 2005 il sig. Weber ha consegnato la propria patente di guida tedesca all’autorità amministrativa. |
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Con decisione datata 17 marzo 2005, divenuta definitiva il 6 aprile successivo, l’Ordnungsamt del Kreis Siegen-Wittgenstein, in applicazione degli artt. 3, n. 1, del StVG e 46, n. 1, della FeV, ha proceduto al ritiro della patente di guida tedesca del sig. Weber, ritiro che ha comportato l’estinzione del diritto alla guida di autoveicoli in Germania, ai sensi dell’art. 3, n. 2, dell’StVG e 46, n. 5, seconda frase, della FeV. |
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Con sentenza dell’Amtsgericht Siegen 22 agosto 2006 il sig. Weber è stato condannato, in base all’art. 21 dell’StVG, per guida di un autoveicolo senza patente di guida, infrazione rilevata in occasione di un controllo di polizia intervenuto in data . |
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Il sig. Weber ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Landgericht Siegen, allo scopo di ottenere l’assoluzione in quanto, essendo titolare di una patente di guida ceca, aveva il diritto di continuare a guidare autoveicoli in applicazione del principio del riconoscimento reciproco delle patenti rilasciate negli Stati membri, sancito dall’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439. |
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Pertanto, il Landgericht Siegen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art. 1, n. 2, della direttiva [91/439], in combinato disposto con l’art. 8, n. 2 e n. 4, sia da interpretare nel senso che ad uno Stato membro è vietato non riconoscere il diritto di guidare all’interno del suo territorio in base ad una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro e non riconoscere quindi la validità di quest’ultima, ovvero negarla, perché al suo titolare nel primo Stato membro menzionato è stata revocata la patente, dopo il rilascio nei suoi confronti di una cosiddetta “seconda” patente di guida dell’Unione (…) in un altro Stato membro, qualora la revoca della patente si basi su un fatto o su un comportamento illegittimo verificatosi nel periodo antecedente al rilascio della patente di guida da parte dell’altro Stato membro». |
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all’interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e, pertanto, la validità di tale patente, quando al suo titolare sia stato applicato, nel primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida adottato successivamente alla data di rilascio di tale patente, ma inteso a sanzionare un’infrazione constatata anteriormente a questa stessa data. |
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Il sig. Weber sostiene principalmente, riferendosi alla giurisprudenza della Corte (ordinanze 6 aprile 2006, causa C-227/05, Halbritter, e , causa C-340/05, Kremer), che uno Stato membro può eventualmente rifiutarsi di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro solo per comportamenti successivi a tale rilascio. |
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Il governo italiano e la Commissione delle Comunità europee ritengono invece che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, uno Stato membro abbia il diritto di rifiutarsi di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, anche qualora tale rifiuto sia motivato da un comportamento anteriore alla data di rilascio della patente di cui trattasi. |
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Il governo portoghese osserva come l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 sia inteso proprio a prevenire i rischi derivanti da comportamenti di persone che, essendo sottoposte ad un provvedimento di sospensione temporanea della loro patente di guida in uno Stato membro, si rechino in un altro Stato membro per ottenere una seconda patente di guida, pur essendo assoggettate ad una procedura di verifica della loro idoneità alla guida che può condurre ad una revoca del loro diritto di guidare. |
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Occorre anzitutto rammentare che il principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti rilasciate dagli Stati membri, enunciato all’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439, è stato instaurato segnatamente al fine di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto l’esame di guida (v., segnatamente, sentenze 29 aprile 2004, causa C-476/01, Kapper, Racc. pag. I-5205, punto 71; , cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann e Funk, Racc. pag. I-4635, punto 49, nonché cause riunite da C-334/06 a C-336/06, Zerche e a., Racc. pag. I-4691, punto 46). |
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Secondo una giurisprudenza costante, il detto art. 1, n. 2, prevede il reciproco riconoscimento, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., in tal senso, sentenza 29 ottobre 1998, causa C-230/97, Awoyemi, Racc. pag. I-6781, punti 41 e 42; citate sentenze Kapper, punto 45; Wiedemann e Funk, punto 50, nonché Zerche e a., punto 47). |
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Tuttavia, l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 consente agli Stati membri, in talune circostanze e segnatamente per ragioni di sicurezza della circolazione, di applicare le loro disposizioni nazionali in materia di restrizione, di sospensione, di revoca e di annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare di una patente che abbia la sua residenza normale nel loro territorio e di rifiutarsi di riconoscere ad una persona cui si applichi, nel detto territorio, uno di tali provvedimenti la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata in un altro Stato membro. |
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La Corte ha più volte ribadito, a tal proposito, che l’art. 8, n. 4, primo comma, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale di reciproco riconoscimento delle patenti e che tale disposizione va dunque interpretata restrittivamente (v., in particolare, citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 60, nonché Zerche e a., punto 57). |
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Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che alla data in cui il sig. Weber ha ottenuto la propria patente di guida ceca, vale a dire il 18 novembre 2004, egli era assoggettato ad un provvedimento di sospensione temporanea della sua patente di guida tedesca, deliberato il per la durata di un mese e divenuto definitivo il . Dopo l’ottenimento della sua patente di guida ceca egli è stato oggetto, in data , di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida. Peraltro, è pacifico che i fatti che giustificano sia il provvedimento di sospensione temporanea, sia il provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida sono stati accertati il , quindi anteriormente alla data di rilascio della patente di guida ceca. |
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Non può ritenersi che la direttiva 91/439 imponga l’obbligo di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata in simili circostanze. |
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La Corte ha certamente avuto modo di dichiarare che uno Stato membro può esercitare la facoltà fornitagli dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni in materia di revoca dell’autorizzazione alla guida, segnatamente, solo per comportamenti del detto titolare successivi al rilascio di tale patente (v. citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 59, nonché Zerche e a., punto 56; citate ordinanze Halbritter, punto 38, e Kremer, punto 35). |
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Tuttavia, il provvedimento di revoca della patente di guida inflitto all’interessato nella causa che ha dato origine alla citata ordinanza Kremer non era accompagnato da un provvedimento che vietava il conseguimento di una nuova patente. Nelle cause che hanno dato origine alle altre decisioni citate al punto precedente, i provvedimenti di divieto temporaneo di ottenere una nuova patente che accompagnavano i provvedimenti di revoca erano tutti giunti a termine alla data di rilascio della patente stessa. |
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È in base a considerazioni siffatte che la Corte ha stabilito che uno Stato membro poteva avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 solo a seguito di un comportamento dell’interessato successivo all’ottenimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Tale disposizione non può infatti consentire allo Stato membro di residenza normale di rifiutarsi di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro solo perché al titolare di tale patente è stata anteriormente revocata una patente precedente nel primo Stato membro (citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 66, nonché Zerche e a., punto 63). |
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Completamente diversa è la situazione nella causa principale. Da un lato, il sig. Weber, nel momento in cui ha ottenuto la propria patente di guida ceca, era oggetto di un provvedimento adottato dalle competenti autorità tedesche recante sospensione temporanea della sua patente di guida tedesca. Dall’altro, successivamente al rilascio della sua patente di guida ceca, è stato adottato a suo carico un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida, inteso a sanzionare gli stessi fatti che avevano giustificato il citato provvedimento di sospensione temporanea. |
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In una simile situazione alle autorità competenti nonché ai giudici di uno Stato membro va riconosciuta, in maniera assoluta e definitiva, la facoltà di rifiutare il riconoscimento della validità della patente di guida ottenuta in un altro Stato membro da una persona su cui gravava un provvedimento di sospensione temporanea della propria patente di guida nel primo Stato membro, in base alle disposizioni della direttiva 91/439, segnatamente del suo art. 8, n. 4, qualora il provvedimento di sospensione temporanea sia seguito da un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida inteso a sanzionare gli stessi fatti (v., in tal senso, ordinanza 3 luglio 2008, causa C-225/07, Möginger, punto 41). La circostanza che il provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida sia stato pronunciato successivamente alla data di rilascio della nuova patente di guida è, in tal senso, influente, dal momento che i motivi che giustificavano un provvedimento siffatto esistevano a questa stessa data (v., a contrario, citata sentenza Kapper, punto 74). |
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Qualsiasi altra interpretazione svuoterebbe di contenuto la facoltà concessa ad uno Stato membro dall’art. 8, n. 4, primo comma, della direttiva 91/439 di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro da una persona che sul suo territorio è oggetto di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida. |
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38 |
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, lo Stato membro sul cui territorio è stata commessa un’infrazione è il solo competente a punire tale infrazione adottando, se del caso, un provvedimento di revoca della patente o di revoca dell’autorizzazione alla guida, accompagnato o meno da un periodo di divieto di richiedere una nuova patente. |
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39 |
Orbene, imporre ad uno Stato membro il riconoscimento della validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il fatto che il titolare di tale patente non ha commesso alcuna infrazione sul territorio del primo Stato membro posteriormente a tale rilascio, pur essendo quest’ultimo assoggettato ad un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida in corso di validità, giustificato da fatti anteriori a tale rilascio, significherebbe esortare gli autori di infrazioni passibili di un simile provvedimento di revoca a recarsi senza indugio in un altro Stato membro allo scopo di ovviare alle conseguenze amministrative o penali delle infrazioni stesse e comprometterebbe, in definitiva, la fiducia su cui si basa il sistema di riconoscimento reciproco delle patenti di guida. |
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40 |
Inoltre, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il riconoscimento, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, della validità della patente di guida rilasciata al sig. Weber dalle autorità ceche, quando quest’ultimo era, alla data di rilascio di tale patente, pur sempre titolare di una patente di guida tedesca, contrasterebbe sia con la ratio della direttiva 91/439 sia con il tenore letterale del suo art. 7, n. 5, secondo cui si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro. |
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41 |
Si deve di conseguenza risolvere la questione sottoposta nel senso che gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all’interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro ad una persona cui sia stato applicato, sul territorio del primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida, anche qualora detta revoca sia stata disposta successivamente alla data di rilascio di tale patente, dal momento che quest’ultima è stata ottenuta nel corso del periodo di validità di un provvedimento di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro e dal momento che sia il citato provvedimento sia il provvedimento di revoca sono giustificati da motivi esistenti alla data di rilascio della seconda patente di guida. |
Sulle spese
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42 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 1882, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all’interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro ad una persona cui sia stato applicato, sul territorio del primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida, anche qualora detta revoca sia stata disposta successivamente alla data di rilascio di tale patente, dal momento che quest’ultima è stata ottenuta nel corso del periodo di validità di un provvedimento di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro e dal momento che sia il citato provvedimento sia il provvedimento di revoca sono giustificati da motivi esistenti alla data di rilascio della seconda patente di guida. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.