CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 10 marzo 2009 ( 1 )

Causa C-558/07

The Queen, su istanza di:

S.P.C.M. SA e altri

contro

Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

«Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Sostanze chimiche — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di tali sostanze (REACH) — Nozione di “sostanze monomeriche” — Validità — Proporzionalità — Parità di trattamento»

I — Introduzione

1.

La High Court di Londra chiede alla Corte di giustizia come debba essere intesa la nozione di sostanza monomerica.

2.

A prima vista, questa domanda di pronuncia pregiudiziale sembra singolare. Ci si aspetterebbe che tale questione venga piuttosto rivolta ad un chimico. Ad un’analisi più attenta, tuttavia, risulta che tale questione può e deve essere risolta con gli strumenti del diritto comunitario.

3.

La Corte deve a tal fine interpretare per la prima volta il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento REACH»).

II — Contesto normativo

4.

La disposizione fondamentale per il caso presente è costituita dall’art. 5 del regolamento REACH, il quale sancisce l’obbligo di registrazione delle sostanze:

«Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo».

5.

L’art. 3, punto 1, del regolamento REACH definisce la fondamentale nozione di sostanza:

«un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione».

6.

L’art. 3, punto 5, del regolamento REACH definisce la nozione di polimero:

«una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende:

a)

una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente;

b)

meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare.

Nel contesto di questa definizione, per “unità monomerica” s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero».

7.

La nozione di monomero figura all’art. 3, punto 6:

«una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo».

8.

Ai sensi dell’art. 2, n. 9, del regolamento REACH, le disposizioni dei titoli II e VI del regolamento, e quindi in particolare l’obbligo di registrazione previsto dall’art. 5, non si applicano ai polimeri.

9.

Questa disposizione viene chiarita al quarantunesimo ‘considerando’:

«(…) I polimeri dovrebbero essere esentati dalla registrazione e dalla valutazione finché non sia possibile determinare in modo praticabile ed economicamente efficiente, sulla scorta di criteri tecnici consolidati e di criteri scientifici di comprovata validità, quali di essi debbano essere registrati in quanto presentano rischi per la salute umana e per l'ambiente».

10.

Di conseguenza, l’art. 138, n. 2, definisce i presupposti di un possibile futuro obbligo di registrazione per taluni polimeri:

«La Commissione può presentare proposte legislative non appena può essere determinato un modo praticabile ed efficiente in termini di costi di selezionare i polimeri ai fini della registrazione in base a validi criteri tecnici e scientifici, e dopo aver pubblicato una relazione riguardante:

a)

i rischi che presentano i polimeri rispetto ad altre sostanze;

b)

l'eventuale necessità di registrare taluni tipi di polimeri, tenendo conto della competitività e dell'innovazione, da un lato, e della protezione della salute umana e della tutela dell'ambiente, dall'altro».

11.

L’art. 6, n. 3, del regolamento REACH disciplina invece le condizioni alle quali devono essere registrate le sostanze monomeriche che sono contenute nei polimeri:

«Ogni fabbricante o importatore di un polimero presenta una registrazione all'agenzia per la o le sostanze monomeriche o per qualsiasi altra sostanza non ancora registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a)

il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate;

b)

il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all'anno».

III — Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12.

Il procedimento nazionale è stato instaurato da imprese che, inter alia, fabbricano polimeri o li importano sul mercato europeo. Il resistente è il Department for Environment, Food and Rural Affairs, autorità governativa del Regno Unito responsabile dell’applicazione del regolamento REACH.

13.

Il procedimento è inteso a dissipare dubbi inerenti all’interpretazione dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH ovvero a chiarire se tale disposizione debba essere dichiarata invalida.

14.

La High Court sottopone pertanto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, alla luce del fatto che i requisiti per la registrazione di cui al titolo II del regolamento REACH non si applicano ai polimeri ai sensi dell'art. 2, n. 9, del medesimo regolamento, l'espressione “sostanze monomeriche” di cui all'art. 6, n. 3, indichi:

a)

monomeri legati, cioè monomeri che abbiano reagito insieme in modo da risultare indissociabili dal polimero di cui fanno parte;

b)

monomeri liberi, cioè monomeri residui del processo di polimerizzazione e che mantengono le loro identità e proprietà chimiche distinte dal polimero dopo il completamento di tale processo; o

c)

sia monomeri legati che liberi.

2)

Nel caso in cui la prima questione venga risolta nel senso indicato sub a) o sub c), se l'applicazione dell'art. 6, n. 3, ai fabbricanti o agli importatori di polimeri sia illegittima in quanto i requisiti risultano irrazionali, discriminatori o sproporzionati.»

15.

Nel procedimento scritto sono intervenute la C. H. Erbslöh KG e la Lake Chemicals and Minerals Ltd (in prosieguo congiuntamente denominate: la «Erbslöh») nonché la S.P.C.M. SA e la Hercules Incorporated (in prosieguo congiuntamente denominate: la «S.P.C.M.») quali ricorrenti nel procedimento principale, inoltre la Repubblica di Polonia, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. Fatta eccezione per la Polonia, tutte le parti intervenute hanno partecipato all’udienza del 27 gennaio 2009.

IV — Valutazione giuridica

A — La domanda di pronuncia pregiudiziale nel contesto generale del regolamento REACH

16.

Il regolamento REACH disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. La prima fase è la registrazione.

17.

In linea di principio, ciascun importatore e ciascun fabbricante devono registrare tutte le sostanze chimiche importate o fabbricate, presentando al riguardo determinate informazioni. L’ampiezza delle informazioni necessarie dipende dai quantitativi della rispettiva sostanza che vengono importati o fabbricati. Qualora non dispongano ancora di tali informazioni, essi devono procurarsele prima della registrazione, eventualmente attraverso la realizzazione di studi.

18.

Queste informazioni consentono innanzitutto ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di assicurare, ai sensi dell’art. 1, n. 3, del regolamento REACH, di non arrecare danno alla salute umana o all’ambiente quando producono, immettono sul mercato o utilizzano sostanze.

19.

Inoltre, le sostanze chimiche possono essere valutate sulla base della registrazione e delle informazioni supplementari. Questa valutazione può comportare una restrizione delle sostanze da parte della Commissione, ossia un divieto da parte della medesima di talune utilizzazioni. A certe condizioni la Commissione può anche vietare qualsiasi utilizzazione di una sostanza. Le utilizzazioni necessitano in tal caso dell’autorizzazione.

20.

Il presente caso riguarda la registrazione di monomeri. I monomeri sono, in un certo senso, le unità fondamentali che costituiscono molecole chimiche più complesse, i cosiddetti polimeri. Il polietilene, per esempio, di cui sono composti molti fogli di plastica, è un polimero. Come indica già il nome, la materia prima è l’etilene o etene (C2H4), monomero di norma in forma gassosa. Le molecole di etene, relativamente piccole, vengono combinate in molecole di polietilene a catena lunga nel processo di polimerizzazione.

21.

Secondo le informazioni della Commissione, esistono alcune centinaia di monomeri che possono essere combinati in un numero di polimeri diversi che va da 70000 a 400000.

22.

Ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento REACH, i monomeri liberi devono essere registrati, in quanto sono sostanze autonome. I polimeri, invece, sono esclusi dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 2, n. 9.

23.

È controverso se i monomeri legati in polimeri debbano essere registrati in forza di una disciplina speciale (art. 6, n. 3, del regolamento REACH), nonostante essi non siano sostanze autonome. Ciò riguarda soprattutto l’importazione di polimeri, in quanto i monomeri utilizzati al di fuori della Comunità per fabbricare polimeri non sono ancora stati registrati.

B — Sulla prima questione — Interpretazione dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH

24.

Ai sensi dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH, il fabbricante o l’importatore di un polimero presenta una registrazione per le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della catena d'approvvigionamento se il polimero contiene almeno il 2% in peso/peso della sostanza monomerica in forma di unità monomeriche e il quantitativo totale del monomero è pari ad almeno una tonnellata all'anno.

25.

La prima questione pregiudiziale mira a chiarire come debba essere intesa la nozione di sostanza monomerica in questa disposizione. La soluzione è sostanzialmente deducibile dalla lettera delle disposizioni pertinenti. Tuttavia affronterò anche alcuni argomenti che la S.P.C.M. e la Erbslöh ricavano dal contesto sistematico del regolamento REACH e dai suoi obiettivi.

1. Sulla lettera delle disposizioni pertinenti

26.

Il testo dell’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento REACH suggerisce che esso si riferisce ai monomeri legati in polimeri. I monomeri sono infatti soggetti, in linea di principio, all’obbligo di registrazione se un polimero consta dei medesimi.

27.

Un polimero consta sostanzialmente, ai sensi dell’art. 3, punto 5, del regolamento REACH, di una sequenza di monomeri legati fra loro, le unità monomeriche. Nell’ultima frase dell’art. 3, punto 5, un’unità monomerica viene pertanto definita come la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero.

28.

Questa definizione ricomprende l’aggiunta, contenuta nell’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento REACH, «in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate». Tale aggiunta chiarisce che ciò che rileva per il legislatore comunitario, in relazione a questa disposizione, è la forma sottoposta a reazione del monomero.

29.

L’indicazione espressa di unità monomeriche di cui all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento REACH esclude invece che vi possano rientrare monomeri liberi ai sensi della variante sub b) della prima questione pregiudiziale. Fintantoché essi siano presenti nel polimero quali residui del processo di polimerizzazione, gli stessi sono effettivamente parte del polimero ai sensi della definizione generale delle sostanze secondo l’art. 3, punto 1; tuttavia l’art. 6, n. 3, concerne appunto solamente i monomeri legati in forma di unità monomeriche.

30.

La Erbslöh e la S.P.C.M. ritengono tuttavia contraddittorio, ad un esame più circostanziato, riferire l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH ai monomeri legati. I monomeri, secondo la definizione contenuta nell’art. 3, n. 6, non hanno ancora formato dei polimeri, ma presentano solo il potenziale di siffatti composti.

31.

Si deve concordare con questa opinione secondo la quale, considerando esclusivamente la definizione generale delle sostanze di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento REACH, solo i monomeri liberi possono costituire delle sostanze.

32.

L’art. 3, punto 1, del regolamento REACH definisce infatti una sostanza come un elemento chimico e i suoi composti. Le sostanze chimiche sono contrassegnate, inter alia, da proprietà particolari, per esempio dal loro punto di fusione. Monomeri e polimeri sono quindi delle sostanze, in quanto sono composti dei loro elementi chimici costitutivi.

33.

Al contrario, determinati sottoinsiemi di polimeri, ossia i monomeri legati, non sono dei composti autonomi. Come sottolineano la Erbslöh e la S.P.C.M., essi non sono dotati di proprietà chimiche proprie bensì delle proprietà dei polimeri di cui fanno parte. Questi sottoinsiemi non sono pertanto, in linea di principio, sostanze ai sensi dell’art. 3, punto 1, del regolamento REACH.

34.

La Erbslöh e la S.P.C.M. dimenticano tuttavia che il regolamento REACH adotta per le sostanze monometriche una disciplina speciale, che deroga alla definizione generale di sostanze. La nozione di unità monomerica viene definita all’art. 3, punto 5, come la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero. Da ciò si deve dedurre che il regolamento REACH conosce due forme di sostanze monomeriche, segnatamente una forma sottoposta a reazione — l’unità monomerica quale componente di polimeri — e una forma non sottoposta a reazione — il monomero definito all’art. 3, punto 6.

35.

La S.P.C.M. eccepisce che nell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH si parlerebbe di sostanze monomeriche e non di unità monomeriche. La lett. a) di questa disposizione chiarisce tuttavia che le sostanze monomeriche sono intese nella forma di unità monomeriche. Del resto tale disposizione contempla anche altre sostanze soggette a registrazione in quanto componenti di polimeri non nella loro forma tipica, ossia non sottoposta a reazione, bensì espressamente nella forma sottoposta a reazione.

36.

Una diversa conclusione non è desumibile neanche dalla circostanza che alcune versioni linguistiche, segnatamente quella inglese e quella francese, non utilizzano all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento REACH, per le unità monomeriche, esattamente la stessa nozione impiegata all’art. 3, punto 5. In inglese vengono utilizzate le nozioni di monomer unit da una parte e di monomeric units dall’altra, in francese le nozioni unité monomère e unités monomériques.

37.

Queste differenze minime potrebbero tuttavia essere ricondotte ad una traduzione inesatta nel corso delle discussioni del Consiglio. La definizione di polimeri contenuta all’art. 3, punto 5, che determina anche la nozione di unità monomerica, è stata ripresa senza subire cambiamenti dalla proposta della Commissione. Al contrario, su proposta della delegazione svedese, solo il Consiglio ha aggiunto nell’art. 6, n. 3, lett. a), la parte della frase «in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate» ( 3 ). In svedese e in tedesco, entrambe le disposizioni impiegano una nozione uniforme di unità monomerica ( 4 ). La versione originale svedese, in particolare, costituisce un indizio del fatto che le differenze in inglese e francese non mirano ad un altro significato.

38.

Dalla lettera delle disposizioni pertinenti, esaminate alla luce della loro genesi legislativa, risulta dunque che la nozione di «sostanze monomeriche» di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento REACH si riferisce solo ai monomeri legati, ossia ai monomeri che abbiano reagito insieme in modo da risultare indissociabili dal polimero di cui fanno parte.

2. Sul contesto sistematico

39.

Nei confronti di questa conclusione parziale vengono peraltro sollevate diverse obiezioni, le quali si fondano sul contesto sistematico del regolamento REACH. Al riguardo si fa riferimento soprattutto alla deroga all’obbligo di registrazione per i polimeri sancita dall’art. 2, n. 9.

40.

La Erbslöh invoca, sotto questo profilo, la massima ermeneutica generale di diritto comunitario, secondo la quale le eccezioni a regole generali devono essere interpretate restrittivamente. L’obbligo di registrazione per le sostanze monomeriche sarebbe un’eccezione all’esenzione prevista per i polimeri e dovrebbe pertanto essere interpretato restrittivamente.

41.

A tal riguardo, la Erbslöh non tiene peraltro conto del fatto che il principio su cui si fonda il regolamento REACH è costituito dall’obbligo di registrazione. Infatti l’esenzione per i polimeri è già un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente. Qualora l’obbligo di registrazione per i monomeri contenuti nei polimeri costituisse pertanto un’eccezione all’eccezione, essa dovrebbe, quale ritorno alla regola, essere interpretata estensivamente ( 5 ).

42.

In definitiva, l’obbligo di registrazione per le sostanze monomeriche in forma di unità monomeriche non costituisce una deroga all’esenzione prevista per i polimeri, bensì una componente autonoma del sistema di obblighi del regolamento REACH. Esso non può pertanto essere considerato un’eccezione da interpretarsi restrittivamente.

43.

La Erbslöh e la S.P.C.M. sostengono inoltre che un obbligo di registrazione per le sostanze monomeriche legate in polimeri svuoterebbe di contenuto la deroga all’obbligo di registrazione per i polimeri.

44.

Si potrebbe effettivamente ritenere che all’atto della registrazione di sostanze monomeriche in forma di unità monomeriche, ossia di componenti legate di un polimero, debbano essere presentate informazioni concernenti il polimero. Occorre infatti rammentare che le sostanze monomeriche in forma di unità monomeriche hanno solo le proprietà del polimero in cui sono legate.

45.

Inteso in tal senso, l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH contrasterebbe effettivamente — come sostenuto dalla Erbslöh e dalla S.P.C.M. — con l’art. 2, n. 9. Praticamente ogni polimero commercializzato in Europa dovrebbe essere registrato indirettamente attraverso le sue sostanze monomeriche.

46.

L’art. 6, n. 3, del regolamento REACH indica tuttavia chiaramente che oggetto di registrazione devono essere non le proprietà dei polimeri, bensì — in conformità dell’interpretazione della Commissione — le proprietà dei monomeri. Ai sensi di tale norma è infatti sufficiente che un attore a monte della catena di approvvigionamento registri la sostanza monomerica. Tale attore tuttavia può non sapere quali polimeri vengano fabbricati dai suoi monomeri. È addirittura possibile che tale monomero venga impiegato nella fabbricazione di polimeri molto diversi fra loro.

47.

Tuttavia, dall’argomento della Commissione risultano quantomeno degli indizi di registrazione delle proprietà dei polimeri: se le sostanze monomeriche vengono fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno, ai sensi dell’art. 14, n. 1, e dell’allegato I del regolamento REACH, all’atto della registrazione deve essere presentata una valutazione della sicurezza chimica. Questa deve includere, secondo la Commissione, il ciclo di vita del polimero fabbricato.

48.

Questa posizione tende a svuotare di contenuto l’esenzione dei polimeri. Essa tuttavia non convince, in quanto il ciclo di vita del monomero termina al momento della sua reazione in un polimero. Ai sensi dell’allegato I, punto 0.3, del regolamento REACH, il ciclo di vita di una sostanza comprende la sua fabbricazione e gli usi identificati. Un polimero non costituisce tuttavia un uso, bensì una sostanza autonoma nel senso della definizione di sostanza di cui all’art. 3, punto 1, del regolamento REACH. Esso ha pertanto un proprio ciclo di vita.

49.

Le informazioni sull’utilizzazione del monomero si estendono dunque alla circostanza che esso viene impiegato per la fabbricazione di taluni polimeri, ma non alle proprietà di tali polimeri. Qualora il monomero sia già stato registrato da parte di un attore a monte della catena di approvvigionamento, il quale non è a conoscenza del fatto che esso viene usato per fabbricare questo polimero, tale uso deve essere notificato ai sensi degli artt. 37 e 38 del regolamento REACH da parte del fabbricante a valle.

50.

In tal modo, l’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche legate in polimeri non svuota di significato l’esenzione dei polimeri. L’obbligo di registrazione per le sostanze monomeriche non corrisponde ad un obbligo indiretto di registrazione per i polimeri.

51.

Già per questo motivo, nemmeno l’argomento della Erbslöh e della S.P.C.M., secondo il quale dai polimeri risulterebbero rischi minimi, osterebbe all’interpretazione di cui sopra dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH. I rischi dei polimeri non rivestono un’importanza diretta per la registrazione di sostanze monomeriche. Del resto la Commissione sottolinea, a ragione, che l’obbligo di registrazione non presuppone alcun rischio particolare, bensì mira a identificare i rischi.

52.

L’obbligo di registrazione per le sostanze monomeriche contenute in polimeri non contrasta dunque con altre disposizioni del regolamento REACH.

3. Sugli obiettivi del regolamento REACH

53.

Infine, vengono fatti valere come argomento contro l’obbligo di registrazione per i monomeri contenuti nei polimeri gli obiettivi del regolamento REACH.

54.

In proposito siamo in presenza di due profili argomentativi. Da un lato, viene nuovamente sottolineata l’esenzione dei polimeri, la quale verrebbe pregiudicata dall’obbligo di registrazione per i monomeri. È stato tuttavia già dimostrato che ciò non avviene nel caso di specie.

55.

Dall’altro, viene posto in dubbio che l’obbligo di registrazione per i monomeri persegua gli obiettivi generali del regolamento REACH. Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento REACH, esso ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.

56.

Un contrasto con questi obiettivi non è rinvenibile. Né tantomeno sussistono elementi che depongano nel senso che tali obiettivi esigerebbero una diversa interpretazione dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH.

57.

La riconducibilità dell’obbligo di registrazione dei monomeri a tali obiettivi riveste invece interesse soprattutto per la seconda questione pregiudiziale, segnatamente nella misura in cui essa ha ad oggetto la compatibilità dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH con il principio di proporzionalità. Tale problematica deve dunque essere affrontata in sede di esame della seconda questione.

4. Conclusione parziale

58.

La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che la nozione di «sostanze monomeriche» di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento REACH si riferisce solo ai monomeri legati, ossia ai monomeri che abbiano reagito tra loro in modo da risultare indissociabili dal polimero di cui fanno parte.

C — Sulla seconda questione — Validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH

59.

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’applicazione dell'art. 6, n. 3, del regolamento REACH ai fabbricanti o agli importatori di polimeri sia illegittima in quanto la disposizione risulta essere irrazionale, discriminatoria o sproporzionata. Occorre pertanto verificare la validità di questa disposizione.

1. Osservazione preliminare sull’obbligo di motivazione

60.

La Erbslöh e la S.P.C.M. contestano l’insufficienza di motivazione dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH.

61.

È vero che la domanda di pronuncia pregiudiziale non solleva la questione della motivazione; la Corte, tuttavia, ha ripetutamente statuito, in relazione a ricorsi diretti avverso decisioni individuali, che una motivazione insufficiente, la quale viola l’art. 253 CE, rappresenta una violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE ( 6 ) e costituisce inoltre un aspetto che il giudice comunitario può e deve esaminare d’ufficio ( 7 ). La mancanza di motivazione o la sua manifesta insufficienza non possono essere sanate (in linea di principio) dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario ( 8 ). La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha infatti lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se essa sia fondata e se convenga presentare un ricorso ( 9 ). Essa costituisce pertanto un presupposto irrinunciabile del sindacato giurisdizionale di un provvedimento.

62.

La motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve, secondo giurisprudenza costante, essere adeguata alla natura dell'atto di cui è causa. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico dell'istituzione comunitaria autrice dell'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato affinché essi possano esercitare i propri diritti e la Corte il proprio controllo. Da questa giurisprudenza risulta che non si può tuttavia pretendere che la motivazione di un atto specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Infatti, la questione se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni stabilite dall'art. 253 CE va esaminata alla luce non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In particolare, se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione comunitaria, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate ( 10 ).

63.

Pur non essendo rinvenibile una specifica motivazione dell’obbligo di registrazione per i monomeri contenuti in polimeri, tale disposizione costituisce una scelta d’indole tecnica, la quale non necessita di alcuna motivazione speciale. Come verrà chiarito nel prosieguo, in particolare in sede di esame della proporzionalità, tale disposizione può essere ricollegata ai motivi generali del regolamento REACH. Siffatto collegamento di una specifica regola d’indole tecnica ai motivi generali non deve necessariamente essere già sancito espressamente nei motivi di una disposizione generale. Esso può eventualmente essere instaurato attraverso chiarimenti successivi.

64.

Non è pertanto ravvisabile una violazione dell’obbligo di motivazione.

2. Sulla censura vertente sull’irrazionalità

65.

Il giudice del rinvio chiede se l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH sia invalido in quanto irrazionale. Pur essendo inconsueto esaminare il diritto comunitario sotto il profilo della sua razionalità, l’argomento delle parti mostra che si tratta soprattutto del principio della certezza del diritto nella sua attuazione quale principio di legalità.

66.

La Erbslöh e la S.P.C.M. sostengono infatti che l’irrazionalità risulta dalla contraddizione rispetto all’esenzione dei polimeri. Un reale conflitto fra disposizioni di pari rango potrebbe effettivamente mettere in discussione la loro validità, qualora esso non venga risolto in via interpretativa o facendo applicazione dei principi della concorrenza fra disposizioni, per esempio lex posterior o lex specialis. Non sarebbe infatti possibile stabilire quale disposizione debba essere applicata. Un siffatto conflitto violerebbe il principio della certezza del diritto. Tale fondamentale principio di diritto comunitario esige che una normativa sia chiara e precisa, affinché i destinatari possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza ( 11 ). Tuttavia è stato già dimostrato che l’obbligo di registrazione per i monomeri legati in polimeri e l’esenzione dei polimeri non sono in contraddizione l’uno con l’altra ( 12 ).

67.

Di conseguenza, l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH non è irrazionale in quanto disposizione contraddittoria.

3. Sul principio di proporzionalità

68.

Il principio di proporzionalità fa parte dei principi generali del diritto comunitario che il legislatore comunitario è tenuto ad osservare ( 13 ). Gli atti delle istituzioni comunitarie non possono pertanto superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi. Qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva; inoltre, gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti ( 14 ).

a) Sull’onere della prova e sul criterio di valutazione

69.

Secondo la Erbslöh, il legislatore comunitario deve dimostrare che i provvedimenti restrittivi della concorrenza in materia di tutela della salute e dell’ambiente sono proporzionati. Questa opinione si fonda sulla giurisprudenza elaborata in relazione agli artt. 28 CE e 30 CE, la quale tuttavia — per quanto riguarda l’onere della prova — non può essere trasposta al principio di proporzionalità.

70.

Se uno Stato membro fa valere una deroga al principio generale sancito dall’art. 28 CE — libera circolazione delle merci –, esso è effettivamente tenuto a dimostrare i presupposti di tale deroga ( 15 ). Sussiste invece, in linea di principio, una presunzione di legittimità del diritto comunitario ( 16 ). Siffatta presunzione implica che la prova dell’illegittimità incombe a colui che mette in dubbio la validità di un atto comunitario ( 17 ).

71.

Inoltre, come in molti altri ambiti legislativi, l’osservanza del principio di proporzionalità non è soggetto, neanche nel caso del regolamento REACH, ad un rigoroso controllo giurisdizionale. Piuttosto, al legislatore comunitario viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento e determinazione («potere discrezionale») nell’adottare decisioni complesse di natura tecnica e/o politica ( 18 ). Nel caso del regolamento REACH, doveva essere realizzato un difficile bilanciamento fra gli obiettivi di politica dell’ambiente e della salute, da un lato, e gli interessi economici, dall’altro.

72.

Sindacando l'esercizio di tale competenza, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del legislatore comunitario, ma deve limitarsi ad esaminare se essa non sia viziata da errore manifesto o sviamento di potere o se il legislatore non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ( 19 ).

73.

Come ciò si ripercuota sull’esame della proporzionalità non traspare sempre in modo chiaro dalla giurisprudenza. Alcune sentenze affermano che solo la manifesta inidoneità di una misura adottata dal legislatore in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire può inficiare la legittimità di tale misura ( 20 ). In parte viene addirittura sottolineato espressamente che ciò che rileverebbe non è se il provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo ( 21 ).

74.

Queste constatazioni sono tuttavia ambigue. Se esistono misure manifestamente meno restrittive dotate di pari efficacia o se le misure adottate sono manifestamente sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, ai soggetti interessati deve essere garantita la tutela giurisdizionale. In caso contrario, il principio di proporzionalità, riconducibile al diritto primario, verrebbe privato della sua efficacia pratica.

75.

Di conseguenza, la Corte verifica in particolare, in molte sentenze, anche l’esistenza di misure manifestamente meno restrittive ( 22 ) o addirittura se le restrizioni siano proporzionate agli obiettivi perseguiti ( 23 ).

76.

La Corte non ha finora definito espressamente le condizioni alle quali una misura è manifestamente incompatibile con il principio di proporzionalità. Il criterio decisivo deve in definitiva consistere nella considerazione che i giudici comunitari non devono, in linea di principio, sostituire la propria valutazione in merito alle questioni complesse a quella del legislatore.

77.

Una siffatta valutazione del legislatore comunitario può di regola essere messa in discussione solo se non è rinvenibile alcun fondamento ragionevole ( 24 ). In tale contesto, il controllo del giudice comunitario si estende anche fino a verificare se nella decisione siano stati presi in considerazione i tutti dati rilevanti di cui si doveva tener conto nel valutare una situazione complessa e se essi siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte ( 25 ).

78.

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se l’obbligo di registrazione per i monomeri costituisca un mezzo proporzionato al conseguimento di uno scopo legittimo.

b) Sugli obiettivi della misura e sulla sua idoneità

79.

Secondo le istituzioni, la misura persegue due obiettivi. Da un lato, essa è intesa a tutelare l’ambiente e la salute, in quanto la registrazione dei monomeri consentirebbe di fronteggiare taluni rischi legati ai polimeri. Dall’altro lato, l’obbligo di registrazione per i monomeri mirerebbe a realizzare la parità della concorrenza sul mercato europeo dei polimeri.

Sui rischi per l’ambiente e per la salute

80.

Il regolamento REACH, ai sensi dell’art. 1 e del suo primo ‘considerando’, ha, inter alia, lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.Ciò è conforme ai precetti di cui agli artt. 95, n. 3, CE, 152, n. 1, CE nonché 174, nn. 1 e 2, CE.

81.

Ai sensi dell’art. 174, n. 3, primo trattino, CE, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto, in particolare, dei dati scientifici e tecnici disponibili. Qualora, nonostante tali informazioni, sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni, in applicazione del principio di precauzione sancito dall’art. 174, n. 2, CE, possono adottare misure di tutela senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi ( 26 ).

82.

Come sottolineato in particolare dal Parlamento e dal Consiglio, la registrazione delle sostanze è intesa appunto a migliorare le informazioni sui rischi ad esse legati. Essa è dunque, per sua natura, uno strumento inteso a realizzare un’efficace politica di tutela dell’ambiente e della salute.

83.

Le parti si pronunciano in maniera discordante sulla questione se e in che misura ai polimeri siano connessi rischi per la salute e l’ambiente ( 27 ). Poiché tuttavia sono soggetti all’obbligo di registrazione non i polimeri bensì solo i monomeri utilizzati per la loro fabbricazione, ciò che può rilevare sono solo i rischi suscettibili di una valutazione migliore grazie a tale registrazione.

84.

Dalle indagini scientifiche presentate dalla S.P.C.M. e dalla Erbslöh, le quali non vengono, in linea di principio, messe in dubbio dalle istituzioni, risulta in proposito che le informazioni inerenti ai monomeri utilizzati non consentono automaticamente di trarre conclusioni sulle proprietà e sui rischi dei polimeri fabbricati. È pacifico che le sostanze monomeriche di solito sono legate stabilmente nei polimeri e non presentano, in linea di principio, rischi autonomi.

85.

L’argomento centrale delle istituzioni a sostegno di una connessione fra la registrazione dei monomeri e i rischi dei polimeri è costituito dall’art. 138, n. 2, e dal quarantunesimo ‘considerando’ del regolamento REACH. Ai sensi dei medesimi, la Commissione può presentare proposte legislative non appena può essere determinato un modo praticabile ed efficiente in termini di costi di selezionare i polimeri ai fini della loro registrazione in base a validi criteri tecnici e scientifici. La Commissione e il Consiglio affermano che la registrazione dei monomeri sarebbe necessaria al fine di assolvere tale compito.

86.

In particolare la Commissione precisa tale argomento affermando che, nell’ambito della registrazione, una relazione sulla sicurezza deve contemplare anche il ciclo di vita del polimero in cui è stato trasformato il monomero. Tale affermazione tuttavia non convince.

87.

Si è infatti già illustrato che la relazione sulla sicurezza per le sostanze monomeriche non ha ad oggetto i rischi risultanti da un polimero fabbricato utilizzando il monomero ( 28 ). Se così fosse, l’esenzione dei polimeri verrebbe di fatto svalutata e la nozione di ciclo di vita di una sostanza chimica estesa eccessivamente. La relazione sulla sicurezza comprende pertanto solo l’identificazione del polimero fabbricato a partire dal monomero.

88.

La Commissione indica peraltro, facendo riferimento ad una relazione peritale presentata alla High Court ( 29 ), due rischi specifici dei polimeri, rischi che presentano un collegamento con i monomeri utilizzati per la fabbricazione.

89.

In primo luogo, non tutte le proprietà di un monomero andrebbero necessariamente perse nel processo di polimerizzazione. La perdita di proprietà dipenderebbe piuttosto da quali gruppi funzionali della molecola monomerica hanno partecipato a questa reazione chimica. Gruppi funzionali persistenti potrebbero conferire al polimero proprietà del monomero.

90.

La persistenza delle proprietà del monomero dipende evidentemente dalla rispettiva reazione chimica, ossia dal polimero fabbricato. Qualora la registrazione di monomeri includa un’identificazione del polimero fabbricato ( 30 ) e la nomenclatura chimica fornisca informazioni sulla struttura della rispettiva molecola polimerica ( 31 ), essa consente di trarre conclusioni in ordine alle proprietà del monomero persistenti. In tal senso la registrazione dei monomeri utilizzati è idonea a fronteggiare questo rischio insito in un polimero.

91.

L’obbligo di registrazione per le sostanze monomeriche legate che l’importatore importi in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate è tuttavia privo di qualsiasi utilità in relazione a tale scopo. Un’identificazione chiara del polimero fabbricato è infatti necessaria — per quanto è dato ravvisare — solo se occorre presentare una relazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 14 del regolamento REACH. Ciò presuppone tuttavia l’importazione di più di 10 tonnellate all’anno della sostanza controversa, mentre l’obbligo di registrazione per le sostanze monomeriche legate vale già a partire da un quantitativo superiore ad una tonnellata all’anno. Senza la chiara identificazione chimica del polimero, non è possibile fare affermazioni valide sulla persistenza delle proprietà del monomero.

92.

In secondo luogo, i polimeri possono, in certe condizioni, disgregarsi. Peraltro, la Commissione riconosce espressamente che molto raramente i polimeri, nel disgregarsi, liberano i monomeri contenuti. Se e in quali condizioni un polimero si disgreghi dipende evidentemente, soprattutto, dal rispettivo polimero. Non è dato ravvisare in che misura i monomeri contenuti in un polimero rilevino in relazione a questo tipo di disgregazione. Non è pertanto dimostrato un legame sufficiente fra la registrazione di monomeri e il rischio di disgregazione dei polimeri nei monomeri utilizzati.

93.

L’obbligo di registrazione per i monomeri legati in polimeri potrebbe inoltre servire a fronteggiare i rischi risultanti dai monomeri liberi. È pacifico che ai monomeri liberi sono connessi rischi per la salute e l’ambiente. I monomeri sono molecole relativamente piccole, particolarmente reattive, che pertanto possono esplicare effetti nocivi.

94.

Nel caso della fabbricazione di polimeri nella Comunità, l’utilità di una registrazione dei monomeri in essi contenuti è evidente: le sostanze monomeriche vengono utilizzate come monomeri liberi all’interno della Comunità e devono pertanto essere note nel suo territorio le informazioni inerenti alla registrazione, al fine di poter controllare eventuali rischi. L’art. 6, n. 3, del regolamento REACH rivestirebbe tuttavia un’importanza solo secondaria per questi monomeri, in quanto, anche a prescindere dal loro impiego per la fabbricazione di polimeri, essi devono essere registrati al momento della loro fabbricazione o importazione ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2. Neanche la Erbslöh e la S.P.C.M. sollevano pertanto in proposito eccezioni specifiche.

95.

Entrambe queste parti sottolineano tuttavia che la situazione che caratterizza l’importazione di polimeri è completamente diversa: in questo caso i monomeri vengono utilizzati solo al di fuori della Comunità. In linea di principio, la Comunità entra in contatto solo con sostanze monomeriche in forma di unità monomeriche legate in polimeri.

96.

La registrazione di sostanze monomeriche legate in polimeri importati contribuisce solo nella misura summenzionata alla tutela dell’ambiente e della salute nella Comunità.

97.

Sussistono tuttavia anche dei rischi risultanti da residui di monomeri liberi. È pacifico che i polimeri possono essere inquinati da siffatti residui e che questi monomeri possono entrare in contatto con l’ambiente in occasione dell’utilizzazione del polimero.

98.

La Commissione sottolinea tale rischio nelle sue osservazioni e lo ha indicato dinanzi al comitato OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi quale motivo a favore della registrazione dei monomeri legati ( 32 ).

99.

La registrazione dei monomeri legati in polimeri può effettivamente fornire indicazioni sul rischio di residui di monomeri. I tipi di monomeri utilizzati per la fabbricazione del polimero potrebbero essere infatti quelli che compaiono anche come residui. I tipi di monomeri utilizzati consentono eventualmente anche di trarre delle conclusioni in ordine alla probabilità di residui.

100.

In tal modo l’obbligo di registrazione sarebbe idoneo a contribuire al controllo del rischio risultante da impurità dei monomeri.

Sulla parità della concorrenza

101.

Il Consiglio, ma anche la Polonia, sottolineano che la registrazione di sostanze monomeriche legate promuove una concorrenza leale fra produttori comunitari e importatori di polimeri.

102.

Nei prezzi dei polimeri comunitari sono di regola compresi in maniera proporzionale i costi per la registrazione dei monomeri trasformati. Occorre infatti partire dal presupposto che questi monomeri siano già stati registrati quali sostanze autonome al momento della loro fabbricazione o importazione. Al contrario, al di fuori della Comunità possono essere fabbricati polimeri senza che sia stato necessario registrare le materie prime. Tale distorsione della concorrenza viene impedita sul mercato comunitario dei polimeri se almeno gli importatori sono tenuti a registrare le materie prime.

103.

Dall’obbligo di registrazione per gli importatori consegue al contempo una ripartizione più equa dei costi di registrazione fra le diverse imprese che fabbricano nella Comunità o importano nella Comunità il rispettivo polimero. Il regolamento REACH contiene infatti disposizioni intese a ripartire fra i notificanti i costi delle indagini necessarie alla registrazione. Una siffatta ripartizione dei costi corrisponde alla responsabilità e ai vantaggi connessi alla commercializzazione di un polimero. Siamo così in presenza di una concretizzazione del principio «chi inquina paga», il quale, a sua volta, rappresenta un aspetto del principio di proporzionalità ( 33 ).

104.

La realizzazione di una concorrenza leale può ascriversi all’obiettivo, menzionato all’art. 1, n. 1, del regolamento REACH, del rafforzamento della competitività ( 34 ). Inoltre, la parità di trattamento di importatori e fabbricanti costituisce, ai sensi del terzo ‘considerando’, un obiettivo espresso del regolamento REACH:

«Tali legislazioni dovrebbero essere applicate in modo non discriminatorio, sia che gli scambi commerciali delle sostanze avvengano nel mercato interno, sia che abbiano luogo a livello internazionale, in conformità agli impegni internazionali della Comunità».

105.

La tutela dei produttori comunitari da eventuali svantaggi concorrenziali è, in linea di principio, un obiettivo legittimo del legislatore comunitario ( 35 ). La questione se tale finalità comporti delle difficoltà nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio può rimanere aperta. È vero che la normativa esaminata in questa sede è già stata ripetutamente discussa in sede di comitato sugli ostacoli tecnici agli scambi ( 36 ). La compatibilità con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio non è tuttavia oggetto del presente procedimento. Inoltre, la Corte di giustizia non valuta la legittimità del diritto comunitario alla luce di tale parametro ( 37 ).

106.

L’art. 6, n. 3, del regolamento REACH non è pertanto manifestamente inidoneo a realizzare l’obiettivo legittimo della parità della concorrenza.

Conclusione parziale

107.

L’obbligo di registrazione per i monomeri legati in polimeri è idoneo a conseguire tre obiettivi legittimi: esso è idoneo a fronteggiare i rischi legati all’ambiente e alla salute risultanti dall’inquinamento dei polimeri ad opera di residui di monomeri. Esso può inoltre servire, in taluni casi, a valutare i rischi causati dalla persistenza di proprietà dei monomeri nei polimeri. La registrazione contribuisce altresì alla concorrenza leale fra fabbricanti comunitari e importatori di polimeri.

c) Sulla necessità dell’obbligo di registrazione

108.

Occorre verificare se l’obbligo di registrazione per i monomeri legati in polimeri sia necessario al conseguimento degli obiettivi summenzionati.

109.

Quanto agli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute, sussistono senz’altro dubbi in ordine alla necessità dell’obbligo di registrazione.

110.

L’utilità di informazioni complete sui monomeri per valutare i rischi legati alla persistenza delle proprietà dei monomeri nei polimeri sembra molto limitata. Molti elementi inducono a ritenere che un obbligo di informazione sul polimero, limitato nella portata ma mirato, sarebbe meno gravoso e almeno altrettanto efficace.

111.

Ai fini della valutazione del rischio di residui di monomeri, le informazioni concernenti il monomero sono invece senza dubbio determinanti. Non si può peraltro escludere che, in relazione a tale rischio, sarebbe sufficiente un obbligo di registrazione relativo solo alle impurità dei monomeri in quanto tali.

112.

Muovendosi in tale direzione, la Erbslöh e la S.P.C.M. suggeriscono inoltre di interpretare l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH nel senso che devono essere registrati solo i residui di monomeri liberi. Circoscrivere l’obbligo ai monomeri liberi o ai residui di monomeri priverebbe tuttavia in misura considerevole l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH, con ogni probabilità, della sua efficacia pratica. Pare improbabile che molti polimeri contengano il 2% o più in peso/peso di residui di monomeri. Un prodotto a tal punto inquinato difficilmente potrebbe essere conforme alle esigenze dell’utilizzatore del polimero.

113.

Un corrispondente obbligo di registrazione dovrebbe piuttosto essere collegato ad impurità che si manifestano concretamente. La Erbslöh ha sostenuto in udienza, senza essere contraddetta, che siffatte impurità sarebbero identificabili senza grosse difficoltà attraverso la distillazione sotto vuoto e la gascromatografia.

114.

In definitiva, può restare comunque irrisolta la questione se i dubbi summenzionati siano fondati o, se del caso, possano essere dissipati da ulteriori argomenti delle istituzioni, tenendo conto del potere discrezionale del legislatore nell’applicare il principio di precauzione.

115.

L’obbligo di registrazione è infatti senza dubbio necessario per conseguire l’obiettivo della parità della concorrenza.

116.

È vero che si potrebbe pensare di restringere le misure di tutela della posizione concorrenziale dei fabbricanti comunitari ai mercati sui quali essi si trovano effettivamente ad operare. In tal caso l’obbligo di registrazione per i monomeri utilizzati varrebbe solo nel caso di polimeri che vengono fabbricati anche nella Comunità ( 38 ). Così facendo, non verrebbe tuttavia tutelato in maniera altrettanto efficace il concorrente potenziale. Una nuova produzione comunitaria di polimeri può infatti essere avviata solo a seguito della registrazione dei monomeri utilizzati. Il nuovo produttore comunitario dovrebbe pertanto investire mezzi per la registrazione di monomeri senza ancora percepire entrate dalla propria produzione, mentre i concorrenti esterni potrebbero (in un primo momento) fornire polimeri nella Comunità senza sostenere ancora siffatti costi.

117.

Nemmeno un prelievo all’importazione per i polimeri importati inteso a compensare forfettariamente il risparmio per la mancata registrazione dei monomeri utilizzati, si impone quale strumento meno incisivo e parimenti efficace.

118.

La disposizione in questione, avuto riguardo all’obiettivo della parità della concorrenza tra fabbricanti nella Comunità e negli Stati terzi, è pertanto in ogni caso necessaria.

d) Sull’adeguatezza dell’obbligo di registrazione

119.

Si pone infine la questione se gli inconvenienti causati dall’obbligo di registrazione all’importazione dei polimeri siano proporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

120.

Secondo l’esposizione della Erbslöh e della S.P.C.M., gli importatori si troverebbero di fronte a grosse difficoltà pratiche. Sarebbe improbabile che i monomeri siano già stati registrati dalle imprese a monte della catena di approvvigionamento, ossia i fabbricanti dei monomeri o dei polimeri. Tali fabbricanti non sarebbero di regola soggetti all’obbligo di registrazione in quanto produttori comunitari e non sarebbero forse neanche interessati a registrare le sostanze monomeriche attraverso un rappresentante esclusivo.

121.

Gli importatori, al contrario, spesso non saprebbero quali sostanze monomeriche siano legate nei polimeri da essi importati. I loro fornitori tratterebbero di regola queste informazioni come segreto aziendale. Non esisterebbero metodi di analisi efficaci per identificare le sostanze monomeriche legate.

122.

La Commissione non contesta tale argomento. Essa afferma tuttavia correttamente che questo problema viene risolto dal mercato. Qualora i fornitori dei polimeri intendano smerciarli sul mercato europeo, essi renderanno possibile la registrazione delle sostanze monomeriche oppure — mantenendo i propri segreti aziendali — vi procederanno essi stessi avvalendosi di un rappresentante esclusivo. In caso contrario, dovrebbero rinunciare a tale mercato. Gli importatori e gli eventuali utilizzatori dei polimeri possono se del caso influire su questa decisione attraverso i prezzi che sono disposti a pagare.

123.

È vero che la Erbslöh teme un’ulteriore complicazione in quanto dubita che una registrazione di monomeri da parte di fabbricanti esterni esenti effettivamente l’importatore dall’obbligo di registrazione; tali dubbi tuttavia non convincono.

124.

Le istituzioni sostengono che i fornitori di polimeri non stabiliti nella Comunità possono, ai sensi dell’art. 8 del regolamento REACH, designare un rappresentante esclusivo, il quale notifichi i monomeri al posto dell’importatore. La Erbslöh dubita che una siffatta registrazione ai sensi dell’art. 6, n. 3, avvenga ad opera di un attore a monte della catena di approvvigionamento, in quanto il rappresentante esclusivo non sarebbe un attore a monte e l’attore stabilito al di fuori della Comunità non sarebbe obbligato alla registrazione.

125.

L’istituzione del rappresentante esclusivo presuppone tuttavia che la sua registrazione esenti dagli obblighi di registrazione gli operatori situati a valle della catena di approvvigionamento. In caso contrario, essa sarebbe priva di senso. Conformemente à ciò, l’art. 8 del regolamento REACH stabilisce espressamente che il rappresentante esclusivo adempia gli obblighi che spettano all'importatore. La sua registrazione deve pertanto esplicare un effetto liberatorio nei confronti dell’importatore anche nell’ambito dell’art. 6, n. 3, del regolamento REACH.

126.

Del resto, il fatto di avvalersi di altri operatori della catena di approvvigionamento costituisce una caratteristica essenziale del regolamento REACH. Anche per altre sostanze chimiche la registrazione esige l’ottenimento di informazioni da altre imprese. La registrazione deve infatti trattare i rischi connessi alle utilizzazioni identificate della sostanza. Informazioni relative a tali utilizzazioni e rischi possono spesso essere fornite solo dagli acquirenti delle sostanze. Qualora questi non partecipino alla registrazione dovranno, se del caso, procurarsi essi stessi le informazioni inerenti ai rischi legati alla loro utilizzazione della sostanza (v. art. 37 e segg. del regolamento REACH).

127.

Anche se la registrazione di monomeri fosse, in taluni casi, praticamente impossibile, la «Guidance for monomers and polymers» dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( 39 ) indica una strada per commercializzare comunque il polimero: il trattamento come sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di una reazione complessa o materiale biologico. In questo caso il polimero potrebbe, in via eccezionale, essere registrato esso stesso come rimedio provvisorio ( 40 ).

128.

Un’ulteriore obiezione si fonda sui costi della registrazione. Secondo la S.P.C.M. e la Erbslöh, essi sono manifestamente sproporzionati rispetto ai profitti, in particolare dell’impresa interessata Lake, e ai quantitativi di sostanza di cui trattasi.

129.

Tali costi riguardano tuttavia, in linea di principio, tutti gli utilizzatori di sostanze chimiche. Mettere in conto un siffatto onere costituisce un elemento strutturale fondamentale del regolamento REACH. Se una sostanza, a causa dei costi di registrazione, non è più rispondente alla domanda di mercato, occorre in linea di principio accettarlo.

130.

A ciò si aggiunge che, ai sensi del regolamento REACH, i costi delle indagini necessarie possono, perlomeno in parte, essere ripartiti fra i diversi notificanti della medesima sostanza. Poiché un numero limitato di sostanze monomeriche può essere combinato in un numero estremamente elevato di polimeri ( 41 ), possiamo attenderci che le stesse sostanze monomeriche vengano notificate da diversi fabbricanti e importatori. Avvalendosi del meccanismo di coordinamento del regolamento REACH, essi possono ripartire i costi fra loro.

131.

L’aggravio causato dall’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche legate in polimeri corrisponde dunque, nel complesso, agli oneri generali connessi al REACH. Ad esso è correlato, in particolare, l’obiettivo di assicurare una concorrenza leale fra i fabbricanti comunitari di polimeri e i fabbricanti situati in Stati terzi. Questo rapporto non è manifestamente squilibrato.

132.

Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del principio di proporzionalità.

4. Sul principio della parità di trattamento ovvero di non discriminazione

133.

Occorre infine verificare se l’art. 6, n. 3, del regolamento REACH dia origine ad una discriminazione inammissibile. Questa parte della seconda questione pregiudiziale è intesa a verificare la compatibilità con il principio della parità di trattamento ovvero di non discriminazione. Esso esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 42 ).

134.

Una disparità di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia correlata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale disparità sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi ( 43 ). La normativa in questione deve pertanto essere proporzionata alle differenze e alle somiglianze della rispettiva situazione ( 44 ).

135.

Come nel caso del principio di proporzionalità, anche nell’esaminare il divieto di discriminazione occorre tuttavia osservare che il legislatore comunitario dispone di un ampio margine di apprezzamento e determinazione («potere discrezionale») ( 45 ). Esso è tuttavia tenuto a basare la sua scelta su criteri oggettivi e adeguati rispetto allo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e dei dati tecnici e scientifici disponibili al momento dell’adozione dell’atto in questione ( 46 ). Esso deve tener pienamente conto, oltre che dell’obiettivo principale della disciplina di cui trattasi, anche degli interessi in gioco ( 47 ).

136.

La Erbslöh e la S.P.C.M. obiettano che gli importatori e i fabbricanti comunitari di polimeri sono effettivamente assoggettati al medesimo obbligo, ma quest’ultimo graverebbe in maniera decisamente maggiore sugli importatori.

137.

I fabbricanti comunitari di polimeri possono notificare le sostanze monomeriche utilizzate in maniera molto più semplice rispetto agli importatori di polimeri. I fabbricanti conoscono i monomeri utilizzati e possono pertanto registrarli.

138.

Gli importatori, invece, devono affidarsi al sostegno di fornitori esterni prima di potersi occupare della registrazione. La Erbslöh e la S.P.C.M. temono che i fornitori non mettano a disposizione degli importatori le informazioni necessarie concernenti le sostanze monomeriche utilizzate né registrino essi stessi siffatte sostanze monomeriche attraverso un rappresentante esclusivo.

139.

Questa dipendenza degli importatori è tuttavia la conseguenza necessaria dell’assenza di una competenza comunitaria a imporre obblighi imperativi a carico di imprese stabilite in Stati terzi.

140.

L’obbligo di registrazione, pur concretizzandosi nella persona dell’importatore, è diretto ai suoi fornitori. Questi sono fondamentalmente paragonabili ai fabbricanti comunitari. Inoltre, i polimeri importati non si distinguono, in linea di principio, dai polimeri fabbricati nella Comunità. Fattispecie analoghe vengono pertanto trattate in maniera uguale.

141.

Alla luce del summenzionato obiettivo dell’obbligo di registrazione, cioè della realizzazione della parità della concorrenza, è giustificato imporre a tali fattispecie analoghe requisiti analoghi. I fabbricanti degli Stati terzi sono liberi di assoggettarsi a tali oneri o di rinunciare al mercato comunitario.

142.

È vero che da un raffronto fra gli importatori e i fabbricanti comunitari risulta che essi non vengono trattati in maniera analoga; gli stessi non si trovano tuttavia neanche in una situazione analoga. Gli importatori vengono considerati solo come gli unici rappresentanti dei fabbricanti esterni con i quali esiste un contatto, in ogni caso fintantoché questi ultimi non si avvalgano di un rappresentante esclusivo ai sensi dell’art. 8 del regolamento REACH. La diversa incidenza sugli importatori dell’obbligo di registrazione corrisponde a tale differenza rispetto alla situazione di un fabbricante.

143.

Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza.

V — Conclusione

144.

Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente la presente domanda di pronuncia pregiudiziale:

1)

La nozione di «sostanze monomeriche» di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, si riferisce solo ai monomeri legati, ossia ai monomeri che abbiano reagito tra loro in modo da risultare indissociabili dal polimero di cui fanno parte.

2)

La valutazione della questione sub 2) non ha rivelato alcun elemento in grado di inficiare la validità dell’art. 6, n. 3, del regolamento n. 1907/2006 in relazione ai principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di non discriminazione.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Titolo per esteso: regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pagg. 1 e segg.). Le modifiche del regolamento apportate finora non sono rilevanti per il caso presente.

( 3 ) V. il documento del Consiglio 5 novembre 2004, n. 13788/04, pag. 5, nota 25.

( 4 ) In svedese: monomerenhet.

( 5 ) V. sentenza 12 febbraio 1998, causa C-346/95, Blasi (Racc. pag. I-481, punto 19), nonché le mie conclusioni presentate il nella causa C-428/02, Fonden marzoelisborg Lystbådehavn (Racc. 2005, pag. I-1527, paragrafo 16); in senso contrario invece le conclusioni dell’avvocato generale Alber presentate il nella causa C-446/98, Fazenda Pública (Racc. 2000, pag. I-11435, paragrafo 71).

( 6 ) V., per esempio, sentenze 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe-Handelsgesellschaft Nord e Rewe-Markt Steffen (Racc. pag. 1805, punti 25-27); , causa 45/86, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 1493, punto 9), nonché , causa C-390/06, Nuova Agricast (Racc. pag. I-2577, punti 79-86).

( 7 ) Sentenze 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix (Racc. pag. I-983, punto 24), nonché , causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I-4951, punto 174).

( 8 ) Sentenze 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); , causa C-351/98, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-8031, punto 84); , causa C-353/01 P, Mattila/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-1073, punto 32); , cause riunite C-199/01 P e C-200/01 P, IPK-München/Commissione (Racc. pag. I-4627, punto 66), nonché , cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I-5425, punto 463), nonché sentenze del Tribunale , causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio (Racc. pag. II-4665, punto 139), nonché , causa T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (Racc. pag. II-3019, punto 182).

( 9 ) Sentenza Daffix (cit. alla nota 7), punto 23.

( 10 ) Sentenza 12 marzo 2002, cause riunite C-27/00 e C-122/00, Omega Air e a. (Racc. pag. I-2569, punti 46 e segg.).

( 11 ) Sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini (Racc. pag. 1931, punto 17); , causa C-143/93, Van Es Douane Agenten (Racc. pag. I-431, punto 27); , causa C-110/03, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-2801, punto 30), nonché , causa C-344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I-403, punto 68); v. anche le mie conclusioni presentate il nella causa C-299/05, Commissione/Parlamento e Consiglio (Racc. 2007, pag. I-8695, paragrafo 55).

( 12 ) V. supra, paragrafi 43 e segg.

( 13 ) Sentenze 17 dicembre 1970, causa 25/70, Köster, Berodt & Co. (Racc. pag. 1161, punti 21 e segg.); , causa 137/85, Maizena e a. (Racc. pag. 4587, punto 15); , causa C-331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I-4023, punto 13); IATA e ELFAA (cit. alla nota 11), punto 79, , causa C-310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-7285, punto 97), nonché , cause riunite C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handel (Racc. pag. I-69, punto 33).

( 14 ) V., in tal senso, sentenze Köster, Berodt & Co., punti 28 e 32, Fedesa e a., punto 13, e Viamex Agrar Handel, punto 35 (citate alla nota 13), nonché sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder HS Kraftfutter (Racc. pag. 2237, punto 21), e , causa C-189/01, Jippes e a. (Racc. pag. I-5689, punto 81).

( 15 ) Sentenze 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit (Racc. pag. 3369, punto 24), nonché , causa C-128/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3239, punto 23).

( 16 ) Sentenze 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria (Racc. pag. 623, punto 4); , causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555, punto 48); , causa C-475/01, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-8923, punto 18), nonché , causa C-199/06, Centre d'exportation du livre français (Racc. pag. I-469, punto 59).

( 17 ) Sentenza del Tribunale 26 aprile 2005, cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, Sison/Consiglio (Racc. pag. II-1429, punto 98); v. anche Kokott, J., «Die Durchsetzung der Normenhierarchie im Gemeinschaftsrecht», in Müller, G. e a.: Festschrift für Günter Hirsch zum 65. Geburtstag, C. H. Beck, 2008, pag. 122 e segg.

( 18 ) Sentenza 12 dicembre 2006, causa C-380/03, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-11573, punto 145). Sulla politica ambientale v., in tal senso, sentenze , causa C-284/95, Safety Hi-Tech (Racc. pag. I-4301, punto 37), nonché , causa C-86/03, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-10979, punto 88). V. anche Kokott (cit. alla nota 17, pag. 124 e segg.).

( 19 ) Sentenze 17 luglio 1997, cause riunite C-248/95 e C-249/95, SAM Schiffahrt e Stapf (Racc. pag. I-4475, punto 24), nonché Omega Air e a. (cit. alla nota 10), punto 64.

( 20 ) V., sulla politica agricola, sentenze Schräder HS Kraftfutter (cit. alla nota 14), punto 22; Fedesa e a. (cit. alla nota 13), punto 14; Jippes e a. (cit. alla nota 14), punto 82, e Viamex Agrar Handel (cit. alla nota 13), punto 36, nonché, sull’armonizzazione del mercato interno, sentenze 14 dicembre 2004, causa C-434/02, Arnold André (Racc. pag. I-11825, punto 46), e causa C-210/03, Swedish Match (Racc. pag. I-11893, punto 48), nonché , cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health e a. (Racc. pag. I-6451, punto 52).

( 21 ) Sentenze Jippes e a. (cit. alla nota 14), punto 83, nonché Viamex Agrar Handel (cit. alla nota 13),punto 36.

( 22 ) Sentenze 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punti 94 e segg.); , causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I-5755, punti 58 e segg.); , causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-2405, punti 54 e segg.); , causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-675, punti 53 e segg.); , causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco (Racc. pag. I-11453, punti 123, 126, 128 e segg., 132 e 139 e segg.), , cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a. (Racc. pag. I-10423, punti 69 e 83), e IATA e ELFAA (cit. alla nota 11), punto 87. V. anche sentenza , causa C-127/07, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (Racc. pag. I-9895, punto 59), sulla verifica del principio di proporzionalità nel giustificare la disparità di trattamento.

( 23 ) Sentenza IATA e ELFAA (cit. alla nota 11), punti 88 e segg.

( 24 ) V. sentenza Omega Air e a. (cit. alla nota 10), punto 72, e le mie conclusioni 1o febbraio 2007 nella causa C-525/04 P, Spagna/Lenzing (Racc. 2007, pag. I-9947, paragrafo 71).

( 25 ) V., sulle decisioni della Commissione in relazione alla concorrenza e all’ambiente, sentenze 15 febbraio 2005, causa C-12/03 P, Commissione/Tetra Laval (Racc. pag. I-987, punto 39); , causa C-326/05 P, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (Racc. pag. I-6557, punto 77); , causa C-525/04 P, Spagna/Lenzing (Racc. pag. I-9947, punto 57); Bertelsmann (cit. alla nota 7),punto 145, nonché , causa C-405/07 P, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-8301, punto 55).

( 26 ) Sentenze 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers’ Union e a. (Racc. pag. I-2211, punto 63); , causa C-504/04, Agrarproduktion Staebelow (Racc. pag. I-679, punto 39), nonché , causa C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel (Racc. pag. I-4475, punto 38).

( 27 ) La circostanza che taluni polimeri possano essere pericolosi è pacifica. La Commissione rimanda al regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325, pag. 3), in cui diversi polimeri vengono riconosciuti come biocidi attivi. Anche dall’art. 12 della direttiva del Consiglio , 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1), introdotto dalla direttiva del Consiglio , 92/32/CEE, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE (GU L 154, pag. 1), nonché dalla direttiva della Commissione , 93/105/CE, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 294, pag. 21), risulta che il legislatore, nel passato, ha considerato i polimeri sufficientemente pericolosi da esigere una notifica.

( 28 ) V. supra, paragrafi 47 e segg.

( 29 ) Relazione peritale di Gary Dougherty, allegato 4 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

( 30 ) V. supra, paragrafi 47 e segg.

( 31 ) V. Leigh G. J. e a., «Principles of Chemical Nomenclature, A Guide to IUPAC Recommendations», Blackwell Science, 1998, pag. 104 e segg. (http://old.iupac.org/publications/books/principles/principles_of_nomenclature.pdf). Proprio nel caso dei polimeri, un’identificazione univoca sembra peraltro creare notevoli difficoltà.

( 32 ) V. il protocollo G/TBT/M/41 del 12 giugno 2008 sulla seduta del comitato OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi del , n. 40.

( 33 ) V. al riguardo le mie conclusioni presentate il 13 marzo 2008 nella causa C-188/07, Commune de Mesquer (Racc. pag. I-4501, paragrafo 120).

( 34 ) Conformare l’obbligo di registrazione alla parità della concorrenza non è peraltro estraneo al regolamento REACH. Nonostante per la tutela dell’ambiente e della salute sia sufficiente un’unica registrazione, ciascun fabbricante e ciascun importatore devono registrare la sostanza.

( 35 ) V. ad esempio sentenze 10 dicembre 1987, causa 232/86, Nicolet Instrument (Racc. pag. 5025); , causa C-353/92, Grecia/Consiglio (Racc. pag. I-3411, punto 50); Germania/Consiglio (cit. alla nota 22) punto 92, nonché , causa C-342/03, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-1975, punto 18).

( 36 ) V. in particolare i protocolli G/TBT/M/44 del 10 giugno 2008 sulla seduta del , paragrafi 119 e segg. (USA), e 140 (Giappone) nonché G/TBT/M/45 del sulla seduta del 1° e , paragrafo 36 (Brasile).

( 37 ) Sentenze 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio (Racc. pag. I-8395, punto 47); , causa C-377/02, Van Parys (Racc. pag. I-1465, punto 39), nonché , cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-6513, punto 111).

( 38 ) V. sentenza Nicolet Instrument (cit. alla nota 35) su un’esenzione dai dazi che interviene solo qualora non sia interessata alcuna produzione comunitaria.

( 39 ) Stato: maggio 2008, http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/polymers_en.pdf.

( 40 ) Guidance, pag. 9.

( 41 ) V. supra, paragrafo 21.

( 42 ) Sentenze IATA e ELFAA, cit. alla nota 11 (punto 95); 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger (Racc. pag. I-8055, punto 57), nonché , causa C-227/04 P, Lindorfer/Consiglio (Racc. pag. I-6767, punto 63).

( 43 ) Sentenza Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (cit. alla nota 22), punto 47.

( 44 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro presentate il 3 aprile 2008 nella causa C-524/06, Huber (Racc. pag. I-9705, paragrafo 7), e le mie conclusioni nella causa C-540/03, Parlamento/Consiglio (Racc. 2006, pag. I-5769, paragrafo 107 e la giurisprudenza citata).

( 45 ) V. supra, paragrafo 69. V., sui margini di discrezionalità in relazione al divieto di discriminazione, sentenze 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a. (Racc. pag. I-2737, punti 35 e 49); Lindorfer (cit. alla nota 42), punto 78, nonché Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (cit. alla nota 22), punto 57.

( 46 ) Sentenza Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (cit. alla nota 22), punto 58.

( 47 ) Ibidem, punto 59.