CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 12 febbraio 2009 ( 1 )

Causa C-505/07

Compañía Española de Comercialización de Aceite SA

«Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi — Regolamento n. 136/66/CEE — Art. 12 bis — Ammasso di olio d’oliva senza finanziamento comunitario — Competenze delle autorità nazionali in materia di concorrenza»

I — Introduzione

1.

Fin dove si spingono i poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza nel settore dell’agricoltura? Tale interrogativo è cruciale nella presente causa e offrirà alla Corte l’occasione di precisare la propria giurisprudenza basata sulla sentenza Milk Marque ( 2 ).

2.

L’associazione di imprese Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (in prosieguo: la «Cecasa»), che rappresenta una parte preponderante della produzione spagnola di olio d’oliva, si è vista negare dalle autorità spagnole preposte alla concorrenza la possibilità di influire sul prezzo di mercato dell’olio d’oliva intervenendo in modo mirato nel mercato stesso con acquisizioni e vendite di sostegno. Il divieto si basava sulle disposizioni generali del diritto della concorrenza spagnolo. Tuttavia, non è chiaro se su tale diritto della concorrenza prevalgano, o se comunque vi si sovrappongano, norme specifiche previste nel settore dell’agricoltura.

3.

Il Tribunal Supremo spagnolo, competente a decidere nella presente causa, ha sottoposto alla Corte complessivamente cinque questioni pregiudiziali volte a chiarire se il diritto in materia di agricoltura debba, in una fattispecie come quella in esame, condurre alla disapplicazione di principi generali di diritto della concorrenza.

II — Contesto normativo

A — Diritto comunitario

4.

Il contesto normativo comunitario nella presente fattispecie è determinato sia dalle disposizioni sull’applicabilità all’agricoltura delle norme sulla concorrenza che da talune disposizioni della politica agricola comune rilevanti nel settore dell’olio d’oliva.

1. Applicabilità all’ambito agricolo delle norme sulla concorrenza

5.

Gli artt. 32, n. 2, CE e 36, primo comma, CE (ex artt. 38, n. 2, e 42 del Trattato CEE) sono di importanza fondamentale ai fini del rapporto tra le regole di concorrenza del Trattato CE e la politica agricola comune. L’art. 32, n. 2, del Trattato CE recita quanto segue:

«Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l’instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli».

6.

Inoltre, l’art. 36, primo comma, CE così dispone:

«Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell’articolo 33».

7.

Sulla base di quest’ultima disposizione, il Consiglio ha emanato il regolamento n. 26 ( 3 ), il cui primo ‘considerando’ contiene la seguente fondamentale dichiarazione:

«Considerando che secondo l’art. [36] del trattato, l’applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune (…)».

8.

L’art. 1 del regolamento n. 26 dispone quanto segue:

«A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da [81] a [86] del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’articolo [81], paragrafo 1, e all’articolo [82] del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato [I] del trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2».

L’olio di oliva è incluso nell’elenco dei prodotti agricoli contenuto all’allegato I del Trattato CE (ex allegato II del Trattato CEE) ( 4 ).

9.

L’art. 2 del regolamento n. 26 integra come segue l’art. 1:

«1.   L’articolo [81], paragrafo 1, del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo precedente che costituiscono parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell’articolo [33] del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo [33] del Trattato.

2.   Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d’imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.

3.   La Commissione procede a tale accertamento d’ufficio o su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro oppure di un'impresa o associazione di imprese interessate.

(…)».

10.

Il regolamento n. 26 è stato abrogato con effetto a partire dal 24 agosto 2006, e sostituito dapprima con il regolamento (CE) n. 1184/2006 ( 5 ), di eguale contenuto. Infine, a far data dal , l’olio di oliva è stato scorporato dall’ambito applicativo ratione materiae del regolamento n. 1184/2006; ora è disciplinato dalla normativa contenuta negli artt. 175 e 176, in combinato disposto con l’art. 1, n. 1, lett. g), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ( 6 ), il quale a livello di contenuto a sua volta corrisponde ai regolamenti precedenti. L’atto giuridico emanato dalle autorità spagnole, oggetto di impugnazione nel giudizio a quo, è peraltro precedente a tutte queste modifiche normative, per cui ai fini della presente causa continua ad essere determinante il regolamento n. 26.

2. Disposizioni del diritto in materia di agricoltura relative al settore dell’olio di oliva

a) L’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

11.

Nel regolamento n. 136/66, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 7 ), nella versione vigente a partire dal 1o novembre 1998 ( 8 ), l’art. 12 bis è stato sostituito con il seguente testo:

«Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso (…) di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di ammasso per l’olio d’oliva da essi posto in commercio. Tra gli organismi interessati, la precedenza è data alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l’altro, quando il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore al 95% del prezzo d’intervento applicabile nel corso della campagna 1997/1998.

L’importo dell’aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi, le qualità e la durata dell’ammasso degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 38 in maniera tale da garantire un impatto rilevante sul mercato. L’aiuto può essere concesso mediante gara».

12.

In merito alla suddetta disposizione, il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98 contiene la seguente spiegazione:

«considerando che, per raggiungere l’obiettivo consistente nel regolare l’offerta di olio d’oliva in caso di grave perturbazione del mercato, occorre disporre di un regime di aiuto ai contratti di stoccaggio privato e dare la precedenza, per quanto riguarda tali contratti, alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute in base al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio (…)».

13.

A titolo integrativo, occorre richiamare anche l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98:

«considerando che il regime dell’acquisto all’intervento pubblico costituisce un incitamento alla produzione che rischia di destabilizzare il mercato; che occorre pertanto abolire gli acquisti all’intervento ed eliminare o sostituire i riferimenti al prezzo d’intervento».

14.

Il regolamento n. 133/66 è stato medio tempore abrogato e sostituito, dapprima, con effetto dall’anno finanziario 2005/2006, dal regolamento n. 865/2004 ( 9 ) relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e, successivamente, a decorrere dal 1o luglio 2008, dal regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli ( 10 ). Quest’ultimo regolamento contiene del pari, agli artt. 31 e 33, norme concernenti aiuti facoltativi all’ammasso privato per l’olio di oliva. Poiché, però, l’atto delle autorità spagnole impugnato nel giudizio a quo è anteriore a tali modifiche, ai fini della presente causa occorre continuare a riferirsi al regolamento n. 133/66.

b) Le norme riguardanti associazioni di produttori

15.

Il regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 952, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ( 11 ), abrogato senza alcuna sostituzione a decorrere dal  ( 12 ), aveva ad oggetto, come emerge dal suo art. 1, l’incentivazione alla costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni in talune regioni della Comunità, alle quali, ai sensi dell’art. 2, appartiene anche la Spagna.

16.

L’art. 5 del regolamento n. 952/97 contiene le seguenti definizioni:

«1.   Le associazioni di produttori sono:

a)

costituite allo scopo di adattare in comune alle esigenze del mercato la produzione e l’offerta da parte dei produttori che ne sono soci;

b)

composte da:

produttori singoli, oppure

produttori singoli e organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli di cui hanno parte solo produttori agricoli.

Per “produttore” si intende ogni conduttore di un’azienda agricola situata nel territorio della Comunità:

che produce prodotti del suolo e dell’allevamento di cui all’articolo 3, oppure

che, essendo produttore dei prodotti di base, produce prodotti trasformati di cui all’articolo 3.

2.   Gli Stati membri possono riconoscere associazioni di produttori comprendenti anche persone diverse da quelle di cui al paragrafo 1, quando lo prevedano le disposizioni nazionali. In tal caso, lo statuto di tali associazioni deve contenere le disposizioni necessarie affinché i soci di cui al paragrafo 1 conservino il controllo delle associazioni e delle loro decisioni.

3.   Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono ad un livello più vasto gli stessi obiettivi di tali associazioni».

17.

L’art. 6 del regolamento n. 952/97 pone condizioni di carattere generale che le associazioni dei produttori e le loro unioni devono soddisfare; segnatamente, a norma del n. 1, lett. b), di tale disposizione, esse debbono:

«(…) determinare ed applicare, per quanto riguarda le persone di cui all’articolo 5, paragrafo 1:

norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l’utilizzazione di pratiche biologiche,

norme comuni d’immissione sul mercato,

norme di conoscenza della produzione, in particolare informazioni in materia di raccolto e di disponibilità».

18.

L’art. 7 del suddetto regolamento stabilisce che gli Stati membri decidano in merito alla concessione del riconoscimento, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, e comunichino, nel termine di due mesi, la loro decisione alla Commissione.

19.

Per completezza, occorre altresì richiamare il regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1998, n. 2768, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio d’oliva ( 13 ), il cui art. 1, n. 1, così dispone:

«Gli organismi competenti degli Stati membri produttori concludono contratti di ammasso privato per l’olio d’oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento».

20.

Ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2768/98, la Commissione, per determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione di contratti di ammasso privato per l’olio d’oliva vergine sfuso, può aprire gare di durata limitata e gare parziali. I partecipanti a tali gare sono definiti come segue all’art. 3, n. 1:

«Gli operatori appositamente autorizzati dall’organismo competente dello Stato membro interessato possono presentare offerte per le gare parziali. Detti operatori autorizzati possono essere:

a)

un’associazione di produttori o un’unione di associazioni, riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97; o

b)

un’associazione di produttori o un’unione di associazioni, riconosciute a norma dell’art. 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE; o

c)

un frantoio riconosciuto (…) da più di due campagne di commercializzazione, (…) o

d)

un’impresa di condizionamento (…)».

B — Diritto nazionale

21.

Nell’ambito del diritto spagnolo, occorre richiamare la legge 17 luglio 1989, n. 16, sulla tutela della concorrenza (Ley de Defensa de la Competencia) ( 14 ), il cui art. 1, n. 1, reca la definizione di «pratiche vietate», ricollegandosi strettamente all’art. 81, n. 1, CE ( 15 ); esso dispone quanto segue:

«Sono vietati tutti gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni comuni, nonché tutte le pratiche concordate o deliberatamente parallele che abbiano per oggetto o per effetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o su parte di esso, e in particolare quelli consistenti nel:

a)

fissare direttamente o indirettamente i prezzi o altre condizioni commerciali o di prestazione del servizio;

b)

limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c)

ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

(…)».

22.

Sotto il titolo «Requisiti per l’autorizzazione» ( 16 ), l’art. 3 della legge n. 16/1989 dispone quanto segue:

«(1)   Possono essere autorizzati gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni e le pratiche di cui all’art. 1, ovvero categorie degli stessi, che contribuiscano a migliorare la produzione o la commercializzazione di beni e servizi, o a promuovere il progresso tecnico o economico, a condizione che:

a)

consentano ai consumatori e agli utenti di beneficiare in modo adeguato dei relativi vantaggi;

b)

non impongano alle imprese interessate limitazioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; e

c)

non diano alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

(2)   Al contempo, possono essere autorizzati, purché siano giustificati dalla situazione economica generale e dall’interesse pubblico, gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni e le pratiche di cui all’art. 1, o categorie degli stessi che:

a)

abbiano ad oggetto la tutela o la promozione delle esportazioni, sempreché non alterino la concorrenza sul mercato interno e siano compatibili con gli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali ratificate dalla Spagna, o

b)

determinino un innalzamento sufficientemente importante del livello sociale ed economico di aree o settori svantaggiati, o

c)

in considerazione della loro scarsa importanza, non siano in grado di influire in maniera significativa sulla concorrenza».

III — Fatti e procedimento principale

23.

La Cecasa è una società per azioni di diritto spagnolo, le cui quote sono detenute, per il 68%, da produttori di olio, frantoi e cooperative, mentre il restante 32% è in possesso di istituti di credito e da altri enti. I soci oleicoltori rappresentano tra il 50% e il 60% della produzione spagnola di olio d’oliva. L’oggetto sociale della Cecasa è la commercializzazione di olio di oliva, laddove, a quanto risulta dall’ordinanza di rinvio, la società ambisce ad operare sia sul mercato nazionale che a livello comunitario e mondiale.

24.

Onde evitare una «grave perturbazione» del mercato, e segnatamente un crollo dei prezzi dell’olio di oliva, la Cecasa si propone di acquisire ed ammassare olio in caso di calo del prezzo al di sotto di un certo livello, pari a circa il 95% del vecchio prezzo di intervento comunitario. In fase di ripresa dei prezzi, l’olio di oliva verrà poi di nuovo immesso sul mercato.

25.

Per realizzare tale progetto, la Cecasa richiedeva, in data 5 aprile 2001, un’autorizzazione individuale a norma dell’art. 3 della legge n. 16/1989 ( 17 ), che le veniva però negata dal Tribunal de Defensa de la Competencia ( 18 ) con decisione . A motivazione del rigetto, l’autorità in materia di concorrenza rilevava che il progetto della Cecasa costituiva un comportamento anticoncorrenziale, implicando un’intesa tra concorrenti — simile ad un cartello — che avrebbe influito sui prezzi di mercato, essendo diretta ad impedire che questi scendessero in caso di eccedenze produttive. L’autorità non rilevava poi la sussistenza, nella specie, di alcun motivo di eccezione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 16/1989, né, segnatamente, risulterebbe dimostrata l’esistenza di supposti vantaggi per il consumatore.

26.

Avverso la decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia (sezione del contenzioso amministrativo ( 19 ), la Cecasa proponeva ricorso amministrativo dinanzi all’Audiencia Nacional che veniva respinto con sentenza 22 luglio 2005. Tuttavia, la Audiencia Nacional dichiarava che dal rigetto opposto all’istanza della ricorrente volta ad ottenere una singola autorizzazione non conseguiva alcun divieto tout court nei suoi confronti, nella misura in cui essa svolgeva attività — lecite — diverse da quella per cui essa aveva richiesto l’autorizzazione.

27.

In seguito alla presentazione di un ricorso per cassazione da parte della Cecasa, la controversia è ora pendente dinanzi al Tribunal Supremo (Corte di cassazione spagnola, sezione del contenzioso amministrativo).

IV — Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

28.

Con ordinanza 22 ottobre 2007, pervenuta alla Corte il 19 novembre successivo, il Tribunal Supremo (nel prosieguo anche: il «giudice del rinvio») ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento n. 1638/98, consenta di far rientrare una società per azioni, la cui maggioranza sia rappresentata da produttori, frantoi e cooperative di oleicoltori, nonché da enti finanziari, fra gli “organismi” autorizzati a concludere contratti di ammasso dell’olio d’oliva. Se una società avente le suddette caratteristiche possa ritenersi equivalente alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97.

2)

Se, nell’ipotesi in cui la società possa essere annoverata fra gli “organismi” idonei ad esercitare attività di stoccaggio, il “riconoscimento da parte dello Stato” di cui devono essere in possesso tali organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, possa essere quello ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione (“autorizzazione”) individuale presentata alle autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza.

3)

Se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 esiga tassativamente che la Commissione autorizzi in ciascun caso l’ammasso privato di olio d’oliva o, al contrario, se esso sia compatibile con l’esistenza di un meccanismo concordato fra produttori e finalizzato all’acquisizione o allo stoccaggio del suddetto olio d’oliva, finanziato privatamente, attivabile esclusivamente agli stessi termini e alle stesse condizioni in presenza dei quali si attiva l’ammasso privato finanziato dalla Comunità, al fine di integrare e rendere più efficace quest’ultimo, senza eccederne i limiti.

4)

Se il criterio formulato dalla Corte di giustizia nella sentenza 9 settembre 2003 (causa C-137/00, Milk Marque) relativamente all’applicazione, da parte delle autorità interne, delle norme nazionali in materia di tutela della concorrenza, ad accordi fra produttori suscettibili di rientrare, in linea di principio, nell’art. 2 del regolamento del Consiglio , n. 26, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, possa essere esteso agli accordi che, per le proprie caratteristiche e per le caratteristiche del settore in questione, possano influenzare il mercato comunitario di olio d’oliva complessivamente inteso.

5)

Se, supponendo che le autorità nazionali in materia di concorrenza siano abilitate ad applicare le norme nazionali ai menzionati accordi suscettibili di influire sull’organizzazione comune del mercato dei grassi, le suddette autorità possano negare in modo assoluto a una società quale la ricorrente la possibilità di fare uso dei meccanismi di ammasso (di olio d’oliva), anche per affrontare le situazioni di “grave perturbazione” di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66».

29.

Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, hanno presentato osservazioni scritte la Cecasa, la Asociación española de la industria y comercio exportador de aceite de oliva (Asoliva), la Asociación nacional de industriales envasadores y refinadores de aceites comestibles (Anierac) e la Commissione delle Comunità europee. All’udienza, svoltasi il 17 dicembre 2008 dinanzi alla Corte, hanno preso parte solamente la Cecasa e la Commissione.

V — Analisi

A — Ricevibilità della domanda di rinvio

1. Sulla seconda parte della prima questione pregiudiziale

30.

Con la seconda parte della prima questione pregiudiziale il Tribunal Supremo fa riferimento al regolamento n. 952/97, che, tuttavia, non era più in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa nel procedimento principale. Più precisamente, quel regolamento era già stato abrogato al momento dei fatti oggetto del giudizio a quo. Ciò premesso, sorge l’interrogativo se la seconda parte della prima questione sia rilevante ai fini della decisione del caso di specie.

31.

A tale proposito, occorre osservare che spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare la rilevanza delle questioni che sottopone ai fini della decisione nella causa principale. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in linea di principio, è tenuta a pronunciarsi. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte ( 20 ). Una siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie.

32.

Vero è che l’abrogazione del regolamento n. 952/97 non ha comportato la sua sostituzione con altra normativa; piuttosto, a parere del legislatore comunitario, all’epoca non era più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale; pertanto, il regime di aiuti di cui al regolamento n. 952/97 non doveva, espressamente, essere prorogato ( 21 ).

33.

Tuttavia, il regolamento n. 952/97, pur essendo stato abrogato, non ha perso ogni rilevanza pratica. Così, accade che atti giuridici successivi emanati dagli organi comunitari si riferiscano espressamente al regolamento n. 952/97 ( 22 ). Inoltre, termini quali «associazioni di produttori riconosciute» e «unioni di associazioni di produttori» continuano ad essere utilizzati anche senza specifico riferimento alle disposizioni del regolamento n. 952/97 ( 23 ). Così stando le cose, non si può negare rilevanza all’interpretazione di tale regolamento, a priori e per il solo fatto che esso non è più in vigore.

34.

Va aggiunto, con specifico riguardo alla presente fattispecie, che le associazioni di produttori riconosciute e le loro unioni svolgono un ruolo nell’ambito dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66. L’interpretazione di tale disposizione, applicabile ratione temporis al procedimento principale ( 24 ), costituisce l’aspetto centrale della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Nel redigere tale disposizione, il legislatore comunitario ha fatto esplicito riferimento al regolamento n. 952/97 ( 25 ).

35.

In questo contesto, la seconda parte della prima questione pregiudiziale, con la quale si chiede alla Corte di interpretare il regolamento n. 952/97, non appare, in ogni caso, manifestamente privo di rilevanza ai fini della decisione nel procedimento principale. In tali circostanze, la Corte è tenuta a rispondere alle questioni sottopostele in ordine all’interpretazione del diritto comunitario.

2. Sulle questioni pregiudiziali relative all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66

36.

Dinanzi alla Corte sono stati inoltre sollevati dubbi circa la rilevanza delle questioni proposte dal Tribunal Supremo, nella parte in cui esse vertono sull’interpretazione dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66. Poiché la Cecasa non avrebbe mai beneficiato del regime di aiuti ivi previsto, né la Commissione le avrebbe mai concesso l’autorizzazione all’ammasso privato ai sensi di tale disposizione, le questioni relative a questi aspetti non inciderebbero in alcun modo sulla risoluzione della controversia principale.

37.

Non condivido tale punto di vista. Va riconosciuto che il regime dell’ammasso privato di olio di oliva sovvenzionato in sede comunitaria non si applica al caso di specie. Nondimeno, l’interpretazione e la corretta comprensione dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 possono rilevare notevolmente ai fini della valutazione del caso di specie sotto il profilo del diritto della concorrenza. Da tale disposizione, nonché dai suoi scopi e dal suo contesto normativo, si potrebbero infatti ricavare elementi di valutazione determinanti per l’interpretazione e l’applicazione alla presente fattispecie delle norme sulla concorrenza.

38.

Anche sotto questo profilo, la domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi ricevibile.

B — Valutazione sostanziale delle questioni pregiudiziali

39.

Il presente rinvio pregiudiziale mira nel complesso ad individuare il margine discrezionale che resta alle autorità nazionali ai fini dell’applicazione, in ambito agricolo, delle pertinenti norme nazionali in materia di concorrenza. Dal primato del diritto comunitario deriva che tale margine discrezionale può estendersi solo fin dove è consentito dalla normativa agricola comunitaria.

40.

Qualora dovesse quindi risultare che le misure di acquisizione e di vendita di sostegno pianificate dalla Cecasa sono giustificate sotto il profilo della normativa agricola comunitaria, tale circostanza dovrebbe rilevare anche in vista dell’applicazione delle norme sulla concorrenza. È in questo contesto che il Tribunal Supremo chiede alla Corte di interpretare sia l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 e le norme ad esso connesse, che l’art. 2 del regolamento n. 26.

1. Sulla prima questione pregiudiziale

41.

La prima questione pregiudiziale, dedicata alla sfera di applicazione ratione personae dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, è volta a chiarire se tale disposizione possa applicarsi ad una società per azioni privata come la Cecasa.

a) Sulla prima parte della prima questione pregiudiziale

42.

Con la prima parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se una società per azioni privata quale la Cecasa possa annoverarsi tra gli organismi che, a norma dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, vengono autorizzati a concludere contratti di ammasso per l’olio d’oliva.

43.

La nozione di organismo non trova definizione né nell’art. 12 bis, né altrove nel regolamento n. 136/66. Nella fattispecie si pone, da un lato, l’interrogativo se un’impresa privata possa qualificarsi come «organismo» ai sensi di tale norma. Dall’altro lato, occorre esaminare se il fatto che anche investitori finanziari detengano quote di tale impresa, oltre a produttori di olio, frantoi e cooperative, osti alla sua qualificazione come «organismo».

— Assenza di restrizioni ad enti pubblici o privati

44.

Come correttamente sostenuto dalla Cecasa, la nozione di «organismo» a norma dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 non può essere fraintesa al punto da far rientrare nel suo ambito di applicazione unicamente enti pubblici o statali ( 26 ).

45.

In verità, l’espressione «organismi», utilizzata all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, coincide in alcune versioni linguistiche con quella che altrove — e segnatamente all’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2768/98 — è usata per definire organismi statali ( 27 ). Tuttavia, ciò solo non significa necessariamente che anche all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 si intenda far riferimento unicamente ad enti pubblici od organismi statali. Va rilevato, infatti, che, concettualmente, talune altre versioni linguistiche distinguono tra gli «organismi» di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 e gli «organismi degli Stati membri» di cui all’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2768/98 ( 28 ). Viste le differenze tra le diverse versioni linguistiche della normativa agricola applicabile, la disposizione controversa dev’essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 29 ).

46.

Dalla ratio dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, volto ad introdurre un regime di aiuti ai contratti di stoccaggio privato ( 30 ), emerge che l’ambito di applicazione della norma non può essere limitato ad enti pubblici. Al contrario, di regola tali organismi saranno più spesso di carattere privato.

47.

Anche dal contesto normativo emerge che i privati sono senz’altro inclusi tra gli organismi previsti dall’art. 12 bis del regolamento n. 136/66. Così, tali organismi saranno autorizzati a concludere contratti di ammasso «per l’olio d’oliva da essi posto in commercio». La commercializzazione non è certo un’attività di esclusivo appannaggio di organismi pubblici, ma può essere svolta anche da privati, cosa che, anzi, è la regola in un’economia di mercato aperta ( 31 ). Inoltre, anche l’esigenza di «sufficienti garanzie» posta all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 si riferisce all’attività di privati piuttosto che a quella di enti pubblici.

48.

Imprese private possono quindi essere «organismi» ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

— Partecipazione di investitori finanziari

49.

Occorre inoltre esaminare se il fatto che investitori finanziari detengano quote nell’impresa di cui trattasi, oltre a produttori di olio, frantoi e cooperative, osti alla sua qualificazione come «organismo» ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

50.

Dal tenore dell’art 12 bis del regolamento n. 136/66 non emerge nulla in proposito. Tuttavia, nell’interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 32 ).

51.

La finalità del regolamento n. 136/66, e del regolamento di modifica n. 1638/98, non osta a che vi siano ricomprese società a carattere misto che vedano la partecipazione anche di investitori privati, oltre a produttori di olio, frantoi e cooperative. Non risultano elementi in base ai quali dedurre che la partecipazione di tali investitori possa pregiudicare l’obiettivo di regolare l’offerta di olio di oliva mediante un sistema di stoccaggio privato, per evitare gravi perturbazioni del mercato ( 33 ). Segnatamente, non si può ritenere a priori che la partecipazione di investitori privati implichi più scarsi standard qualitativi o un minore know-how in materia di stoccaggio dell’olio di oliva. Tanto meno si può trarre una simile conclusione allorquando — come nel caso della Cecasa — gli investitori privati detengano una partecipazione di minoranza nelle imprese in questione. Al contrario, siffatta partecipazione può invece rafforzare la capacità finanziaria della società in questione e contribuire così a fornire quelle «sufficienti garanzie» richieste dall’art. 12 bis.

52.

Per quanto riguarda, infine, il contesto normativo, è vero che le imprese a carattere misto con partecipazione di investitori privati non sono espressamente menzionate all’art. 3, n. 1, del regolamento di attuazione della Commissione n. 2768/98. Tuttavia, da questa sola circostanza non può dedursi che esse siano per forza di cose escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66. Come, infatti, ammette la stessa Commissione, l’elenco degli organismi menzionati all’art. 3, n. 1, del regolamento di attuazione n. 2768/98 non è esaustivo.

53.

Inoltre, il regolamento n. 2768/98 è semplicemente un regolamento di attuazione della Commissione riguardante un’organizzazione comune di mercato creata dal Consiglio, segnatamente, in questo caso, con l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66. In quanto regolamento di base emanato dal Consiglio, questo prevale, per il suo rango, su un regolamento di attuazione e non può soffrire alcuna limitazione nel proprio campo di applicazione ad opera della Commissione, salvo esplicita autorizzazione. Né l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 autorizza la Commissione ad operare in tal senso. Essa può unicamente determinare l’importo dell’aiuto all’ammasso privato e stabilire dettagli di natura tecnica quali i quantitativi, le qualità del prodotto e la durata dell’ammasso dell’olio di oliva, nonché stabilire le modalità procedurali di concessione dell’aiuto medesimo. Per contro, l’autorizzazione ad emanare norme di attuazione non può prevedere, né in base al suo oggetto, né per la sua finalità, eventuali limitazioni dell’ambito di applicazione ratione personae dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

54.

Pertanto, anche un’impresa privata in cui detengano quote investitori privati, oltre a produttori di olio, frantoi e cooperative, può essere un organismo ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

55.

Ovviamente, la concreta applicazione dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 a tale tipologia di imprese presuppone che i restanti requisiti ivi menzionati siano soddisfatti: da un lato, le società interessate devono offrire «sufficienti garanzie» ed essere riconosciute nei rispettivi Stati membri ( 34 ). Dall’altro, deve sussistere una grave perturbazione del mercato e la Commissione deve rilasciare un’autorizzazione all’ammasso privato secondo la procedura di comitatologia prevista all’art. 38 del regolamento n. 136/66. In difetto, l’ammasso privato di olio di oliva non potrà essere giustificato sulla base dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

b) Sulla seconda parte della prima questione pregiudiziale

56.

Con la seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se una società per azioni privata quale la Cecasa possa essere assimilata alle associazioni di produttori riconosciute e alle loro unioni a norma del regolamento n. 952/97.

— Associazioni di produttori

57.

Per essere considerato come un’associazione di produttori ai sensi del regolamento n. 952/97, l’organismo interessato deve soddisfare una serie di requisiti, elencati agli artt. 5 e 6 del regolamento medesimo.

58.

A tal riguardo sono fondamentali i requisiti inerenti allo scopo della costituzione di un’associazione di produttori: a norma dell’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 952/97, l’organismo di cui trattasi deve essere stato costituito al duplice scopo di adattare congiuntamente alle esigenze del mercato la produzione e l’offerta da parte dei produttori che ne sono soci. Un organismo quale la Cecasa si occupa, effettivamente, della commercializzazione di olio di oliva e ha, segnatamente, lo scopo di regolare l’offerta dell’olio di oliva prodotto dai suoi soci mediante acquisizioni e vendite di sostegno. Tuttavia — per lo meno stando alle informazioni possedute — le fa difetto la seconda finalità necessaria, vale a dire l’adattamento della produzione di olio di oliva alle esigenze del mercato. Ciò premesso, lo scopo costitutivo di una società come la Cecasa non corrisponde ad entrambe le esigenze, cumulative, poste all’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 952/97.

59.

È pertanto superfluo analizzare se i restanti requisiti di cui al regolamento n. 952/97 siano soddisfatti nel caso di un’impresa come la Cecasa. Infatti, già la sola circostanza che non sia soddisfatta la prima condizione — posta all’art. 5, n. 1, lett. a) — fa sì che non si possa considerare una società quale la Cecasa come un’associazione di produttori ai sensi del regolamento n. 952/97.

— Unioni di associazioni di produttori

60.

L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 952/97 definisce le unioni come insiemi di associazioni di produttori riconosciute che perseguono, ad un livello più vasto, gli stessi obiettivi di tali associazioni.

61.

Un’unione di associazioni di produttori deve quindi perseguire lo scopo, alla stregua delle associazioni di produttori che ne fanno parte, l’adattamento alle esigenze del mercato della produzione e dell’offerta di olio di oliva [art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 952/97]. Che siffatta unione, nella sua attività, non possa limitarsi unicamente all’offerta ed alla connessa commercializzazione di olio di oliva, è dimostrato, inter alia, anche da quanto disposto al primo trattino dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 952/97, ai sensi del quale le associazioni di produttori e le loro unioni devono determinare ed applicare anche norme comuni di produzione dell’olio di oliva.

62.

Qualora nella società faccia difetto tale scopo o attività riferita alla produzione di olio di oliva da parte dei produttori e delle cooperative associate ( 35 ), come nel caso della Cecasa nella fattispecie, essa non potrà essere assimilata ad un’unione di associazioni di produttori.

63.

Ne consegue che, in un contesto come quello del giudizio a quo, una società quale la Cecasa non può essere considerata né un’associazione di produttori, né un’unione di associazioni di produttori ai sensi del regolamento n. 952/97. Ciò significa peraltro unicamente che non potrà esserle accordata alcuna priorità nella conclusione di contratti relativi all’ammasso privato (art. 12 bis, primo comma, seconda frase del regolamento n. 136/66). Indipendentemente da tale fatto, essa potrà comunque richiedere alle competenti autorità nazionali l’autorizzazione a costituirsi come (altro) organismo a norma dell’art. 12 bis, primo comma, primo periodo, del regolamento n. 136/66.

c) Conclusione intermedia

64.

Una società per azioni privata, il cui oggetto sociale consista nella commercializzazione di olio di oliva e che si sia posta l’obiettivo di influire sul mercato tramite acquisizioni e vendite mirate di olio di oliva, può costituire un «organismo» ai sensi dell’art. 12 bis, primo comma, del regolamento n. 136/66, nella versione di cui al regolamento n. 1638/98. Nulla osta a che detengano quote di tale società per azioni, oltre a produttori di olio, frantoi e cooperative, anche investitori privati. Tuttavia, una siffatta società per azioni, nelle circostanze del procedimento principale, non può considerarsi come un’associazione di produttori, né come un’unione di associazioni di produttori, a norma del regolamento n. 952/97.

2. Sulla seconda questione pregiudiziale

65.

Alla luce della soluzione suggerita per la prima questione, una società per azioni quale la Cecasa rientra tra gli organismi cui può applicarsi il disposto dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66. Stando così le cose, occorre risolvere anche la seconda questione pregiudiziale. Con tale quesito, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se un organismo ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 possa essere autorizzato dalle autorità nazionali preposte alla concorrenza nel quadro di una procedura specifica di tale diritto.

66.

Né il regolamento n. 136/66 né i regolamenti n. 952/97 e 2768/98 stabiliscono quali siano le autorità competenti, nei rispettivi Stati membri, a rilasciare l’autorizzazione ai relativi organismi ai fini della conclusione di contratti di ammasso di olio d’oliva.

67.

Il punto di partenza per la soluzione della seconda questione pregiudiziale è pertanto l’autonomia procedurale di cui godono gli Stati membri. Essi sono tenuti a designare gli organi nazionali competenti a trasporre il diritto comunitario e a stabilire le relative modalità procedurali, sempre nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività ( 36 ).

68.

Dal punto di vista del diritto comunitario non è quindi affatto escluso che uno Stato membro, nel quadro di un procedimento in materia di intese, incarichi le proprie competenti autorità di applicare norme rientranti nel campo dell’agricoltura rilasciando autorizzazioni ai sensi del diritto in materia di agricoltura. In tal senso può risultare, ad esempio, ragionevole creare, a seconda delle fattispecie, uno sportello unico competente a rilasciarle, evitando così agli interessati di addentrarsi in una molteplicità di iter burocratici e amministrativi ( 37 ).

69.

Tuttavia, laddove il diritto nazionale consenta alle autorità nazionali preposte al controllo della concorrenza di autorizzare un organismo ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, occorrerà peraltro garantire, in ossequio al principio di effettività, che tali autorità applichino concretamente le relative norme del diritto dell’agricoltura. Ciò significa, nel caso di specie, che le autorità di controllo della concorrenza debbono, nell’ambito del procedimento da esse avviato, effettuare ogni tipo di controllo atto ad accertare che l’organismo da autorizzare offra, a norma dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, «sufficienti garanzie».

70.

Pertanto, riassumendo:

Il diritto comunitario non è in contrasto con un contesto di diritto nazionale nel quale anche le autorità nazionali garanti della concorrenza possano autorizzare organismi a norma dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 nel quadro di un procedimento in materia di intese, purché sia garantito che, in sede di tale procedimento, vengano concretamente applicate le relative norme del diritto dell’agricoltura e siano effettuati tutti i necessari controlli.

3. Sulla terza questione pregiudiziale

71.

Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 osti ad un meccanismo, concordato e finanziato privatamente, di acquisizioni e stoccaggio di olio di oliva, attuato senza autorizzazione della Commissione.

72.

Occorre rilevare, a tal riguardo, che l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 introduce unicamente un regime di aiuti della Comunità per l’ammasso privato di olio di oliva ( 38 ). Tale disposizione non pretende affatto di istituire una normativa esaustiva circa la legittimità dello stoccaggio privato di olio di oliva, con la conseguenza di vietare ogni tipo di stoccaggio effettuato al di fuori dei criteri posti all’art. 12 bis. Né il tenore letterale, né la finalità e il contesto normativo della norma autorizzano a ritenere che il legislatore comunitario avesse in mente una siffatta limitazione della libertà di iniziativa imprenditoriale.

73.

Anche sotto il profilo del principio di sussidiarietà (art. 5, secondo comma, CE) occorre partire dal presupposto che il legislatore comunitario non volesse totalmente escludere iniziative decentrate aventi come finalità quella dello stoccaggio privato. Come discusso all’udienza, tali iniziative possono reagire in modo più celere e duttile alle situazioni di mercato esistenti nei singoli Stati membri e nelle diverse regioni di quanto non lo possano fare le costrizioni procedurali e tecnico-finanziarie del meccanismo creato a livello comunitario con l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66; eventualmente, entrambi i livelli possono poi integrarsi a vicenda vantaggiosamente.

74.

Conseguentemente, gli organismi privati sono liberi di adottare iniziative volte allo stoccaggio privato di olio di oliva anche al di fuori dell’ambito normativo di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66. È appunto questa, nella specie, l’intenzione della Cecasa, che finanzia il suo sistema privatamente e che, per unanime ammissione di tutte le parti in causa, non intende richiedere alcun aiuto comunitario.

75.

Se però lo stoccaggio privato viene effettuato al di fuori del regime di aiuti di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come nel caso di specie, non sarà necessario né accertare l’esistenza di gravi perturbazioni del mercato, né ottenere l’autorizzazione da parte della Commissione ai sensi di tale norma. Al contempo, l’organismo di cui trattasi non può però neanche invocare l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 per giustificare il proprio intendimento di ricorrere allo stoccaggio privato e sottrarsi all’applicazione della normativa generale vigente nel mercato dell’olio di oliva. Lo stoccaggio privato deve invece effettuarsi nel rispetto delle restanti norme di diritto comunitario, nonché delle disposizioni giuridiche nazionali con esso compatibili e, segnatamente, nel rispetto delle norme sulla concorrenza applicabili; infatti, l’agricoltura non costituisce uno spazio senza concorrenza ( 39 ).

76.

A titolo di conclusione intermedia possiamo quindi tener fermo quanto segue:

L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 non osta ad un meccanismo, concordato e finanziato privatamente, di acquisizioni e stoccaggio di olio di oliva. Tuttavia, tale meccanismo deve essere praticato nel rispetto della normativa generale vigente nel mercato dell’olio di oliva e, segnatamente, nel rispetto delle regole di concorrenza di volta in volta applicabili.

4. Sulla quarta questione pregiudiziale

77.

Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le autorità nazionali in materia di concorrenza possano applicare il proprio diritto della concorrenza anche ad accordi tra produttori che rientrino nell’art. 2 del regolamento n. 26, qualora tali accordi siano suscettibili di pregiudicare il mercato dell’olio di oliva non solo sul piano nazionale, ma anche su quello comunitario.

a) Osservazione preliminare in merito alle due premesse compiute dal giudice del rinvio

78.

Nella sua questione, il giudice a quo parte da due premesse fondamentali: da un lato, il meccanismo di acquisizioni e vendite di sostegno elaborato dalla Cecasa potrebbe avere «una dimensione comunitaria» e pregiudicare il mercato dell’olio di oliva sul piano comunitario (prima premessa); dall’altro, tale progetto potrebbe ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 2, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 26 (seconda premessa).

79.

Il sistema elaborato dalla Cecasa avrebbe «dimensione comunitaria» (prima premessa) se fosse atto a pregiudicare il commercio tra Stati membri (v. la clausola del carattere «interstatale» di cui all’art. 81, n. 1, CE). Dagli accertamenti in punto di fatto compiuti dal Tribunal Supremo si evince, a tale proposito, che i soci oleicoltori della Cecasa rappresentano una quota compresa tra il 50% e il 60% della produzione nazionale spagnola di olio di oliva; in altre parole, la Cecasa potrebbe eventualmente, con il progetto di cui trattasi, influire direttamente su oltre la metà del mercato spagnolo dell’olio di oliva. A titolo integrativo, Asoliva osserva poi che proprio tale mercato spagnolo costituisce all’incirca il 45% - quindi quasi la metà - del mercato comunitario. Ciò premesso, si può effettivamente presumere che le acquisizioni e le vendite di sostegno progettate dalla Cecasa non si possano ripercuotere sensibilmente solo sul mercato spagnolo dell’olio di oliva, bensì anche sull’intero mercato europeo e, pertanto, in ultima analisi, sul commercio tra Stati membri.

80.

Inoltre, per ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 2, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 26 (seconda premessa), il progetto della Cecasa dovrebbe costituire un accordo, una decisione o una pratica concordata di imprese, di associazioni o di unioni di associazioni di produttori agricoli.

81.

È pur vero che, come ho affermato in precedenza ( 40 ), la Cecasa non può assimilarsi sic et simpliciter ad un’associazione di produttori o ad un’unione di associazioni di produttori, per lo meno interpretando tali nozioni alla luce delle definizioni di cui all’art. 5 del regolamento n. 952/97. Nondimeno, le quote di mercato della Cecasa sono per il 68% in possesso di produttori di olio, frantoi e cooperative, cosicché il suo progetto potrebbe eventualmente essere considerato come un accordo o una decisione di imprese di produzione agricola a norma dell’art. 2, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 26.

82.

In definitiva, però, non è strettamente necessario, ai fini della soluzione della questione pregiudiziale, analizzare compiutamente le due premesse del giudice del rinvio quanto alla loro esattezza. Come infatti evidenzierò in prosieguo, l’applicazione del diritto nazionale in materia di concorrenza resta pur sempre possibile anche qualora il progetto della Cecasa dovesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE e in quello dell’art. 2, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 26.

b) Analisi della questione pregiudiziale

83.

Il punto da cui occorre prendere le mosse per risolvere la quarta questione pregiudiziale è la considerazione che le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza; al contrario, il mantenimento di un’effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa parte degli obiettivi della politica agricola comune ( 41 ).

84.

Secondo costante giurisprudenza, il diritto comunitario e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli artt. 81 CE e 82 CE le contemplano sotto il profilo degli ostacoli che ne possono derivare per il commercio tra gli Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuno Stato, considerano le pratiche restrittive in questo solo ambito ( 42 ). Nella sentenza Milk Marque, la Corte ha esplicitamente riaffermato tale principio anche in relazione alla normativa agricola, ivi comprese le organizzazioni comuni dei mercati ( 43 ).

85.

La circostanza che si tratti di un caso di rilevanza transfrontaliera o di «dimensione comunitaria» non osta all’applicazione del diritto nazionale della concorrenza ( 44 ). Se, infatti, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate nel senso della disposizione sul carattere intrastatale di cui all’art. 81, n. 1, CE possono pregiudicare il commercio tra Stati membri, ciò non implica minimamente l’applicazione esclusiva del diritto della concorrenza comunitario e l’impedimento di applicare il diritto nazionale in materia di concorrenza, quanto piuttosto la già ricordata applicazione parallela di entrambi i diritti.

86.

Parimenti, l’applicazione del diritto della concorrenza nazionale non è tantomeno esclusa per effetto della circostanza che il contesto fattuale ricada eventualmente nell’ambito dell’art. 2 del regolamento n. 26. Tale disposizione contiene unicamente talune norme speciali relative all’applicazione del diritto comunitario della concorrenza nel settore agricolo: sotto il profilo giuridico sostanziale, l’art. 2, n. 1 del regolamento n. 26 non fa altro che escludere taluni accordi, decisioni e pratiche concordate dal divieto posto all’art. 81, n. 1, CE. Dal punto di vista procedurale, l’art. 2. n. 2, in combinato disposto con il successivo n. 3, del regolamento n. 26, attribuisce tra l’altro alla Commissione la competenza esclusiva ad accertare, su richiesta, quali tipologie di accordi, decisioni e pratiche concordate ricadano nell’eccezione contemplata al n. 1 ( 45 ).

87.

L’art. 2 del regolamento n. 26 non contiene, per contro, alcuna disciplina dei rapporti tra diritto della concorrenza nazionale e comunitario. Il n. 2 di detto articolo, in particolar modo, non va frainteso in tal senso. Dall’esclusività ivi disposta non consegue, infatti, alcun effetto preclusivo dell’applicazione del diritto nazionale della concorrenza, bensì unicamente quale autorità sia competente, in via esclusiva, ad applicare il diritto della concorrenza della Comunità. In definitiva, sotto il profilo dell’esclusività della competenza in via generale che vi si dispone, l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 26 appare simile all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 17 ( 46 ), nella versione in vigore sino al 30 aprile 2004 ( 47 ).

88.

La competenza esclusiva della Commissione ad applicare talune norme di diritto della concorrenza comunitario non esclude che alla stessa fattispecie possa applicarsi parallelamente anche il corrispondente diritto nazionale, ad opera di un’autorità nazionale. Qualora, poi, non si giunga affatto — come nella specie — ad un procedimento dinanzi alla Commissione ai sensi dell’art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 26, il diritto nazionale della concorrenza sarà addirittura l’unico a trovare applicazione.

89.

Occorre rammentare, unicamente per scrupolo di completezza, che l’applicazione del diritto nazionale della concorrenza sarebbe da escludersi, nella specie, se la Cecasa si configurasse come una concentrazione di imprese di dimensione comunitaria (art. 1, n. 1 in combinato disposto con l’art. 21, n. 2, e con l’art. 22, n. 1, del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ( 48 )). Ciò presupporrebbe senza dubbio che la creazione della Cecasa in quanto associazione di imprese soddisfi sia il requisito della concentrazione di imprese ai sensi dell’art. 3 del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, sia la soglia di fatturato prevista all’art. 1, n. 2, ovvero n. 3, di tale regolamento; l’esame di tali punti spetta al giudice del rinvio nell’ambito del procedimento a quo.

c) Orientamenti comunitari riguardo all’applicazione del diritto nazionale

90.

Sebbene, quindi, in un caso come quello di specie le autorità nazionali preposte alla concorrenza possano applicare il proprio diritto nazionale in materia, da un punto di vista giuridico sostanziale esse non sono pienamente libere, ma sono invece vincolate, secondo una costante giurisprudenza, al rispetto di determinati orientamenti comunitari che discendono dalla preminenza del diritto comunitario ( 49 ).

91.

In una fattispecie che ricada sia nell’ambito ratione materiae dell’art. 81, n. 1, CE che in quello del diritto nazionale della concorrenza, le autorità nazionali non possono porsi in contrasto con una decisione della Commissione, né suscitare un simile conflitto ( 50 ). Dal 1o maggio 2004, esse hanno inoltre l’obbligo di applicare l’art. 81, n. 1, CE parallelamente al proprio diritto della concorrenza, che però non potrà vietare gli accordi, le decisioni o le pratiche già ammesse in sede comunitaria (art. 3, nn. 1 e 2, in combinato disposto con l’art. 45, secondo comma, del regolamento n. 1/2003).

92.

Nel caso dei prodotti agricoli, le autorità nazionali garanti della concorrenza sono inoltre tenute ad astenersi dall’adottare qualsiasi misura che possa costituire una deroga o una violazione ad un’organizzazione comune di mercato, o che osti al suo buon funzionamento; in via più generale, esse non devono poi pregiudicare le finalità della politica agricola comune ( 51 ).

93.

Pertanto, riassumendo:

Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono applicare il diritto nazionale in materia di concorrenza anche ad accordi tra produttori ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 26, e ciò anche nel caso in cui tali accordi siano suscettibili di pregiudicare il mercato dell’olio di oliva non soltanto sul piano nazionale, bensì anche a livello comunitario. Tuttavia, dette autorità nazionali, nelle decisioni da esse adottate, devono astenersi da qualsiasi comportamento che potrebbe porre tali atti in contrasto con gli orientamenti del diritto della concorrenza e con la legislazione comunitaria in materia di agricoltura.

5. Sulla quinta questione pregiudiziale

94.

Qualora la quarta questione pregiudiziale venga risolta nel senso da me indicato, occorre esaminare anche la quinta questione. Con essa, il giudice del rinvio si domanda se le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possano, basandosi sul loro diritto interno della concorrenza, vietare che sia posto in essere un meccanismo concordato e finanziato privatamente di acquisto e di stoccaggio di olio di oliva in presenza di una «grave perturbazione» del mercato ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66.

95.

In altre parole, il Tribunal Supremo chiede lumi sul fatto se un sistema quale quello pianificato dalla Cecasa debba ammettersi — a prescindere da eventuali dubbi sul piano del diritto della concorrenza — perlomeno in quanto è volto a scongiurare gravi perturbazioni del mercato.

96.

È corretto affermare che le autorità nazionali garanti della concorrenza, nell’applicare le rilevanti norme in materia, debbono rispettare i valori e gli orientamenti del diritto agricolo comunitario. Applicando il diritto comunitario della concorrenza (artt. 81 CE e 82 CE), il primato della politica agricola nei confronti del capitolo dedicato alla concorrenza nel Trattato CE si evince dall’art. 32, n. 2, CE, in combinato disposto con l’art. 36, primo comma, CE ( 52 ); qualora invece si applichi il diritto nazionale della concorrenza, già dal principio del primato del diritto comunitario ( 53 ) emerge la preminenza dei valori propri della politica agricola comune.

97.

Se, quindi, dal complesso della normativa agricola comunitaria dovesse risultare che lo stoccaggio privato è sempre e comunque utile, praticamente senza condizioni, ad evitare gravi perturbazioni del mercato, occorrerebbe tener conto di tale modello anche in sede di applicazione delle norme sulla concorrenza da parte delle competenti autorità.

98.

Tuttavia, una simile indicazione non è riscontrabile nella normativa agricola comunitaria nei termini applicabili al contesto del procedimento principale. Dall’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 si evince solamente che la Commissione può porre in essere, a determinate condizioni ivi meglio precisate, un sistema di stoccaggio privato che beneficia di aiuti comunitari. Per contro, dall’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi non può evincersi alcun tipo di trattamento privilegiato generalizzato per lo stoccaggio di olio di oliva, neanche in caso di gravi perturbazioni del mercato.

99.

Come ho già ricordato ( 54 ), quanto precede non esclude che, a prescindere dall’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, possa esistere un meccanismo privato di stoccaggio, non finanziato con aiuti comunitari. Tale meccanismo deve essere creato e gestito nel rispetto delle regole del diritto della concorrenza; segnatamente, esso non gode di alcuna immunità nei confronti dei vigenti divieti in materia di intese.

100.

Se poi un’autorità nazionale garante della concorrenza non volesse applicare la normativa vigente in materia di concorrenza ad un sistema di stoccaggio dell’olio di oliva concordato privatamente e privatamente finanziato, o volesse farlo in forma blanda, il rischio sarebbe quello di pregiudicare la politica agricola comune, nella cui sfera rientra infatti, a quanto risulta dal regolamento n. 26, l’applicazione delle regole di concorrenza alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli ( 55 ). In questo contesto emerge, in definitiva, la finalità della politica agricola comune: assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori [art. 33, n. 1, lett. e), CE].

101.

È pacifico che, in via eccezionale, nel quadro della concreta applicazione delle rilevanti norme sulla concorrenza, si possano giustificare pratiche limitative della medesima tra imprese. Così, a livello comunitario, l’art. 81, n. 3, CE prevede che a determinate condizioni precisamente specificate, il divieto enunciato all’art. 81, n. 1, possa essere dichiarato inapplicabile. Similmente, in diritto spagnolo l’art. 3 della legge n. 16/1989 prevede taluni «casi di autorizzazione».

102.

La concreta interpretazione ed applicazione di tali eccezioni o «autorizzazioni» rispetto ai divieti previsti dal diritto della concorrenza non può però risolversi a sua volta in una situazione in contrasto con i principi di fondo del diritto comunitario in materia di agricoltura ( 56 ).

103.

In tale contesto, occorre ricordare che il regolamento n. 1638/98 ha soppresso il regime dell’acquisto all’intervento fino ad allora vigente nell’organizzazione comune dei mercati del settore dei grassi, in quanto il legislatore comunitario riteneva che esso costituisse un incitamento alla produzione che rischiava di destabilizzare il mercato ( 57 ).

104.

Il legislatore comunitario ha dunque concretizzato le finalità dell’organizzazione comune dei mercati del settore dei grassi nel senso che, segnatamente, la stabilizzazione dei mercati [art. 33, n. 1, lett. c), CE] e le consegne ai consumatori a prezzi ragionevoli [art. 33, n. 1, lett. e), CE] — per lo meno nella situazione dell’epoca — avrebbero potuto meglio realizzarsi senza il regime dell’acquisto all’intervento.

105.

Orbene, se si consentisse ai privati di considerare di loro iniziativa l’esistenza di gravi perturbazioni del mercato ( 58 ), e su tale base di influire sensibilmente sul mercato — nella fattispecie, attraverso l’offerta e il prezzo dell’olio di oliva –, ciò equivarrebbe in definitiva a reintrodurre surrettiziamente regimi di intervento, seppur mediante risorse private, vanificando così la loro abolizione da parte del legislatore comunitario.

106.

Le autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri non possono consentire una tale situazione. Secondo costante giurisprudenza, in effetti, in presenza di un’organizzazione comune di mercato gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi misura che possa costituirne una deroga o una violazione ( 59 ). Anche se la materia non è stata disciplinata esaustivamente dall’organizzazione comune di mercato, è incompatibile con essa tutto ciò che osta al suo buon funzionamento ( 60 ).

107.

Pertanto, riassumendo:

Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono legittimamente vietare, sulla base del loro diritto interno, un sistema concordato e finanziato privatamente di acquisizioni e stoccaggio di olio di oliva, anche quando la realizzazione del medesimo sia prevista, con riferimento all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, nel caso di «gravi perturbazioni del mercato».

VI — Conclusione

108.

Alla luce delle suesposte osservazioni, propongo pertanto alla Corte di risolvere le questioni proposte dal Tribunal Supremo nei seguenti termini:

1)

Una società per azioni privata, il cui oggetto sociale consista nella commercializzazione di olio di oliva e che si sia posta l’obiettivo di influire sul mercato tramite acquisizioni e vendite mirate di olio di oliva, può costituire un «organismo» ai sensi dell’art. 12 bis, primo comma, del regolamento n. 136/66, nella versione di cui al regolamento n. 1638/98. Nulla osta a che detengano quote di tale società per azioni, oltre a produttori di olio, frantoi e cooperative, anche investitori privati. Tuttavia, una siffatta società per azioni, nelle circostanze del procedimento principale, non può considerarsi come un’associazione di produttori, né come un’unione di associazioni di produttori, a norma del regolamento n. 952/97/CE.

2)

Il diritto comunitario non è in contrasto con un contesto di diritto nazionale nel quale anche le autorità nazionali garanti della concorrenza possano autorizzare organismi a norma dell’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 nel quadro di un procedimento in materia di intese, purché sia garantito che, in sede di tale procedimento, vengano concretamente applicate le relative norme del diritto dell’agricoltura e siano effettuati tutti i necessari controlli.

3)

L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 non osta ad un meccanismo, concordato e finanziato privatamente, di acquisizioni e di stoccaggio dell’olio di oliva. Tuttavia, tale meccanismo deve essere praticato nel rispetto delle norme generali vigenti nel mercato dell’olio di oliva e, segnatamente, nel rispetto delle regole di concorrenza di volta in volta applicabili.

4)

Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono applicare il diritto nazionale in materia di concorrenza anche ad accordi tra produttori ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 26, e ciò anche nel caso in cui tali accordi siano suscettibili di pregiudicare il mercato dell’olio di oliva non soltanto sul piano nazionale, bensì anche a livello comunitario. Tuttavia, dette autorità nazionali, nelle decisioni da esse adottate, devono astenersi da qualsiasi comportamento che potrebbe porre tali atti in contrasto con gli orientamenti del diritto della concorrenza e con la legislazione comunitaria in materia di agricoltura.

5)

Le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono legittimamente vietare, sulla base del loro diritto interno, un sistema concordato e finanziato privatamente di acquisizioni e stoccaggio di olio di oliva anche quando la realizzazione del medesimo sia prevista, con riferimento all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, nel caso di «gravi perturbazioni del mercato».


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Sentenza 9 settembre 2003, causa C-137/00, Milk Marque und National Farmers’ Union (Racc. pag. I-7975).

( 3 ) Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 30, pag. 993), nella versione modificata dal regolamento del Consiglio , n. 49 (GU L 53, pag. 1571).

( 4 ) V. il n. 15.07, riguardante gli oli vegetali, della nomenclatura di Bruxelles, riportata in quell’allegato.

( 5 ) Regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1184, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214, pag. 7).

( 6 ) Regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1); l’ambito applicativo ratione temporis di questo regolamento per quanto riguarda l’olio di oliva si evince dal suo art. 200 in combinato disposto con l’art. 204, n. 2, lett. a).

( 7 ) Regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025).

( 8 ) Fa fede la versione del regolamento in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi risultante dall’art. 1, n. 8, del regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210, pag. 32).

( 9 ) Regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 865, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (GU L 161, pag. 97).

( 10 ) V. art. 201, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l’art. 204, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1234/2007.

( 11 ) GU L 142, pag. 30.

( 12 ) V. art. 55, n. 1, secondo trattino, in combinato disposto con l’art. 56, n. 1, del regolamento del Consiglio 17 maggio 1999 n. 1257/1999/CE sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

( 13 ) GU L 346, pag. 14.

( 14 ) BOE n. 170 del 18 luglio 1989, pag. 22747. Nel frattempo, la legge n. 16/1989 è stata abrogata e sostituita dalla nuova legge , n. 15, sulla tutela della concorrenza (Ley de Defensa de la Competencia) (BOE n. 159 del , pag. 28848). Ai fini della fattispecie nel procedimento principale rimane tuttavia determinante, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, la legge n. 16/1989.

( 15 ) Sentenza 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Racc. pag. I-11987, punto 7).

( 16 ) Supuestos de autorización.

( 17 ) Come si può evincere dagli atti, a titolo integrativo, già in data 16 giugno 2000 un ente amministrativo appartenente all’autorità spagnola preposta alla concorrenza, la Subdirección General sobre Conductas Restrictivas de la Competencia, aveva avviato un’indagine in materia.

( 18 ) Il Tribunal de Defensa de la Competencia era, all’epoca, titolare di determinate competenze proprie di un’autorità sulla concorrenza.

( 19 ) Sala de lo Contencioso-Administrativo.

( 20 ) Giurisprudenza costante; v., ex multis, le sentenze 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I-403, punto 14); , causa C-11/07, Eckelkamp e a. (Racc. pag. I-6845, punti 27 e 28), e , causa C-213/07, Michaniki (Racc. pag. I-9999, punti 32-34).

( 21 ) Quarantaquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999.

( 22 ) V. per esempio il settimo ‘considerando’ e l’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 2001, n. 327, che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d’oliva e reca apertura di una gara di durata limitata per i relativi aiuti.

( 23 ) V. ad esempio la comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (GU 2000, C 28, pag. 2), e segnatamente il punto 10; v. inoltre l’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2005, n. 2153, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (GU L 342, pag. 39).

( 24 ) V. supra, paragrafo 14 delle presenti conclusioni.

( 25 ) V. il tenore dell’art. 12 bis, primo comma, del regolamento n. 136/66, nonché, in sua spiegazione, il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento di modifica n. 1638/98.

( 26 ) Vale a dire organismi statali, ovvero enti di diritto pubblico, o in ogni caso enti che agiscono su mandato di organismi statali o di diritto pubblico.

( 27 ) Ciò accade nelle versioni linguistiche spagnola («organismos»), estone («asutused»), greca («οργανισμοί»), inglese («bodies»), francese («organismes»), italiana («organismi»), maltese («korpi»), portoghese («organismos»), slovacca («orgány»), finlandese («elimet» ovvero «elinten») e svedese («organ», «organen»).

( 28 ) Oltre alla versione linguistica tedesca, tale è appunto il caso di quelle ceca («hospodářské subjekty», «orgány»), danese («organisationer», «organer»), lettone («organizācijas», «iestādes»), lituana («istaigos», «institucijos»), ungherese («szervezetek[et]» ovvero «szerve[k]»), olandese («organismen» ovvero «instanties»), polacca («instytucje» ovvero «organy») e slovena («teles[a]», «organi»).

( 29 ) In tal senso, costante giurisprudenza; v. ad esempio sentenze 27 marzo 1990, causa C-372/88, Cricket St. Thomas (Racc. pag. I-1345, punto 19); , causa C-1/02, Borgmann (Racc. pag. I-3219, punto 25), e , causa C-279/06, CEPSA (Racc. pag. I-6681, punto 50).

( 30 ) V. dodicesimo ‘considerando’ del regolamento di modifica n. 1638/1998, mediante il quale è stato introdotto l’art. 12 bis nel regolamento n. 136/66.

( 31 ) La politica economica degli Stati membri e della Comunità dev’essere improntata, ai sensi degli artt. 4, n. 1, (CE) e 98 (CE), al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza; v. anche sentenza 9 settembre 2003, causa C-198/01, CIF (Racc. pag. I-8055, punto 47).

( 32 ) Costante giurisprudenza: v., ex multis, le sentenze 7 giugno 2005, causa C-17/03, VEMW e a. (Racc. pag. I-4983, punto 41), e , causa C-76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (Racc. pag. I-4405, punto 21).

( 33 ) In merito a tale finalità, v. ancora una volta il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento di modifica n. 1638/1998, con cui è stato introdotto l’art. 12 bis nel regolamento n. 136/66.

( 34 ) V. al riguardo le mie osservazioni sulla seconda questione pregiudiziale (paragrafi 65-70 delle presenti conclusioni).

( 35 ) È evidente che le norme comuni di produzione, già per loro natura, possono essere stabilite ed applicate solo in relazione ai produttori o alle organizzazioni di produttori ricompresi nelle rispettive associazioni. Inoltre, tale situazione è confermata anche dalla formula introduttiva dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 952/97: «determinare e applicare, per quanto riguarda le persone di cui all’articolo 5, paragrafo 1», ovvero «déterminer et appliquer, pour les personnes visées à l’article 5 paragraphe 1» (versione francese), «decide on and apply, in respect of persons covered by Article 5(1)» (inglese), od ancora «determinar y aplicar, para las personas mencionadas en el apartado 1 del artículo 5» (spagnolo); si presta a fraintendimenti, invece, la versione tedesca con l’ambigua formulazione «soweit es sich um unter Artikel 5 Absatz 1 fallende Personen handelt».

( 36 ) Giurisprudenza costante; v. ad esempio sentenze 19 dicembre 1968, causa 13/68, Salgoil (Racc. pag. 602, in particolare pag. 615); , causa 33/76, Rewe-Zentralfinanz (Racc. pag. 1989, punto 5), nonché sentenza , causa C-268/06, Impact (Racc. pag. I-2483, punti 46-48).

( 37 ) A livello comunitario si è realizzato, ad esempio nel controllo delle fusioni, il principio dello sportello unico, limitato però all’esame di questioni riguardanti unicamente la concorrenza; v. art. 21 e ottavo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

( 38 ) Dodicesimo ‘considerando’ del regolamento di modifica n. 1638/1998, mediante il quale è stato introdotto l’art. 12 bis nel regolamento n. 136/66.

( 39 ) Sentenza Milk Marque (cit. alla nota 2, punto 61).

( 40 ) Paragrafi 57-63 delle presenti conclusioni.

( 41 ) Sentenza Milk Marque (cit. alla nota 2, punti 57 e 61).

( 42 ) Sentenze 13 febbraio 1969, causa 14/68, Walt Wilhelm e a. (Racc. pag. 1, punti 3 e 4); , cause riunite 253/78 e da 1/79 a 3/79, Giry e Guerlain e a. (Racc. pag. 2327, punto 15), nonché sentenza , cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Manfredi e a. (Racc. pag. I-6619, punto 38).

( 43 ) Sentenza Milk Marque (cit. alla nota 2, punti 62-67), sull’esempio dell’organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

( 44 ) Anche la causa Milk Marque, in cui la Corte ha riconosciuto la legittimità dell’applicazione del diritto nazionale della concorrenza, riguardava un caso di rilevanza transfrontaliera; v. sentenza Milk Marque (cit. alla nota 2, punti 110-120).

( 45 ) Indipendentemente dall’esclusiva competenza della Commissione ad effettuare accertamenti a norma dell’art. 2 del regolamento n. 26, i giudici nazionali possono essere indotti ad applicare tale disposizione: v. sentenza 12 dicembre 1995, cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94, Dijkstra e a. (Racc. pag. I-4471, punti 25-36).

( 46 ) Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

( 47 ) Art. 43, n. 1, in combinato disposto con l’art. 45, secondo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

( 48 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; in seguito a rettifica, pubblicato nuovamente nella GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento del Consiglio , n. 1310 (GU L 180, pag. 1, con rettifiche nella GU 1998, L 3, pag. 16, nonché nella GU 1998, L 40, pag. 17). Il nuovo regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (regolamento n. 139/2004) non trova applicazione alla fattispecie, come emerge dal suo art. 26, n. 2.

( 49 ) Sentenze 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/ENEL (Racc. pag. 1129, 1146); CIF, (cit. alla nota 31, punto 48), nonché , cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Manfredi e a. (Racc. pag. I-6619, punto 39).

( 50 ) Sentenza Walt Wilhelm (cit. alla nota 42, punti 4-8); v. anche sentenze Giry e Guerlain (cit. alla nota 42, punto 16), e 14 dicembre 2000, causa C-344/98, Masterfoods e HB (Racc. pag. I-11369, punti 51 e 52).

( 51 ) V., su questo tema in generale, sentenze 19 marzo 1998, causa C-1/96, Compassion in World Farming (Racc. pag. I-1251, punto 41); Milk Marque (cit. alla nota 2, punti 63, 80 e 94), e , causa C-283/03, Kuipers (Racc. pag. I-4255, punto 37); v. anche, a questo proposito, le osservazioni in merito alla quinta questione pregiudiziale (paragrafi 94-107 delle presenti conclusioni).

( 52 ) Sentenze 29 ottobre 1980, causa 139/79, Maizena/Consiglio (Racc. pag. 3393, punto 23); , causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punto 61), e Milk Marque (cit. alla nota 2, punto 81); v. inoltre sentenza Kuipers (cit. alla nota 51, punti 32 e 34).

( 53 ) Circa il primato del diritto comunitario, v. supra, giurisprudenza citata al paragrafo 49.

( 54 ) V. in materia le mie osservazioni in merito alla terza questione pregiudiziale (paragrafi 71-76 delle presenti conclusioni).

( 55 ) Primo ‘considerando’ del regolamento n. 26.

( 56 ) V. ancora supra, paragrafo 96 delle presenti conclusioni.

( 57 ) Undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98.

( 58 ) Nella fase orale, la Cecasa ha confermato che intende valutare essa stessa quando sussista una «grave perturbazione del mercato» che giustifichi l’attivazione del suo progetto di stoccaggio privato con il connesso sistema di acquisti e vendite di sostegno.

( 59 ) Sentenze Compassion in World Farming (cit. alla nota 51, punto 41); Milk Marque (cit. alla nota 2, punti 63 e 80), e Kuipers (cit. alla nota 51, punto 37).

( 60 ) Sentenze Compassion in World Farming (cit. alla nota 51, punto 41), e Kuipers (cit. alla nota 51, punto 37).