CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate l’8 maggio 2008 ( 1 )

Causa C-144/07 P

K-Swiss Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Termine di ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado — Decisione dell’UAMI — Notifica per mezzo di corriere espresso — Calcolo del termine di ricorso»

1. 

Il presente ricorso ha ad oggetto le norme applicabili alla notifica della decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ( 2 ) che respinge una domanda di registrazione di un marchio comunitario, previste dal regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95 ( 3 ).

2. 

Secondo la regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95, le notifiche che devono essere fatte dall’Ufficio possono assumere diverse forme, le cui modalità e condizioni d’applicazione sono stabilite dalle regole 62-66 del medesimo regolamento.

3. 

Conformemente alla regola 62, n. 1, del regolamento citato, relativa alla notifica per posta, la decisione di una commissione di ricorso che rigetta una domanda di registrazione di un marchio comunitario deve essere notificata al richiedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. 

La suddetta regola 62 contiene inoltre, al n. 3, una presunzione secondo la quale una lettera raccomandata si considera recapitata al destinatario il decimo giorno successivo all’impostazione, salvo che la lettera non venga recapitata, o venga recapitata successivamente.

5. 

Inoltre, secondo la regola 68 del regolamento n. 2868/95, se le norme applicabili alla notifica di un atto non sono state osservate, ma tale atto è comunque pervenuto al destinatario, si considera notificato alla data di ricezione.

6. 

Le due questioni sollevate a titolo principale nella presente causa sono, da un lato, se il recapito di una decisione dell’Ufficio tramite corriere espresso può essere assimilato a una notifica per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi della regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95, e, dall’altro, se la presunzione enunciata al n. 3 della suddetta regola sia ugualmente applicabile allorché si dimostri che il destinatario della spedizione mediante corriere espresso ha ricevuto l’atto entro dieci giorni dall’invio da parte dell’Ufficio.

7. 

Nell’ordinanza emessa in data 14 dicembre 2006, K-Swiss/UAMI (Strisce parallele su una calzatura) ( 4 ), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha ritenuto, innanzi tutto, che il recapito della decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio tramite corriere espresso, non essendo compresa tra le modalità di notifica menzionate dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95, doveva ritenersi irregolare. Ha deciso altresì che, in applicazione della regola 68 del regolamento n. 2868/95, il termine del ricorso iniziava a decorrere dal recapito tramite corriere espresso, dato che la parte ricorrente ha espressamente riconosciuto di avere ricevuto in tal modo la decisione contestata.

8. 

Il Tribunale ne ha dedotto che il termine di due mesi e dieci giorni concesso per opporsi a tale decisione era, nella presente causa, giunto a scadenza il 9 gennaio 2006 e che il ricorso presentato dalla ricorrente in data 16 gennaio 2006 doveva essere respinto in quanto irricevibile.

9. 

Nelle presenti conclusioni, indicherò i motivi per i quali, stante la formulazione delle norme del regolamento n. 2868/95 relative alle notifiche di atti dell’Ufficio, ritengo che il recapito di una decisione tramite corriere espresso debba ritenersi assimilabile a una notifica per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ne dedurrò che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle regole 61, n. 2, 62, n. 1, e 68 del detto regolamento e che il ricorso è pertanto fondato.

10. 

Esporrò anche le ragioni per le quali, a mio avviso, la presunzione prevista dalla regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 si applica ugualmente nel caso sia provata la ricezione dell’atto da parte del destinatario nei dieci giorni successivi all’invio dello stesso. Ne dedurrò che il ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale è ricevibile e che l’ordinanza impugnata deve essere annullata.

11. 

In subordine, sosterrò che la regola 68 del regolamento n. 2868/95, riguardante la correzione di irregolarità della notifica, non può essere motivo di riduzione del termine di ricorso che sarebbe stato applicabile se la notifica fosse stata effettuata regolarmente. Ne dedurrò che, anche qualora si ritenga che il recapito della decisione tramite corriere espresso non sia assimilabile a una notifica inviata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e debba, pertanto, ritenersi irregolare, l’ordinanza impugnata risulterebbe, per quanto concerne la portata della regola 68, comunque viziata da un errore di diritto.

I — Contesto normativo

12.

Ai sensi dell’art. 63, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio, n. 40/94 ( 5 ), il ricorso avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione stessa. Conformemente all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

13.

Ai sensi della regola 61, n. 1, del regolamento n. 2868/95, «[n]elle procedure dinanzi all’Ufficio, le notifiche cui procede l’Ufficio consistono nell’invio del documento originale o di un tabulato secondo la regola 55, ovvero, per i documenti presentati dalle parti stesse, di duplicati o copie non autenticati».

14.

Il n. 2 della suddetta regola stabilisce quanto segue:

«La notifica avviene:

a)

per posta, secondo la regola 62;

b)

mediante consegna a mano, secondo la regola 63;

c)

mediante deposito nella casella postale presso l’Ufficio, secondo la regola 64;

d)

mediante pubblicazione, secondo la regola 65;

e)

mediante telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione, secondo la regola 66».

15.

Ai sensi della regola 61, n. 3, del regolamento n. 2868/95, qualora il destinatario abbia indicato il suo numero di telefax o le proprie coordinate per l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di altri mezzi tecnici, l’Ufficio può scegliere tra questi mezzi di notifica e la notifica per posta.

16.

La regola 62 del regolamento citato, relativa alla notifica per posta, così recita:

«1.

Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’Ufficio prescrive tale forma di notifica. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.

(…)

3.

La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all’impostazione, salvo che la lettera non venga recapitata, o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione spetta all’Ufficio provare l’avvenuto recapito e, se del caso, la data dello stesso.

4.

La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.

5.

La notifica mediante lettera ordinaria si considera effettuata il decimo giorno successivo all’invio postale».

17.

La regola 68 del suddetto regolamento riguarda la correzione di irregolarità della notifica e dispone quanto segue:

«Se un documento è pervenuto al destinatario e l’Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’Ufficio come data di ricezione».

18.

È opportuno richiamare anche la regola 70 del regolamento n. 2868/95, relativa al computo dei termini, il cui n. 2 così recita:

«Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza; l’evento rilevante può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato».

II — Fatti e procedimento dinanzi il Tribunale

19.

In data 24 luglio 2002, la ricorrente chiedeva all’Ufficio di registrare come marchio comunitario un segno figurativo consistente in cinque strisce parallele disposte sulla parte laterale della rappresentazione di una calzatura, per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza ( 6 ), corrispondente a scarpe per uomo, donna e bambino.

20.

Tale domanda veniva respinta con decisione 19 ottobre 2004 in quanto il simbolo proposto era privo di carattere distintivo per i prodotti in oggetto. Il ricorso presentato dalla ricorrente avverso tale decisione veniva anch’esso respinto con decisione 26 settembre 2005 dalla prima commissione di ricorso dell’Ufficio ( 7 ).

21.

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 16 gennaio 2006, la ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese.

22.

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 3 aprile 2006, l’Ufficio eccepiva l’irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Contestualmente chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

23.

L’Ufficio sosteneva che la decisione impugnata era stata recapitata alla ricorrente in data 28 ottobre 2005 tramite il servizio di corriere della società DHL (in prosieguo: il «corriere DHL»). Ne deduceva che il ricorso in oggetto, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 16 gennaio 2006, era stato presentato dopo la scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

24.

Nelle sue osservazioni su tale eccezione di irricevibilità, depositate in data 31 maggio 2006, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare il proprio ricorso ricevibile.

25.

La ricorrente riconosceva di avere ricevuto la decisione impugnata tramite corriere DHL in data 28 ottobre 2005. Tuttavia, sosteneva che tale data di recapito non doveva considerarsi quale data di notifica legale della suddetta decisione. In proposito, sosteneva che il recapito della decisione impugnata tramite corriere DHL non rientrava tra le modalità di notifica previste dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95, e nemmeno poteva essere assimilato alla notifica per posta di cui alla lett. a). Ne deduceva che tale recapito non può essere considerato notifica ai sensi della suddetta regola né dell’art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94, il quale prevede che il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

26.

In via subordinata, la ricorrente sosteneva che avrebbero dovuto trovare applicazione, per analogia, le norme relative alla notifica per posta. Affermava che, in tale ipotesi, doveva presumersi, in modo inconfutabile, che la notifica fosse stata effettuata il decimo giorno successivo alla spedizione, ovvero, nella presente causa, in data 5 novembre 2005. In tali circostanze, il termine per agire sarebbe giunto a scadenza il 16 gennaio 2006, con la conseguenza che il ricorso sarebbe ricevibile.

III — Ordinanza impugnata

27.

Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato i seguenti motivi:

«22

Il Tribunale osserva che, come sostenuto dalla ricorrente, la consegna della decisione impugnata tramite il servizio di corriere espresso di una società quale la società DHL non compare tra i modi di notifica previsti dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Inoltre, si deve constatare che né l’[Ufficio] né la ricorrente, la quale afferma anzi espressamente che la consegna da parte della società DHL non costituisce una notifica per posta, sostengono che il plico DHL recapitato alla ricorrente in data 28 ottobre 2005 è stato inviato sotto forma di lettera raccomandata, né, peraltro, che la società DHL è autorizzata ad effettuare siffatti invii in Germania né, infine, che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente mediante uno degli altri modi previsti dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95, e dalle regole 62-66 dello stesso regolamento. A tale riguardo, si deve del resto rilevare che la lettera di copertura del plico DHL recapitato alla ricorrente non indica in alcun modo che si tratta di una lettera raccomandata, ma soltanto che la corrispondenza in questione viene “notificata esclusivamente mediante DHL”.

23

Consegue da quanto esposto che la decisione impugnata non è stata notificata alla ricorrente in conformità di quanto richiesto dall’applicazione delle regole 61 e 62 del regolamento n. 2868/95.

24

Questa circostanza, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è tale da indurre a concludere che il presente ricorso sia stato presentato nei termini.

25

In effetti, è necessario ricordare che, ai sensi della regola 68 del regolamento n. 2868/95, intitolata “Correzione di irregolarità della notifica”, “[s]e un documento è pervenuto al destinatario e l’Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’Ufficio come data di ricezione”.

26

Tale disposizione, letta nel suo complesso, deve essere intesa nel senso che si riconosce all’Ufficio la possibilità di stabilire la data in cui un documento è pervenuto al suo destinatario, quando questo non è in grado di provare che il documento è stato debitamente notificato o quando le disposizioni applicabili alla notifica non sono state osservate, e annette a tale prova gli effetti giuridici di una notifica regolare [sentenza del Tribunale 19 aprile 2005, cause riunite T-380/02 e T-128/03, Success-Marketing/UAMI — Chipita (PAN & CO), Racc. pag. II-1233, punto 64].

27

Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la ricorrente ha ricevuto il plico DHL in data 28 ottobre 2005, come dimostra, peraltro, la scheda di spedizione di cui dispone la cancelleria delle commissioni di ricorso.

28

Ai sensi della regola 68 del regolamento n. 2868/95, la decisione impugnata si ritiene notificata alla ricorrente in data 28 ottobre 2005, per cui la presunzione prevista dalla regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 non può trovare applicazione nel caso di specie. Ciò è peraltro conforme alla regola 70, n. 2, del regolamento n. 2868/95, secondo cui: “[s]alvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato”. Analogamente, secondo una giurisprudenza costante relativa all’art. 230, quinto comma, CE, nell’ipotesi che l’atto impugnato sia stato notificato al suo destinatario, il dies a quo del termine iniziale di ricorso corrisponde al giorno di ricezione da parte del suddetto destinatario (si veda, in questo senso, sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, punto 19, confermata, a seguito di ricorso, dalla sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619).

29

Così stando le cose, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94, il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso, aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, in virtù dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, è giocoforza constatare che il termine di ricorso contro la decisione impugnata è giunto a scadenza il 9 gennaio 2006.

30

Il presente ricorso, depositato in data 16 gennaio 2006, è pertanto tardivo e deve essere respinto in quanto irricevibile».

IV — Il ricorso di impugnazione

A — Procedimento dinanzi alla Corte

28.

La ricorrente ha proposto ricorso con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte in data 11 marzo 2007.

29.

L’Ufficio ha depositato il controricorso in data 31 maggio 2007.

30.

La Corte ha ritenuto necessario fissare un’udienza al fine di invitare le parti a precisare le loro posizioni sull’interpretazione della regola 62 del regolamento n. 2868/95, in particolare del n. 3 della stessa, nonché per chiarire se la regola 68 del regolamento n. 2868/95, riguardante la correzione di irregolarità della notifica, può portare a una soluzione meno vantaggiosa per la ricorrente che l’applicazione delle norme sulla notifica previste dalla suddetta regola 62.

B — Conclusioni e argomenti delle parti

31.

La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare l’ordinanza impugnata e condannare l’Ufficio al pagamento delle spese.

32.

L’Ufficio conclude per il rigetto dell’impugnazione, in quanto infondata, nonché per la condanna della ricorrente alle spese.

33.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo riguardante la violazione delle regole 61, 62 e 68 del regolamento n. 2868/95.

34.

Essa osserva che la modalità abituale di notifica delle decisioni delle commissioni di ricorso è l’invio tramite corriere DHL e che l’Ufficio ha assimilato questa modalità di invio a una notifica per posta, giustificata dall’affinità funzionale ed istituzionale di DHL con il servizio postale tedesco, essendo DHL una filiale al 100% della Deutsche Post AG nonché dal fatto che la consegna di un documento tramite DHL prevede la firma di una ricevuta da parte del destinatario, che reca la data del giorno di recapito.

35.

Decidere che il recapito tramite corriere DHL costituisca una modalità di notifica irregolare implicherebbe che l’Ufficio abbia deliberatamente adottato una pratica che comporta irregolarità di notifica ai sensi della regola 68 del regolamento n. 2868/95. Ciò sarebbe in contrasto con l’obbligo dell’Ufficio di agire nella legalità, non potendo esso privare il destinatario di una sua decisione della certezza giuridica nel calcolo del termine del ricorso nonché del beneficio della presunzione contenuta nella regola 62, n. 3, dello stesso regolamento.

36.

La ricorrente rileva che la notifica della decisione impugnata tramite corriere DHL doveva essere considerata come effettuata a mezzo posta, ai sensi della regola 61, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2868/95, in una forma assimilabile a una notifica effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, se del caso, mediante lettera ordinaria.

37.

La data di spedizione della decisione impugnata sarebbe pertanto quella indicata sulla lettera di accompagnamento della cancelleria delle commissioni di ricorso, ovvero il 26 ottobre 2005. In conformità della presunzione enunciata alla regola 62, n. 3, del medesimo regolamento la notifica si riterrebbe effettuata il decimo giorno successivo a tale data di spedizione, ovvero il 5 novembre 2005, per cui il ricorso depositato presso la cancelleria in data 16 gennaio 2006 sarebbe ricevibile.

38.

Come la ricorrente, l’Ufficio sostiene, innanzi tutto, che la notifica della decisione di una commissione di ricorso tramite corriere espresso può essere assimilata a una notifica per posta e che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le disposizioni della regola 68 del regolamento n. 2868/95 dovessero applicarsi nella presente causa.

39.

A tal proposito afferma, conformemente alla giurisprudenza, che una decisione è debitamente notificata quando è comunicata al suo destinatario e questo è messo nelle condizioni di prenderne conoscenza ( 8 ).

40.

L’Ufficio rileva inoltre che l’invio tramite corriere espresso è assimilabile all’invio per posta, considerata la similitudine del funzionamento di questi due servizi. A tal proposito fa riferimento all’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE ( 9 ), secondo cui, ai fini della direttiva, i «servizi postali» sono definiti come i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali.

41.

L’Ufficio conferma che la maggior parte delle decisioni delle commissioni di ricorso sono notificate tramite corriere espresso.

42.

In secondo luogo e contrariamente alla ricorrente, l’Ufficio fa valere che la presunzione stabilita dalla regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 non si applica quando sussista la prova del recapito della decisione al destinatario.

43.

Secondo l’Ufficio, l’applicazione di tale presunzione in un caso del genere condurrebbe a una disparità di trattamento tra un destinatario abitante ad Alicante, che riceverebbe il documento notificato il giorno successivo all’invio, e un destinatario domiciliato a Cipro che lo riceverebbe cinque o sei giorni più tardi.

44.

Qualora il destinatario abbia ricevuto la decisione di cui trattasi e abbia potuto prenderne conoscenza prima del decimo giorno successivo all’invio, non sarebbe ragionevole rinviare al decimo giorno la decorrenza del termine per il ricorso.

C — Valutazione

45.

Al pari della ricorrente e dell’Ufficio, sono del parere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che una notifica tramite corriere espresso sia irregolare. Indicherò altresì quali conseguenze trarre da questo errore di diritto.

1. La notifica di una decisione dell’Ufficio tramite corriere espresso costituisce una regolare notifica ai sensi del regolamento n. 2868/95

46.

Si vedrà, innanzi tutto, che il recapito di una decisione dell’Ufficio tramite corriere espresso rientra nella nozione di «notifica per posta», ai sensi delle regole 61, n. 2, lett. a) e 62 del regolamento n. 2868/95. Esporrò in seguito i motivi per i quali tale recapito deve essere assimilato a una notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi della regola 62 del regolamento n. 2868/95.

a) Il recapito di una decisione dell’Ufficio tramite corriere espresso è una notifica per posta

47.

È vero, come il Tribunale ha constatato nell’ordinanza impugnata, che il recapito per corriere espresso non è espressamente menzionato tra i modi di notifica elencati alla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95 né alla regola 62 del medesimo regolamento, relativa alla notifica per posta. Nondimeno, ritengo che il recapito tramite corriere espresso debba essere considerato alla stregua di una notifica per posta per i motivi che esporrò qui di seguito.

48.

Non mi pare che la nozione di «notifica per posta», di cui alle regole sopra richiamate, possa essere oggetto di un’interpretazione restrittiva o formalista.

49.

Occorre infatti constatare che, con la citata regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95, la Commissione delle Comunità europee ha menzionato tutti i modi possibili e immaginabili di trasmissione, quali l’invio per posta, la consegna a mano, il deposito nella casella postale presso l’Ufficio, la telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione e, infine, la pubblicazione.

50.

Tale elenco dimostra, a mio avviso, che la Commissione ha voluto concedere all’Ufficio il più ampio ventaglio possibile di modi di trasmissione. Questa analisi è confermata dalla formulazione della regola 61, n. 2, lett. d), del regolamento suddetto, che prevede la possibilità di effettuare la notifica per telefax nonché attraverso «altri mezzi tecnici di comunicazione». Tale membro di frase dimostra che la Commissione non ha voluto limitare i modi di trasmissione a mezzi tecnici specifici, ma ha voluto che l’Ufficio potesse ricorrere a tutti gli strumenti esistenti nonché a quelli che sarebbero stati posti in essere successivamente all’adozione del regolamento n. 2868/95.

51.

Ne deduco che la nozione di «notifica per posta», di cui alle regole 61, n. 2, lett. a), e 62 del regolamento n. 2868/95, non deve essere intesa in senso restrittivo, come riguardante esclusivamente le prestazioni fornite dagli operatori nazionali che, prima dell’apertura al mercato del settore postale, disponevano del monopolio in questo settore di attività ( 10 ).

52.

Ritengo che, menzionando l’invio per posta tra i procedimenti di notifica utilizzabili dall’Ufficio, la Commissione abbia voluto riferirsi al modo di trasmissione in quanto tale, vale a dire alla comunicazione dell’atto in oggetto mediante una lettera recante un indirizzo, raccolta da un prestatore di servizi, inoltrata e consegnata al suo destinatario.

53.

Come del resto affermano le parti, una società di corriere espresso offre una prestazione del tutto assimilabile a quella posta in essere dall’operatore pubblico o privato che, conformemente alla direttiva n. 97/67, assicura attualmente, in tutto o in parte, il servizio postale universale in uno Stato membro. Detta società raccoglie la lettera contenente la decisione dell’Ufficio da notificare, l’inoltra al destinatario e gliela recapita.

54.

Infine, la comunicazione di una decisione dell’Ufficio mediante corriere espresso è senz’altro idonea ad assolvere l’obiettivo perseguito dalle regole del regolamento n. 2868/95 relative alla notifica.

55.

Secondo la giurisprudenza, la notifica di un atto deve consentire al destinatario di prendere conoscenza e di fare uso, se del caso, del suo diritto di ricorso ( 11 ). La notifica di una decisione da parte di una società di corriere espresso è certamente idonea ad assolvere a questa finalità, giacché consiste nel recapito di una versione scritta di tale decisione al suo destinatario da parte di un dipendente di detta società. A riprova di quanto sopra, anche la Corte impiega talvolta questo modo di trasmissione per notificare, in caso di procedura d’urgenza, la decisione di rinvio pregiudiziale ai soggetti indicati dall’art. 23 dello Statuto nonché le osservazioni scritte di quegli stessi soggetti.

56.

Per questi motivi tale modo di recapito deve essere considerato, a mio avviso, come una notifica per posta, ai sensi delle regole 61, n. 2, e 62 del regolamento n. 2868/95.

b) Il recapito di una decisione dell’Ufficio tramite corriere espresso è assimilabile a una notifica per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

57.

La modalità di notifica per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non ha solo la finalità di comunicare un atto al suo destinatario affinché questi ne prenda conoscenza, ma anche quella di determinare con certezza la data della comunicazione al fine di far decorrere il termine per il ricorso avverso tale atto. Permette, infine, al mittente di disporre, in caso di contestazione, di una prova che la lettera è stata recapitata al destinatario, giacché la ricevuta di ritorno è corredata della firma del destinatario stesso o della persona da questi incaricata e la cui identità, in linea di principio, è stata verificata dal dipendente che ha proceduto al recapito.

58.

La comunicazione di una decisione per corriere espresso consente senza alcun dubbio di conoscere con precisione la data del recapito al destinatario. Come è stato osservato dalle parti, la consegna di una lettera da parte di una società di corriere espresso prevede la firma di una ricevuta da parte del destinatario o della persona da questi designata a ricevere tale documento. La data del recapito è in seguito riportata sulla scheda di spedizione tenuta dalla cancelleria della commissione di ricorso che ha reso la decisione di cui trattasi.

59.

Inoltre, per quanto riguarda l’esattezza di tale data, non ritengo che una società di corriere espresso dia meno garanzie dell’operatore incaricato, in uno Stato membro, di assicurare in tutto o in parte il servizio pubblico universale, di cui fanno parte i servizi relativi agli invii per raccomandata, in conformità dell’art. 3, n. 4, della direttiva n. 97/67.

60.

Infatti, detto servizio universale può anch’esso essere affidato a operatori privati, come indicato dalla nozione di «prestatore di servizio universale» di cui all’art. 2, punto 13), della direttiva n. 97/67. Inoltre, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ di tale direttiva, la differenza fondamentale tra il servizio di corriere espresso e il servizio postale universale risiede nel valore aggiunto che il servizio di corriere espresso rappresenta per i clienti e che si può misurare con riferimento al supplemento di prezzo che il cliente è disposto a pagare per questi servizi.

61.

In altri termini, è principalmente per ragioni di costo che il legislatore comunitario ha incluso i servizi relativi all’invio di raccomandate nelle prestazioni di servizio universale.

62.

In realtà, nell’ambito della presente causa, la sola differenza che mi pare sussista tra un recapito tramite corriere espresso e una notifica per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno riguarda il fatto che la società di corriere espresso non invia sistematicamente al mittente la ricevuta firmata dal destinatario dell’atto. L’Ufficio non dispone dunque, in anticipo, di questo mezzo di prova del recapito, opponibile al destinatario in caso di contestazione.

63.

A mio avviso, tuttavia, questa differenza non costituisce un elemento determinante nel quadro delle regole sulla notifica stabilite dal regolamento n. 2868/95.

64.

Infatti, stante il tenore letterale delle regole 61 e segg. del menzionato regolamento, non emerge con certezza che la notifica di una decisione dell’Ufficio che fa decorrere il termine di ricorso debba essere fatta esclusivamente per posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In altri termini, tali regole possono essere intese nel senso che, se l’Ufficio sceglie di notificare una decisione per posta, lo deve fare per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tuttavia, non è escluso che possa ricorrere anche a uno degli altri modi di notifica previsti dalla regola 61, n. 2, del suddetto regolamento.

65.

Non vi è dubbio che la regola 66, n. 1, del regolamento n. 2868/95 potrebbe essere letta pervenendo a conclusioni opposte. Ai sensi di tale norma: «[s]e non è possibile conoscere l’indirizzo del destinatario o se, dopo almeno un tentativo, la notifica secondo la regola 62 è risultata impossibile, la notifica avviene mediante pubblicazione». La disposizione potrebbe dunque essere intesa nel senso che una decisione che fa decorrere il termine di ricorso deve essere notificata mediante invio per posta, ovvero tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, qualora ciò non sia possibile, tramite pubblicazione.

66.

Tuttavia, tale interpretazione del sistema delle notifiche previsto dal regolamento n. 2868/95, è contraddetta dalla regola 61, n. 3, dello stesso regolamento, ai sensi della quale, come si ricorderà, qualora il destinatario abbia indicato il suo numero di telefax o le proprie coordinate per l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di altri mezzi tecnici, l’Ufficio può scegliere tra uno di questi mezzi di notifica e la notifica per posta.

67.

Il Tribunale, da parte sua, ha assunto una chiara posizione sulla questione nella causa Success-Marketing/UAMI — Chipita (PAN & CO), citata, statuendo che l’Ufficio non è tenuto a notificare le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso esclusivamente mediante invio per posta, poiché tale interpretazione della regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95 priverebbe di effetto utile gli altri modi di notifica elencati alla regola 61, n. 2, del medesimo regolamento ( 12 ). Ne ha dedotto che tali decisioni possono essere notificate validamente per telefax ( 13 ).

68.

Stante la formulazione delle disposizioni del regolamento n. 2868/95 in materia di notifica, mi pare si debba accogliere tale interpretazione. L’Ufficio può quindi notificare una decisione che fa decorrere il termine di ricorso mediante invio per posta, in conformità della regola 62 del regolamento, oppure mediante recapito a mano ai sensi della regola 63 del medesimo regolamento, o ancora mediante deposito nella casella postale presso l’Ufficio o, infine, tramite telefax e altri mezzi tecnici di comunicazione. Qualora sia impossibile ricorrere a uno di questi modi di notifica, si deve provvedere mediante pubblicazione.

69.

È pertanto opportuno considerare, ai fini del caso esaminato, che, neppure nell’ipotesi che provveda alla notifica mediante telefax, l’Ufficio dispone, in caso di contestazione della ricezione dell’atto, di un documento opponibile al destinatario che abbia un’efficacia probatoria pari a quella di una ricevuta di ritorno. Sulla scorta di quanto sopra, sarebbe contraddittorio, con il sistema delle notifiche previsto dal regolamento n. 2868/95, ritenere che una comunicazione tramite corriere espresso non sia assimilabile ad una notifica per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal momento che tale comunicazione, contrariamente a un semplice telefax, consente di ottenere, in linea di principio, la firma di una ricevuta che può eventualmente essere trasmessa all’Ufficio.

70.

Sulla base di questi elementi ritengo che l’ordinanza impugnata, secondo la quale l’invio mediante corriere espresso, non comparendo tra i modi di notifica previsti dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95, determina irregolarità della notifica ai sensi della regola 68 dello stesso regolamento, è viziata da errore di diritto derivante dall’interpretazione di tali regole nonché della regola 62, n. 1, del suddetto regolamento.

2. Le conseguenze di tale errore di diritto sull’ordinanza impugnata

71.

L’Ufficio ritiene che l’errore di diritto commesso nell’ordinanza impugnata non sia tale da determinare l’annullamento della stessa. Secondo l’Ufficio, il ricorso di annullamento presentato dalla ricorrente è irricevibile in quanto la presunzione enunciata alla regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 non si applicherebbe qualora sia provato che il recapito al destinatario è avvenuto nei dieci giorni successivi all’invio dell’atto mediante corriere espresso.

72.

Poiché l’ordinanza impugnata è stata recapitata alla ricorrente il 28 ottobre 2005, il ricorso di annullamento, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 16 gennaio 2006, sarebbe dunque tardivo in quanto presentato dopo lo spirare del termine di due mesi dal recapito, aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

73.

Non condivido questa analisi. Come la ricorrente, ritengo che la presunzione enunciata alla regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 operi ugualmente allorché si abbia la prova del recapito nei dieci giorni successivi all’invio. La mia posizione si fonda sulle seguenti considerazioni.

74.

Conformemente a una costante giurisprudenza, i termini per proporre ricorso rispondono all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare ogni discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia ( 14 ). Occorre quindi che tali termini siano enunciati in modo chiaro e preciso al fine di consentire al destinatario di una decisione di conoscere esattamente da quale momento e entro quale termine egli possa, se del caso, opporsi ad essa.

75.

Ricordo che la regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 dispone quanto segue:

«La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all’impostazione, salvo che la lettera non venga recapitata, o venga recapita successivamente» (…).

76.

Tale norma prevede espressamente che le due sole ipotesi in cui la presunzione non opera sono la mancata ricezione della lettera da parte del destinatario o la ricezione di questa oltre i dieci giorni successivi all’invio per posta ( 15 ). In base alla formulazione di detta norma, la presunzione si applica, pertanto, anche in caso di ricezione della lettera da parte del destinatario nei dieci giorni successivi all’invio ( 16 ).

77.

Contrariamente alla posizione adottata dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, non ritengo che la regola 70 del regolamento n. 2868/95 possa contraddire tale analisi. Infatti, la regola secondo la quale, quando l’atto procedurale consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato prevede espressamente che quanto disposto si applichi «salvo disposizione contraria». La regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 costituisce precisamente una disposizione contraria ( 17 ).

78.

Non vi è dubbio che l’applicazione della presunzione prevista da quest’ultima norma in caso di ricezione della lettera nei dieci giorni dall’invio può apparire illogica in relazione allo scopo del metodo di notifica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che consiste, in linea di principio, nel determinare con certezza la data della presa di conoscenza della decisione controversa e, quindi, il momento iniziale del termine di ricorso. In quest’ottica, la presunzione di ricevimento nei dieci giorni dall’invio non dovrebbe applicarsi se non quando la data di ricezione non possa essere conosciuta con precisione, o perché il destinatario si è rifiutato di ritirare la lettera raccomandata che gli è stata inviata, o perché il servizio postale non ha restituito la ricevuta di ritorno al mittente.

79.

Inoltre, come osserva l’Ufficio, l’applicazione della presunzione in caso di ricezione della lettera nei dieci giorni successivi all’invio determina una disparità di trattamento tra i destinatari residenti in prossimità della sede dell’Ufficio, che possono ricevere la lettera già il giorno dopo l’invio, e quelli che si trovano in uno degli Stati membri più lontani, per i quali l’inoltro della corrispondenza può richiedere più tempo. Grazie alla suddetta presunzione, i primi dispongono pertanto di un termine più lungo per decidere se presentare o meno un ricorso d’annullamento e per predisporlo.

80.

Tuttavia, questa mancanza di logica e la violazione del principio della parità di trattamento dei destinatari non possono giustificare, a mio avviso, un’interpretazione della regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 che contrasterebbe con la formulazione chiara e precisa di questa norma. In materia di termine del ricorso, è opportuno, secondo me, privilegiare la certezza del diritto e il diritto dei destinatari di una decisione di poter conoscere esattamente il termine di cui dispongono.

81.

Rilevo, inoltre, che la lettera dell’Ufficio, allegata alla copia dell’ordinanza impugnata recapitata alla ricorrente mediante corriere espresso in data 28 ottobre 2005, non conteneva alcuna indicazione circa il termine entro il quale la decisione poteva essere contestata né circa il momento iniziale di tale termine ( 18 ).

82.

Se l’Ufficio auspica che la presunzione enunciata alla regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 non si applichi quando è provato che il recapito è stato effettuato nei dieci giorni successivi all’invio per posta, spetta all’Ufficio chiedere alla Commissione di modificare in tal senso il contenuto della norma. Il regolamento n. 2868/95, come si è visto, è stato già modificato in due riprese, nel 2004 e nel 2005.

83.

Per questi motivi ritengo che la notifica della decisione impugnata debba essere fissata al decimo giorno successivo alla data di invio mediante corriere espresso, ovvero al 5 novembre 2005. Ne consegue che il termine di due mesi e dieci giorni concesso alla ricorrente per presentare ricorso contro tale decisione è giunto a scadenza il 15 gennaio 2006. Cadendo di domenica, la data di scadenza è stata posticipata al lunedì 16 gennaio 2006, conformemente all’art. 101, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, il ricorso di annullamento della decisione impugnata, presentato in tale data, deve essere dichiarato ricevibile.

84.

Propongo dunque alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul ricorso di annullamento della decisione impugnata e di riservare le spese ( 19 ).

3. Osservazioni in via subordinata

85.

In subordine, anche qualora si ritenga che il recapito di una decisione dell’Ufficio tramite corriere espresso debba essere considerata non conforme al regolamento n. 2868/95, ritengo che la regola 68 dello stesso regolamento non consenta al Tribunale di dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile in quanto tardivo.

86.

Tenuto conto che l’interpretazione di questa regola, che ha portato ad adottare la soluzione accolta nell’ordinanza impugnata, riguarda direttamente la durata del termine per ricorrere offerto alla ricorrente e poiché, conformemente alla giurisprudenza, le norme che stabiliscono i termini di ricorso hanno carattere imperativo ( 20 ), spetta alla Corte verificare d’ufficio se tali termini sono stati rispettati ( 21 ).

87.

Come ho sostenuto in precedenza, si evince dalla regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 che, qualora la notifica della decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio che respinge una domanda di registrazione di un marchio comunitario sia effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tale notifica si ritiene avvenuta il decimo giorno successivo all’invio per posta o il giorno del recapito se questo è successivo a tale termine di dieci giorni.

88.

Ne consegue che, se la decisione impugnata fosse stata notificata alla ricorrente il 28 ottobre 2005 per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il ricorso da essa presentato in data 16 gennaio 2006 sarebbe stato ricevibile.

89.

Non vi è dubbio che l’Ufficio, come risulta dalle osservazioni sopra esposte e dalla sentenza Success-Marketing/UAMI — Chipita (PAN & CO), citata, avrebbe potuto far ricorso a uno dei modi di notifica enunciati alla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95 e, in tali casi, la presunzione controversa non sarebbe stata applicabile. Tuttavia, se l’Ufficio avesse utilizzato uno di tali altri modi di notifica, la ricorrente avrebbe potuto stabilire esattamente il momento iniziale del termine di ricorso applicabile ( 22 ). Ciò non avverrebbe se la Corte ritenesse che il recapito tramite corriere espresso è irregolare e non rientra in alcuno dei modi di notifica previsti dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

90.

In effetti, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe dovuto essere al corrente dell’irregolarità e del fatto che la regola 68 del regolamento n. 2868/95 era applicabile. Orbene, non credo si possa pretendere che la società in questione sapesse che la pratica di notifica utilizzata abitualmente dall’Ufficio era irregolare.

91.

Ritengo, pertanto, che una violazione da parte dell’Ufficio della normativa applicabile in materia di notifica non possa avere l’effetto di privare la ricorrente del beneficio del termine di ricorso più favorevole che avrebbe dovuto esserle riconosciuto se la normativa fosse stata rispettata.

92.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza precedentemente citata, né le parti né il giudice possono disporre a loro piacimento dei termini di ricorso, che si impongono come norme imperative di ordine pubblico. L’Ufficio non può quindi eludere, con una procedura irregolare, i termini di ricorso derivanti dalle norme del regolamento n. 2868/95 relative alla notifica delle sue decisioni.

93.

Poiché la regola 68 del regolamento n. 2868/95 dovrebbe indurre a dichiarare il ricorso della ricorrente irricevibile, ritengo ch’essa sia illegale e non debba applicarsi. Ciò implica che, se il recapito della decisione impugnata tramite corriere espresso dovesse essere considerato dalla Corte non conforme alle disposizioni del regolamento n. 2868/95, occorrerebbe considerare tale recapito come privo di effetto. L’Ufficio dovrebbe, quindi, notificare la decisione impugnata utilizzando uno dei modi di notifica previsti dalla regola 61, n. 2, del regolamento citato.

94.

Mi pare che questa soluzione s’imponga nella presente causa, tanto più che la ricorrente aveva comunicato all’Ufficio il proprio numero di telefax, e che pertanto quest’ultimo poteva ricorrere a uno dei modi di notifica espressamente previsti dalla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

V — Conclusioni

95.

In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

annullare l’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pronunciata in data 14 dicembre 2006, K-Swiss/UAMI (Strisce parallele su una calzatura) (T-14/06);

dichiarare infondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

rinviare il fascicolo al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché statuisca sulla domanda di K-Swiss, Inc. diretta a ottenere l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) pronunciata in data 26 settembre 2005;

riservare le spese.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) In prosieguo: l’«Ufficio».

( 3 ) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 26 aprile 2004, n. 782/2004 (GU L 123, pag. 88) e (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041/2005, (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»).

( 4 ) T-14/06, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata».

( 5 ) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

( 6 ) Accordo 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione dei marchi, riveduto e modificato.

( 7 ) In prosieguo: la «decisione impugnata».

( 8 ) L’Ufficio richiama la sentenza 26 novembre 1985, causa C-42/85, Cockerill-Sambre/Commissione (Racc. pag. 3749).

( 9 ) Direttiva 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

( 10 ) Il legislatore comunitario ha voluto aprire progressivamente il settore postale al mercato. A tal fine, ha adottato la direttiva n. 97/67 con la quale ha previsto le misure necessarie a garantire, da un lato, la libera prestazione dei servizi nel settore postale e, dall’altro, il mantenimento di un servizio postale universale che offra un insieme minimo di servizi a un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica nell’Unione europea. Il completamento del mercato interno del servizio postale è stato perseguito con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21), con il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882/2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista dall’art. 251 del Trattato CE (GU L 284, pag. 1), nonché, ancora più di recente, con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE che modifica la direttiva n. 97/67 per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).

( 11 ) Si vedano, in tal senso, le sentenze Cockerill-Sambre/Commissione, citata, (punto 10) e 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione (Racc. pag. I-4413, punto 22).

( 12 ) Punti 58-60.

( 13 ) Punto 61.

( 14 ) Si veda, in particolare, sentenza 29 giugno 2000, Politi/Fondazione europea per la formazione, causa C-154/99 P, (Racc. pag. I-5019, punto 15).

( 15 ) La formulazione è identica nelle versioni tedesca e inglese del regolamento n. 2868/95.

( 16 ) La regola 62, n. 3, del regolamento n. 2868/95 si differenzia in questo dagli artt. 79 del regolamento di procedura della Corte e 100 del regolamento di procedura del Tribunale, secondo i quali una lettera raccomandata si ritiene consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l’Ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte o il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall’avvertimento mediante telecopia o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta (il corsivo è mio).

( 17 ) Tale analisi non priva affatto la regola 70 del regolamento n. 2868/95 di ogni effetto utile. Questa regola rimane, pertanto, rilevante per fissare il momento iniziale del termine di ricorso in caso di notifica mediante consegna a mano presso l’Ufficio, conformemente alla regola 63 del regolamento citato, in base alla quale la notifica può essere effettuata presso l’Ufficio tramite consegna a mano del documento al destinatario, che ne accusa ricevuta.

( 18 ) Con questa lettera, l’Ufficio portava all’attenzione del destinatario il contenuto dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, secondo il quale il ricorso avverso la decisione di una commissione di ricorso deve essere presentato dinanzi al Tribunale.

( 19 ) Si veda, per quanto riguarda le spese, sentenza 15 maggio 2003, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, causa C-193/01 P, (Racc. pag. I-4837).

( 20 ) Sentenza 19 febbraio 1981, Schiavo/Consiglio, cause riunite C-122/79 e C-123/79, (Racc. pag. 473, punto 22).

( 21 ) Sentenze 5 giugno 1980, Belfiore/Commissione, causa C-108/79, (Racc. pag. 1769, punto 3), e Politi/Fondazione europea per la formazione, citata, (punto 15).

( 22 ) Secondo la regola 64 del regolamento n. 2868/95, la notifica tramite deposito nella casella postale presso l’Ufficio si ritiene effettuata il quinto giorno successivo al deposito. In applicazione della regola 65 del suddetto regolamento, la notifica per telefax si ritiene effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dal telefax del destinatario.