CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate l’8 aprile 2008 ( 1 )

Causa C-71/07 P

Franco Campoli

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione — Funzionari — Retribuzione — Pensione — Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza — Regime transitorio istituito dal regolamento che ha modificato lo Statuto dei funzionari — Eccezione di illegittimità»

I — Introduzione

1.

Con la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 novembre 2006, causa T-135/05, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-2-297 e II-A-2-1527; in prosieguo: la «sentenza impugnata») è stato respinto, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato, il ricorso con cui il sig. Franco Campoli chiedeva l’annullamento dei suoi cedolini pensione relativi ai mesi da maggio a luglio 2004, ritenendoli illegittimi sotto vari profili.

2.

La Corte è ora chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione proposta dal sig. Campoli contro la citata sentenza.

II — Contesto normativo

3.

Le norme rilevanti ai fini della presente controversia sono quelle che, nell’ambito dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), disciplinano le prestazioni pensionistiche a favore degli ex funzionari delle Comunità.

4.

Si deve preliminarmente ricordare che, nel 2004, lo Statuto è stato oggetto di una modifica di notevole portata, realizzata con il regolamento n. 723/2004 ( 2 ): il «nuovo Statuto», come viene spesso indicato lo Statuto nella versione modificata dal regolamento citato, è entrato in vigore il 1o maggio 2004.

5.

Nella versione precedente alla riforma appena ricordata, l’art. 82 dello Statuto, nella parte che qui interessa, prevedeva quanto segue:

«1.   Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

A tali pensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all’interno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.

(…)».

6.

In mancanza di specifiche disposizioni relative al coefficiente correttore applicabile alle pensioni, si è sempre fatto ricorso a quello applicato per i funzionari delle Comunità in servizio, il quale utilizzava quale parametro di riferimento il costo della vita nelle varie capitali degli Stati membri (vale a dire il c.d. «metodo capitale»).

7.

Nella sua versione applicabile a partire dal 1o maggio 2004, invece, il medesimo art. 82 recita:

«1.   (…)

Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.

(…)».

8.

La scelta del legislatore comunitario di abolire il sistema del coefficiente correttore per quanto riguarda le pensioni trova una spiegazione, almeno parziale, nel trentesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004, il quale è redatto nei seguenti termini:

«La maggiore integrazione dell’Unione europea e la libertà di cui godono i pensionati nella scelta del luogo di residenza all’interno dell’Unione hanno reso obsoleto il sistema dei coefficienti correttori per le pensioni. Questo sistema ha inoltre creato problemi connessi alla verifica del luogo di residenza dei pensionati che devono essere risolti. Occorre pertanto sopprimere il sistema in questione, prevedendo un adeguato periodo di transizione per i pensionati e i funzionari assunti precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento».

9.

In concreto, peraltro, il periodo di transizione previsto dalla nuova versione dello Statuto non è, come potrebbe far pensare il ‘considerando’ appena citato, un periodo di transizione da una pensione calcolata utilizzando un coefficiente correttore a una pensione priva di tale coefficiente. Infatti, per tutti i diritti a pensione maturati anteriormente al 1o maggio 2004 (e quindi, nel caso del ricorrente, che è in pensione dal 2003, tutti i diritti pensionistici), il legislatore della riforma ha semplicemente previsto un regime transitorio di passaggio progressivo da un coefficiente correttore calcolato utilizzando il «metodo capitale» a un coefficiente correttore calcolato secondo il «metodo paese». In altri termini, per le persone che hanno maturato diritti a pensione anteriormente al 1o maggio 2004, il costo della vita di riferimento per il calcolo del coefficiente correttore non è più quello della sola capitale dello Stato membro di residenza, ma quello medio dell’intero Stato in questione. Ciò risulta, specificamente, dal combinato disposto dell’art. 20 dell’Allegato XIII dello Statuto e dagli artt. 1, n. 3, e 3, n. 5, dell’Allegato XI dello Statuto.

10.

Ad ulteriore tutela dei funzionari collocati in pensione prima del 1o maggio 2004, l’art. 24, n. 2, primo comma, dell’allegato XIII dello Statuto prevede:

«Al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, è garantito l’importo nominale della pensione netta percepita anteriormente al 1o maggio 2004 (…)».

11.

Peraltro, l’adeguamento dei coefficienti correttori previsto dalla riforma dello statuto è intervenuto per la prima volta soltanto con il regolamento n. 31/2005 ( 3 ), che ha previsto tale adeguamento, con effetto retroattivo, a partire dal 1° luglio 2004.

III — Fatti

12.

Il ricorrente è stato collocato in pensione nel mese di febbraio 2003. Egli ha quindi stabilito la propria residenza a Londra, nel Regno Unito. Di conseguenza, alla sua pensione è stato applicato un coefficiente correttore del 139,6%, calcolato sulla base del costo della vita nella città di Londra («metodo capitale»).

13.

Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, tale coefficiente correttore è destinato progressivamente a ridursi, trasformandosi nel coefficiente calcolato con il «metodo paese», fatta comunque salva la garanzia della non riduzione dell’importo nominale della pensione percepita anteriormente al 1° maggio 2004.

14.

In data 14 agosto 2004 il ricorrente ha proposto all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell’art. 90 dello Statuto, chiedendo l’annullamento dei suoi cedolini pensione relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2004. Il reclamo è stato respinto con decisione 13 dicembre 2004.

IV — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15.

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2005 il ricorrente ha proposto un ricorso contro la citata decisione di rigetto del suo reclamo.

16.

Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 6 luglio 2005, il Consiglio dell’Unione europea è stato ammesso a intervenire nella causa.

17.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha innanzitutto dichiarato irricevibile, in quanto non presentata in sede di reclamo, la censura relativa al metodo di calcolo dell’assegno di famiglia e dell’indennità scolastica. Ha dichiarato altresì irricevibile, per mancanza di interesse ad agire, la parte del ricorso diretta contro i cedolini pensione dei mesi di maggio e giugno 2004, dal momento che l’adeguamento dei coefficienti correttori, come si è visto, è intervenuto soltanto a partire dal mese di luglio 2004.

18.

Il Tribunale ha quindi respinto i motivi di ricorso proposti dal ricorrente che contestavano la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di non retroattività, dei diritti acquisiti, di parità di trattamento, di proporzionalità e di buona amministrazione, nonché uno sviamento di potere e una motivazione insufficiente.

19.

Per quanto riguarda gli argomenti proposti dal ricorrente a sostegno dell’esistenza di una disparità di trattamento, i soli, come si vedrà, sui quali egli insiste in sede di impugnazione, il Tribunale ha innanzitutto respinto la tesi secondo la quale il coefficiente correttore fondato sul «metodo paese» non sarebbe in grado, a differenza di quello fondato sul «metodo capitale», di garantire a tutti i pensionati un uguale potere d’acquisto, indipendentemente dal loro luogo di residenza. In particolare il Tribunale ha osservato che, dal momento che qualunque sistema di adeguamento delle pensioni è per sua stessa natura approssimativo, non vi sono ragioni per ritenere che, di per sé, la scelta del «metodo paese» in luogo del «metodo capitale» sia meno adeguata per garantire la parità di trattamento. Ciò tanto più in quanto il legislatore comunitario si muove, in tale ambito, all’interno di un margine di discrezionalità assai ampio ( 4 ).

20.

Quanto all’argomento secondo il quale i nuovi coefficienti sarebbero discriminatori in quanto applicano ai pensionati un coefficiente basato su un metodo differente rispetto a quello utilizzato per i funzionari in servizio (per i quali continua ad applicarsi il «metodo capitale»), il Tribunale ha rilevato che la posizione del funzionario in attività, vincolato ad una specifica sede di servizio, e quella del funzionario in pensione, libero di stabilirsi ove preferisca, non sono oggettivamente comparabili ( 5 ).

21.

Il Tribunale ha poi respinto l’argomento con il quale il ricorrente sosteneva l’esistenza di una disparità di trattamento rispetto ai pensionati residenti in Belgio, ai quali si sarebbe continuato ad applicare, a dispetto del passaggio al «metodo paese», un coefficiente correttore calcolato sulla base del costo della vita a Bruxelles, anziché nell’intero territorio del Belgio. Il Tribunale ha in proposito osservato che le norme del nuovo Statuto relative ai coefficienti correttori per i pensionati non fanno riferimento in alcun modo a Bruxelles ma, semplicemente, al Belgio. L’eventuale illegittimità contestata dal ricorrente non riguarderebbe lo Statuto, ma soltanto le modalità pratiche di applicazione dello stesso. Il Tribunale ha inoltre rilevato che è proprio l’importo della pensione pagata agli ex funzionari residenti in Belgio a costituire il punto di riferimento per l’applicazione degli eventuali coefficienti correttori per i pensionati residenti in altri Stati membri. Infine, in ogni caso, andrebbe comunque ricordato il principio secondo il quale nessuno può invocare a proprio vantaggio un’illegittimità commessa a favore di altri soggetti ( 6 ).

22.

Infine, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente che affermava l’esistenza di una discriminazione rispetto ai pensionati residenti negli Stati membri «poco cari». Prima della riforma, i pensionati residenti in tali Stati vedevano applicare al proprio trattamento pensionistico un coefficiente correttore inferiore al 100% (in altri termini, la pensione era ridotta rispetto all’importo di riferimento). A seguito della riforma, invece, a tutti i pensionati è riconosciuto un coefficiente correttore minimo del 100%: ciò significa che a nessun pensionato, indipendentemente dal luogo di residenza, sarà più riconosciuta una pensione inferiore a quella pagata ai pensionati residenti in Belgio. Il Tribunale ha ritenuto l’argomento del ricorrente irricevibile, dal momento che l’eventuale accoglimento dello stesso avrebbe comportato solo una riduzione delle pensioni degli ex funzionari residenti in Stati «poco cari», ma nessun vantaggio per il ricorrente stesso. In ogni caso, il Tribunale ha altresì osservato, nel merito, che l’introduzione, da parte del legislatore, di un coefficiente correttore minimo del 100% anche per gli Stati membri «poco cari» non può essere considerata un atto manifestamente arbitrario o inadeguato ( 7 ).

V — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23.

Il ricorrente ha proposto impugnazione contro la citata sentenza con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte in data 8 febbraio 2007.

24.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente in sede di reclamo, annullando di conseguenza la decisione sul reclamo e i suoi cedolini pensione;

condannare la Commissione alle spese sia del giudizio dinanzi al Tribunale che del giudizio dinanzi alla Corte.

25.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

in via principale, dichiarare l’impugnazione irricevibile;

in via subordinata, respingerla integralmente, in quanto infondata;

condannare il ricorrente alle spese, ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura della Corte.

26.

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, in quanto infondata;

condannare il ricorrente alle spese.

VI — Analisi giuridica

A — Osservazioni preliminari

27.

Nel presente procedimento di impugnazione il ricorrente riprende, dei numerosi motivi di ricorso fatti valere dinanzi al Tribunale, soltanto quello relativo alla violazione del principio di parità di trattamento.

28.

Più specificamente, le critiche del ricorrente si concentrano sulla risposta fornita dal Tribunale a tre dei quattro argomenti proposti dinanzi ad esso per sostenere la fondatezza di tale motivo: il ricorrente dichiara infatti esplicitamente che non intende rimettere in discussione la valutazione operata dal Tribunale sul secondo degli argomenti citati, relativo ad una presunta discriminazione tra pensionati e funzionari in servizio ( 8 ).

29.

Prima di esaminare le critiche del ricorrente nei confronti della sentenza impugnata, tuttavia, è necessario valutare l’«impugnazione incidentale» proposta dalla Commissione.

B — Sull’«impugnazione incidentale» della Commissione

1. Argomenti delle parti

30.

Nell’ultima parte del suo controricorso la Commissione propone un’«impugnazione incidentale» in cui rileva che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’irricevibilità, innanzitutto, del quarto argomento relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, poiché esso sarebbe stato proposto per la prima volta soltanto nella replica. Mi occuperò di tale specifica questione più avanti, quale premessa alla discussione del merito dell’argomento stesso.

31.

La Commissione sostiene poi che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’irricevibilità anche del primo, del terzo e (ancora) del quarto argomento, dal momento che essi non sarebbero stati presentati nell’ambito del reclamo amministrativo proposto dal ricorrente prima di adire il Tribunale.

32.

I tre argomenti dei quali la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare fin dall’inizio l’irricevibilità sono peraltro, come si è visto, i soli riproposti dal ricorrente in sede di impugnazione.

33.

Il ricorrente, nella propria memoria di replica, sostiene l’irricevibilità dell’«impugnazione incidentale», non essendo la Commissione risultata soccombente in alcun punto delle proprie conclusioni presentate dinanzi al Tribunale, come richiesto dall’art. 56 del Statuto della Corte. Infatti, dinanzi al Tribunale la Commissione non avrebbe sollevato la presente eccezione di irricevibilità, e non sarebbe quindi risultata soccombente sul punto. Inoltre, la Commissione non chiederebbe l’annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale, ma semplicemente una dichiarazione di irricevibilità del ricorso di impugnazione.

34.

Il ricorrente ritiene peraltro che il ricorso incidentale della Commissione sia infondato anche nel merito, dal momento che già in sede di reclamo ai sensi dell’art. 90 dello Statuto era stata avanzata una censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento. Tutti gli argomenti svolti in sede di ricorso giurisdizionale a sostegno dell’esistenza di tale disparità, anche se non specificamente presenti già nel reclamo, sarebbero comunque strettamente connessi a quanto in precedenza sostenuto.

35.

In sede di controreplica la Commissione conferma che l’obiettivo della sua impugnazione incidentale non è l’annullamento o la modifica della sentenza del Tribunale ( 9 ). Essa sostiene tuttavia che l’irricevibilità originaria di una parte degli argomenti fatti valere dal ricorrente dinanzi al Tribunale si convertirebbe in una causa di irricevibilità, relativamente ai medesimi argomenti, del ricorso di impugnazione proposto dal ricorrente stesso dinanzi al Corte. Poiché gli argomenti in questione costituiscono la totalità di quelli riproposti in sede di impugnazione, l’impugnazione stessa dovrebbe essere dichiarata irricevibile nella sua totalità.

2. Valutazione

36.

L’«impugnazione incidentale» proposta dalla Commissione è indubbiamente atipica, come questa stessa istituzione ha riconosciuto nell’ambito della sua controreplica ( 10 ). In particolare, è significativo che la Commissione non abbia chiesto, a seguito di tale «impugnazione incidentale», l’annullamento della sentenza impugnata. Ciò evidenzia in modo incontrovertibile che, dinanzi al Tribunale, la Commissione non è risultata in alcun modo soccombente nelle proprie conclusioni.

37.

L’«impugnazione incidentale» della Commissione potrebbe dunque apparire irricevibile per mancanza del requisito della soccombenza, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte, il quale prevede, al suo secondo comma, che può proporre impugnazione «qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni».

38.

Ritengo tuttavia che la soluzione appena esposta non sia corretta, e che sia preferibile un differente approccio alla soluzione del problema in questione.

39.

L’«impugnazione incidentale» della Commissione si fonda sul principio della concordanza tra, da un lato, il contenuto del reclamo amministrativo presentato dal ricorrente ai sensi dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari e, dall’altro, il contenuto del ricorso presentato dinanzi al Tribunale di primo grado.

40.

Tale principio è stato esaminato e chiarito, nella sua portata, nell’ambito di una nutrita serie di pronunce dei giudici comunitari. In particolare, la Corte ha affermato che la procedura precontenziosa prevista nello Statuto, e in particolare la presentazione del reclamo, hanno natura di «formalità sostanziale» ( 11 ). La Corte ha anche affermato la natura di principio di ordine pubblico, verificabile d’ufficio da parte del giudice, del rispetto dei termini della procedura precontenziosa in questione ( 12 ). Il Tribunale di primo grado, da parte sua, sulla base di tale giurisprudenza della Corte ha affermato che è di ordine pubblico, e quindi esaminabile d’ufficio da parte del giudice, anche la questione della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso giurisdizionale ( 13 ). Ritengo che tale giurisprudenza del Tribunale, strettamente connessa all’insegnamento della Corte, sia del tutto condivisibile.

41.

Se dunque la verifica della concordanza tra il contenuto del reclamo amministrativo e del ricorso giurisdizionale è una questione di ordine pubblico esaminabile d’ufficio, è a mio avviso possibile qualificare l’«impugnazione incidentale» proposta dalla Commissione, al di là del nomen iuris, semplicemente come un dato relativo ad una questione esaminabile d’ufficio.

42.

Seguendo tale linea di ragionamento, la questione della concordanza, nel caso di specie, tra il reclamo amministrativo proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 90 dello Statuto e il ricorso giurisdizionale successivamente introdotto dinanzi al Tribunale può essere oggetto di esame da parte della Corte.

43.

Per quanto riguarda l’esatta definizione della nozione e dei limiti del principio di concordanza, una consolidata giurisprudenza della Corte afferma che, in generale, il reclamo amministrativo non vincola in modo rigoroso e definitivo l’eventuale ricorso giurisdizionale, ma che, al tempo stesso, quest’ultimo non può modificare né la causa né l’oggetto del reclamo amministrativo ( 14 ). La Corte ha altresì precisato che, in sede di ricorso giurisdizionale, sono ammessi motivi e argomenti che, pur non presenti nel reclamo amministrativo, si riconnettono strettamente a quelli ivi contenuti ( 15 ).

44.

Per quanto riguarda l’oggetto del reclamo amministrativo e quello del ricorso giurisdizionale nel caso qui in esame, non vi sono dubbi che gli stessi coincidono perfettamente: sotto tale profilo, quindi, non si pone alcun problema di ricevibilità.

45.

Più problematica appare l’individuazione della «causa» alla base della richiesta di annullamento contenuta nel reclamo amministrativo.

46.

Relativamente al motivo sulla disparità di trattamento, l’unico riproposto dal ricorrente nell’ambito del presente procedimento di impugnazione, il reclamo presentato ai sensi dell’art. 90 dello Statuto era, in effetti, assai sintetico, limitandosi ai rilievi seguenti:

«b) Violazione del principio di parità di trattamento

17.   Il nuovo sistema pensionistico posto in essere dalla Commissione europea in data 1o maggio 2004 non è neppure giustificato alla luce del principio della parità di trattamento.

18.   Infatti, la funzione del coefficiente correttore è quella di garantire il medesimo potere di acquisto ai funzionari e agli ex funzionari che si trovano nella medesima situazione.

19.   Ebbene, è evidente che, creando due coefficienti correttori per il medesimo luogo, nel presente caso Londra, si realizza una discriminazione tra i funzionari residenti a Londra per ragioni professionali e gli ex funzionari che vi risiedono per trascorrervi il proprio periodo di pensionamento.

20.   Gli ex funzionari, tra questi il sig. Campoli, i quali vivono nella medesima città di Londra, beneficiando di un coefficiente correttore inferiore a quello applicato ai funzionari, sono chiaramente discriminati, poiché, dal 1o maggio 2004, essi non godono più del medesimo trattamento».

47.

Correttamente la Commissione ha dunque rilevato che, dei vari argomenti proposti dal ricorrente per sostenere l’esistenza di una disparità di trattamento, nel reclamo amministrativo era presente solo quello basato sulla presunta discriminazione tra funzionari in servizio ed ex funzionari.

48.

Si deve dunque determinare se, nella fattispecie, gli altri argomenti fatti valere dal ricorrente in sede giurisdizionale per sostenere l’esistenza di una disparità di trattamento possano essere considerati «strettamente connessi» a quello esposto nell’ambito del reclamo amministrativo.

49.

La situazione appare nel caso concreto piuttosto delicata, e si colloca sul sottile confine che separa la ricevibilità e l’irricevibilità.

50.

La giurisprudenza, come ho ricordato sopra, si è pronunciata ripetutamente sulla questione della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso giurisdizionale, adottando una posizione che cerca di conciliare gli interessi, tendenzialmente contrapposti, del ricorrente e dell’amministrazione. Occorre infatti ricordare che la Corte ha precisato che scopo del reclamo amministrativo è anche quello di consentire all’amministrazione di conoscere, con sufficiente precisione, ciò che il reclamante contesta e ciò che richiede. D’altra parte, tuttavia, l’amministrazione, nel momento in cui è investita di un reclamo amministrativo, è tenuta a non interpretare lo stesso in modo restrittivo e a dimostrare «spirito di apertura» ( 16 ).

51.

Si potrebbe sostenere, come fa in sostanza la Commissione, che, nonostante condividano lo stesso fondamento giuridico, vale a dire la violazione del principio della parità di trattamento, gli argomenti del ricorrente che sostengono l’esistenza di una discriminazione rispetto ad altri ex funzionari non possono essere considerati anticipati, neppure in modo indiretto o implicito, nel reclamo amministrativo. In tale reclamo infatti, come si è visto, l’unica situazione citata quale riferimento per valutare l’esistenza di una discriminazione ai danni del ricorrente era quella dei funzionari ancora in servizio.

52.

In tale ottica, i tre profili in esame dovrebbero dunque essere considerati, più che come semplici argomenti a sostegno di un motivo già proposto, veri e propri «motivi nuovi». In altri termini, quando è invocata una disparità di trattamento si sarebbe in presenza di tanti diversi «motivi» quanti sono i (gruppi di) soggetti rispetto ai quali si sostiene l’esistenza di una discriminazione.

53.

In tal senso deporrebbe, secondo la Commissione, anche la sentenza della Corte nella causa Koninklijke Coöperatie Cosun UA/Commissione ( 17 ), in cui è stata considerata come motivo nuovo la proposizione, in sede di impugnazione, di una censura che sosteneva l’esistenza di una disparità di trattamento rispetto a soggetti diversi da quelli indicati, sempre a proposito della disparità di trattamento, nel ricorso dinanzi al Tribunale.

54.

Osservo tuttavia che tale sentenza non riguarda il principio di concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso, bensì la questione della presenza, nel ricorso di impugnazione, di motivi non proposti nel ricorso di primo grado. Mi sembra evidente che le due situazioni non sono identiche. In particolare, tra le ragioni che, a mio giudizio, consigliano un approccio meno rigoroso nella valutazione del principio di concordanza tra reclamo e ricorso va considerato il fatto, messo in evidenza anche nella giurisprudenza della Corte, che il reclamo amministrativo è normalmente redatto senza l’assistenza di un avvocato ( 18 ). Ciò, evidentemente, non è il caso di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado, dal quale è pertanto logico attendersi una maggiore precisione e completezza.

55.

Va anche osservato che, dinanzi al Tribunale, la Commissione, pur rilevando l’irricevibilità delle domande del ricorrente relative all’assegno di famiglia e all’indennità scolastica, in quanto le stesse non erano già contenute nel reclamo, non ha eccepito alcuna irricevibilità relativa al motivo fondato sulla disparità di trattamento.

56.

È evidente che tale elemento non può essere considerato determinante per pronunciarsi su una questione che, come si è visto più sopra, è rilevabile d’ufficio. D’altra parte, mi sembra innegabile che lo stesso non è del tutto privo di significato.

57.

Ritengo che la proposizione degli argomenti in questione dinanzi al Tribunale non abbia violato il principio di concordanza. Mi sembra infatti che, alla luce della citata giurisprudenza della Corte, e in particolare delle già ricordate affermazioni relative alla necessità di interpretare con spirito di apertura il reclamo, in quanto atto redatto senza assistenza legale, dichiarare l’irricevibilità di tali argomenti potrebbe comportare una compressione eccessiva del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, che è principio generale del diritto comunitario ( 19 ).

58.

Peraltro, si può anche osservare che in casi come il presente, nei quali l’oggetto della controversia è un atto di natura legislativa, le possibilità che la procedura precontenziosa pervenga ad un risultato utile sono in realtà del tutto teoriche.

59.

Ritengo dunque che l’eccezione di irricevibilità relativa alla presunta violazione del principio di concordanza debba essere respinta.

60.

Passerò ora all’esame nel merito dei tre argomenti proposti dal ricorrente.

C — Sulla legittimità del «metodo paese»

1. Argomenti delle parti

61.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nell’affermare la legittimità della scelta del legislatore di sostituire il «metodo capitale» con il «metodo paese», avrebbe erroneamente posto la discrezionalità di cui gode il legislatore in posizione preminente rispetto al principio della parità di trattamento. Ciò risulterebbe in particolare evidente, a suo giudizio, dal punto 105 della sentenza impugnata. Il Tribunale sarebbe altresì venuto meno all’obbligo di motivare la propria decisione.

62.

Inoltre, il «metodo paese» sarebbe di per sé contrastante con il principio della parità di trattamento. Tale metodo, infatti, penalizzerebbe tutti i pensionati residenti nella capitale e, più in generale, nelle parti di uno Stato in cui il costo della vita è più alto rispetto a quello medio dello Stato stesso. Per di più, il «metodo paese» finirebbe anche per ostacolare la libertà di circolazione e soggiorno sul territorio della Comunità.

63.

Il trentesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004, nel fornire una motivazione alla scelta del legislatore di superare il sistema dei coefficienti correttori per le pensioni degli ex funzionari delle Comunità, partirebbe da un presupposto di solidità molto dubbia, dal momento che l’integrazione tra i vari Stati membri lascerebbe persistere rilevanti differenze tra gli stessi per quanto riguarda il costo della vita.

64.

La Commissione afferma che, a suo modo di vedere, il motivo fatto valere dal ricorrente interpreta in modo distorto le argomentazioni svolte dal Tribunale. In particolare, il Tribunale non avrebbe affermato la supremazia della discrezionalità del legislatore sul principio di uguaglianza, ma si sarebbe limitato ad osservare che il passaggio dal «metodo capitale» al «metodo paese» non comporterebbe una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata, tale da violare il principio della parità di trattamento.

65.

Quanto al merito delle osservazioni del ricorrente sulla presunta disparità di trattamento fra pensionati a seconda del luogo di residenza, la Commissione osserva che, dal canto suo, anche il «metodo capitale» realizza una disparità di trattamento, avvantaggiando i pensionati residenti al di fuori della capitale, garantendo loro un coefficiente correttore superiore a quello richiesto dal costo della vita del luogo in cui risiedono.

66.

Il Consiglio, analogamente alla Commissione, nega innanzitutto che si possa interpretare la sentenza del Tribunale nel senso che questa porrebbe il potere discrezionale del legislatore in posizione preminente rispetto al principio di parità di trattamento. In particolare, a giudizio del Consiglio il ricorrente confonderebbe il principio di parità di trattamento con il principio di equivalenza del potere d’acquisto. Secondo il Consiglio, il punto 105 della sentenza impugnata non si riferirebbe al principio di parità di trattamento in generale, ma semplicemente al principio di equivalenza del potere d’acquisto.

2. Valutazione

67.

La questione principale che deve essere affrontata per fornire una risposta al presente argomento consiste nel determinare se la scelta, da parte del legislatore comunitario, di sostituire il «metodo paese» al «metodo capitale», per la determinazione dei coefficienti correttori delle pensioni degli ex funzionari delle Comunità, costituisca un legittimo esercizio della discrezionalità riconosciuta in materia al legislatore stesso o se, invece, venga in tal modo violato il principio della parità di trattamento.

68.

Ritengo che sia preliminarmente indispensabile osservare che qualunque sistema di coefficienti correttori (e, più in generale, qualunque sistema di adeguamento di retribuzioni e/o pensioni) è, per sua natura, necessariamente impreciso. Come giustamente ha osservato il Tribunale ( 20 ), per poter essere davvero preciso il sistema dovrebbe considerare un coefficiente correttore specifico per ciascun luogo di residenza degli ex funzionari delle Comunità. Anche i diversi quartieri all’interno di una stessa città, in molti casi, dovrebbero probabilmente essere valutati in modo separato, con l’attribuzione di coefficienti diversi in base al rispettivo costo della vita.

69.

È dunque inevitabile che, qualunque sistema si scelga, lo stesso potrà al massimo costituire una ragionevole approssimazione dell’effettivo costo della vita sopportato da ciascun singolo ex funzionario.

70.

In tale ottica, mi sembra del tutto evidente che sia il «metodo capitale» che il «metodo paese» possiedono vantaggi e svantaggi. Ad esempio, se è vero che il «metodo capitale» tende a garantire meglio coloro che risiedono nelle capitali e nelle grandi città, allo stesso tempo tale metodo finisce per riconoscere a chi vive al di fuori di tali città un trattamento economico effettivo molto superiore, in termini reali, a causa del ridotto costo della vita in provincia. D’altra parte, il «metodo paese», che utilizza un coefficiente il quale si colloca tendenzialmente in un punto intermedio tra il costo della vita nella capitale e quello nelle parti meno «care» dello Stato membro, può in una certa misura penalizzare i residenti nei luoghi più cari dello Stato: tuttavia, dovendo scegliere un unico coefficiente correttore per ciascuno Stato membro, il «metodo paese» mi sembra non soltanto del tutto legittimamente utilizzabile, ma per taluni versi anche più equo.

71.

Il ricorrente sottolinea con forza che, a suo giudizio, il «metodo paese» non rispetta il principio della parità di trattamento, ed opera quindi come criterio di tipo discriminatorio. La sua idea di fondo è chiaramente quella che, in pratica, soltanto il «metodo capitale» si sottrae alle possibili critiche fondate sul divieto di discriminazioni.

72.

Non credo sia questa la sede per un esame dettagliato dei principi di uguaglianza e del divieto di discriminazioni nell’ambito del diritto comunitario ( 21 ). Come ho già rilevato, una garanzia di assoluta parità in termini di potere d’acquisto fra tutti gli ex funzionari delle Comunità sarebbe del tutto impossibile da realizzare. Ritengo pertanto che il Tribunale abbia correttamente potuto affermare che, nell’ambito della discrezionalità di cui dispone il legislatore comunitario per organizzare il regime pensionistico degli ex funzionari, la scelta di utilizzare il «metodo paese» in luogo del «metodo capitale» non comporta una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata, in grado di violare il principio della parità di trattamento.

73.

Nella sua critica alla sentenza impugnata il ricorrente si concentra, in particolare, sul punto 105 di quest’ultima, ritenendo che lo stesso indichi come il Tribunale abbia considerato la discrezionalità riconosciuta al legislatore preponderante rispetto al principio di uguaglianza. Il testo di tale punto 105 è il seguente:

«Sebbene sia vero che il nuovo metodo è finanziariamente meno favorevole rispetto al precedente, è altresì vero che, come indicato più sopra (…), nell’ambito dell’esame della censura fondata su una violazione dei diritti acquisiti, il legislatore comunitario è libero di modificare lo Statuto adottando disposizioni più sfavorevoli delle precedenti per i funzionari interessati, a condizione di prevedere un periodo transitorio di durata sufficiente. Né tale libertà può essere limitata invocando il principio di parità del potere d’acquisto, tanto più che il regime transitorio previsto dall’art. 24, n. 2, nell’allegato XIII del nuovo Statuto garantisce ai pensionati come il ricorrente il mantenimento, non limitato nel tempo, dell’importo nominale della pensione netta percepita prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto (…)» ( 22 ).

74.

Non condivido l’interpretazione che il ricorrente dà al passaggio appena citato. Mi sembra infatti evidente che il Tribunale non sostiene, come sembra invece suggerire il ricorrente, che la previsione di un adeguato periodo transitorio costituisce il solo limite per introdurre una disparità di trattamento. In effetti, il citato punto 105 non giustifica in alcun modo l’introduzione di una disparità di trattamento. Esso si limita invece a rilevare che, qualora sia introdotto un regime pensionistico meno favorevole, il legislatore comunitario è tenuto a prevedere un adeguato periodo transitorio. Periodo transitorio che, in questo caso, è stato previsto dalle disposizioni di cui all’art. 20 dell’Allegato XIII del nuovo Statuto, ai sensi del quale il passaggio dal coefficiente correttore calcolato con il «metodo capitale» al coefficiente correttore calcolato con il «metodo paese» si è realizzato in modo progressivo e graduale tra il 2004 e il 2008. È del resto significativo che il Tribunale abbia toccato tale questione, prima ancora che al punto 105, nella parte della sentenza relativa alla presunta violazione dei diritti acquisiti (nell’ambito di un motivo non ripreso dal ricorrente nel presente giudizio di impugnazione).

75.

Nell’ambito della sua esposizione, il ricorrente cita a più riprese la sentenza Drouvis/Commissione ( 23 ), ritenendo che la stessa costituisca un precedente favorevole alle sue argomentazioni. Anche a tale riguardo, la posizione del ricorrente non può essere condivisa. Nella causa Drouvis un ex funzionario della Commissione, residente in Grecia, chiedeva di non applicare alla sua pensione alcun coefficiente correttore: all’epoca, infatti, per la Grecia detto coefficiente, pari all’86,5%, comportava una riduzione della pensione effettivamente pagata rispetto all’importo di base. In tale decisione la Corte ha dichiarato la legittimità del sistema di coefficienti correttori variabili in base al luogo di residenza degli ex funzionari delle Comunità, ed ha altresì riconosciuto la legittimità dell’utilizzo di un unico coefficiente correttore per ogni singolo Stato membro. Non ha però in alcun modo dichiarato che l’unico meccanismo accettabile per la determinazione di tale coefficiente correttore sia quello che fa ricorso al «metodo capitale».

76.

Il ricorrente appunta inoltre la propria attenzione sul trentesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004, già citato più sopra (paragrafo 8), il quale ha indicato, quali motivi che hanno presieduto alla scelta di superare il sistema dei coefficienti correttori, sia la sempre maggiore integrazione degli Stati membri dell’Unione, sia le difficoltà pratiche connesse alla gestione del sistema. Il ricorrente ne denuncia il carattere erroneo, dal momento che l’integrazione europea sarebbe ancora lontana dall’essere realizzata, e anche la natura contraddittoria, dal momento che l’accresciuta libertà di circolazione citata da tale ‘considerando’ dovrebbe condurre ad un più adeguato sistema di coefficienti correttori, in grado di consentire una libera circolazione effettiva.

77.

La Commissione considera irricevibili tali considerazioni, sia in quanto appuntate su considerazioni di fatto, come tali sottratte al controllo della Corte in sede di impugnazione, sia in quanto presentate per la prima volta nella fase di impugnazione dinanzi alla Corte.

78.

Mi sembra tuttavia che, molto più semplicemente, il richiamo al trentesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004 sia irrilevante, dal momento che esso riguarda solo parzialmente la situazione del ricorrente. È infatti evidente, a mio avviso, che la prima frase dello stesso, sulla quale si concentrano le critiche del ricorrente, si riferisce alla scelta di abolire il sistema dei coefficienti correttori, la quale non ha alcun rilievo ai fini della presente causa, dal momento che tale abolizione non interessa coloro che, come il ricorrente, sono stati collocati in pensione prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto.

79.

Ritengo pertanto che il primo argomento dell’unico motivo di ricorso non meriti accoglimento, non avendo dimostrato alcun errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso.

D — Sulla discriminazione rispetto ai pensionati residenti in Belgio

1. Argomenti delle parti

80.

Riprendendo il terzo argomento esposto dinanzi al Tribunale per sostenere la violazione del principio di parità di trattamento, il ricorrente afferma che sussisterebbe una discriminazione rispetto ai pensionati residenti in Belgio, i quali continuerebbero a godere di una pensione adeguata al costo della vita di Bruxelles.

81.

In particolare, dopo aver ribadito la propria interpretazione dello Statuto, secondo la quale le pensioni degli ex funzionari residenti in Belgio sono calcolate sulla base del solo costo della vita di Bruxelles, senza utilizzare quindi il «metodo paese», il ricorrente contesta gli argomenti esposti dal Tribunale sia al punto 124, laddove questo ha osservato che «la legittimità di un atto regolamentare comunitario non può dipendere dal modo in cui tale atto è applicato in pratica», sia al punto 125, in cui esso ha ricordato la consolidata giurisprudenza in base alla quale «il rispetto del principio di parità di trattamento deve essere conciliato con il rispetto del principio di legalità, secondo il quale nessuno può invocare a proprio vantaggio un’illegittimità commessa a favore di altri».

82.

In particolare, per quanto riguarda la prima delle due citate affermazioni del Tribunale, il ricorrente, oltre a negare che la giurisprudenza conforti l’interpretazione sostenuta dal Tribunale, si chiede quali altri atti (di applicazione concreta del nuovo regime pensionistico) egli avrebbe potuto impugnare al fine di ottenere soddisfazione alle sue domande. Per quanto riguarda la seconda affermazione, invece, il ricorrente osserva che non si tratta qui di contestare una illegittimità commessa a favore di altri soggetti, ma soltanto di dimostrare l’esistenza di un trattamento discriminatorio tra due soggetti appartenenti alla medesima categoria.

83.

La Commissione richiama innanzitutto il testo dell’art. 1, n. 3, lett. a), dell’Allegato XI per ribadire che, nel nuovo sistema pensionistico, non è previsto alcun collegamento con il costo della vita di Bruxelles.

84.

Tutte le argomentazioni sviluppate dal Tribunale in aggiunta a tale basilare constatazione sarebbero dunque state svolte in sovrabbondanza, cosicché le censure rivolte nei confronti delle stesse andrebbero respinte, in quanto non in grado di modificare le conclusioni raggiunte nella sentenza. In ogni caso, la Commissione sostiene comunque, in via subordinata, la correttezza delle argomentazioni aggiuntive svolte dal Tribunale.

85.

Il Consiglio, da parte sua, invoca argomenti sostanzialmente analoghi a quelli della Commissione.

2. Valutazione

86.

Il primo problema da affrontare per valutare il presente argomento consiste nel determinare quale sia, oggettivamente, il risultato a cui tende la domanda del ricorrente.

87.

Se infatti il suo obiettivo è quello di ottenere una riduzione delle pensioni concretamente pagate agli ex funzionari residenti in Belgio, oppure una riduzione dell’importo di riferimento per il calcolo delle pensioni degli ex funzionari delle Comunità, il motivo appare senza dubbio irricevibile ab origine.

88.

È infatti pacifico, in giurisprudenza, che, tra le condizioni di ricevibilità di un ricorso, figura l’interesse ad agire. Si tratta peraltro di una condizione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio da parte del giudice comunitario ( 24 ).

89.

Ebbene, è chiaro che il ricorrente non aveva (e non ha) un interesse a contestare il coefficiente correttore, pari al 100%, riconosciuto ai pensionati residenti in Belgio (o meglio, per essere più precisi, l’assenza di coefficiente correttore, ai sensi dell’art. 3, n. 5, dell’Allegato XI dello Statuto). Un eventuale accoglimento dei suoi argomenti presentati a tale riguardo, infatti, potrebbe condurre soltanto ad una riduzione della pensione riconosciuta agli ex funzionari delle Comunità residenti in Belgio, senza alcun vantaggio concreto per il ricorrente. Addirittura, dal momento che, ai sensi dell’art. 1, n. 3, dell’Allegato XI del nuovo Statuto, le pensioni degli ex funzionari sono adeguate utilizzando coefficienti correttori calcolati «con riferimento al Belgio», non si può escludere che l’eventuale accoglimento del motivo sotto tale aspetto potrebbe, in ultima analisi, condurre ad una riduzione della pensione del ricorrente stesso, calcolata applicando alla pensione «base», che è quella pagata ai pensionati residenti in Belgio, un coefficiente specifico per il Regno Unito, superiore al 100%.

90.

Si deve pertanto ritenere, affinché l’argomento del ricorrente possa essere considerato ricevibile, in quanto sostenuto dall’esistenza di un interesse ad agire, che lo stesso abbia lo scopo ultimo di rivendicare per il ricorrente l’applicazione di un coefficiente correttore calcolato utilizzando il «metodo capitale».

91.

Ritengo tuttavia che la posizione del ricorrente muova da un punto di partenza errato.

92.

È necessario riepilogare rapidamente la situazione di fatto. Esiste un importo base, per la pensione di ciascun ex funzionario delle Comunità, che, nel sistema previsto dal nuovo Statuto, non può mai essere ridotto, indipendentemente dal luogo di residenza del pensionato. In altri termini, il coefficiente correttore minimo è pari al 100% (il che, va da sé, corrisponde all’assenza di coefficiente correttore). Tale livello «minimo» di pensione è riconosciuto ad esempio, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 31/2005, ai pensionati residenti nella Repubblica ceca, in Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, oltre che, ai sensi dell’Allegato XI dello Statuto, ai pensionati residenti in Belgio e Lussemburgo, due Stati membri ai quali non si applicano coefficienti correttori. Per gli altri Stati membri, i pensionati nella posizione del ricorrente, i quali hanno maturato i propri diritti a pensione anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto, si vedono riconosciuto un coefficiente correttore calcolato sulla base della differenza tra il costo della vita nel loro Stato membro di residenza e il costo della vita in Belgio [cfr. art. 1, n. 3, lett. a), ii), dell’Allegato XI del nuovo Statuto], il quale produce un aumento dell’importo della pensione concretamente pagato. Ai sensi del già citato art. 3 del regolamento n. 31/2005, ad esempio, detto coefficiente correttore era per il Regno Unito, a partire dal 1o luglio 2004, pari al 137,5%.

93.

Risulta quindi evidente, sulla base di questo quadro fattuale, che correttamente il Tribunale ha rilevato, al punto 117 della sentenza impugnata, che il nuovo regime delle pensioni non prevede alcun riferimento al costo della vita di Bruxelles. Semplicemente, per le pensioni come per le retribuzioni dei funzionari in servizio, per il Belgio (e il Lussemburgo) non è prevista l’applicazione di alcun coefficiente correttore rispetto agli importi di riferimento.

94.

È vero che, nel passaggio dal vecchio al nuovo Statuto, l’importo di riferimento delle pensioni non è stato modificato. D’altra parte, se tale importo fosse stato ridotto, anche la pensione concretamente pagata al ricorrente sarebbe diminuita.

95.

Gli argomenti sviluppati dal Tribunale in aggiunta alla predetta fondamentale constatazione, in particolare ai punti 124 e 125, mi sembrano, per quanto in linea di principio corretti, superflui ai fini della decisione sul motivo addotto dal ricorrente.

96.

Ritengo pertanto che anche il secondo argomento invocato dal ricorrente nell’ambito del motivo di ricorso debba essere respinto, non sussistendo alcuna disparità di trattamento discriminatoria tra il ricorrente e i pensionati ex funzionari delle Comunità residenti in Belgio.

E — Sulla discriminazione rispetto ai pensionati residenti in uno degli Stati membri «poco cari»

1. Argomenti delle parti

97.

Il ricorrente riprende infine il quarto argomento fatto valere dinanzi al Tribunale per sostenere l’esistenza di una disparità di trattamento, argomento fondato sul vantaggio che sarebbe stato riconosciuto ai pensionati residenti in Stati membri «poco cari» applicando loro, con il nuovo sistema, un coefficiente correttore del 100%. In particolare, il Tribunale avrebbe errato ritenendo che il ricorrente non avesse interesse ad agire per contestare tale presunto vantaggio.

98.

Il ricorrente riconosce che la giurisprudenza è costante nel sostenere la necessità di un interesse per giustificare la ricevibilità di una censura. Ritiene tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale al punto 135 della sentenza impugnata, che, nel suo caso, l’interesse ad agire sussista. In particolare, l’interesse ad agire deriverebbe dal fatto che, ancora una volta, la situazione dei pensionati residenti in Stati «poco cari», comparata a quella del ricorrente, testimonierebbe l’esistenza di una disparità di trattamento di tipo discriminatorio.

99.

Peraltro, il ricorrente contesta anche l’argomentazione del Tribunale secondo la quale, dal momento che il sistema pensionistico degli ex funzionari delle Comunità non opera come un fondo pensione, ma è organizzato sulla base del principio di solidarietà, l’eventuale riduzione delle pensioni riconosciute agli ex funzionari residenti in Stati membri «poco cari» non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente. In particolare, egli sostiene che il risparmio così realizzato potrebbe consentire, ad esempio, di ritornare all’applicazione del «metodo capitale» (punto 78 del ricorso di impugnazione).

100.

In aggiunta, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe carente nella parte in cui ha sostenuto che la decisione del legislatore comunitario di applicare un coefficiente correttore del 100% ai pensionati residenti negli Stati membri «poco cari» non sarebbe manifestamente arbitraria o inadeguata (punto 136 della sentenza impugnata).

101.

La Commissione e il Consiglio ribadiscono innanzitutto la correttezza, a loro giudizio, della pronuncia di irricevibilità del motivo compiuta dal Tribunale. D’altra parte, secondo tali istituzioni sono esenti da qualunque critica anche le osservazioni svolte dal Tribunale relativamente all’ampio potere discrezionale di cui godrebbe in materia il legislatore comunitario, entro limiti che, nella fattispecie, non sarebbero stati superati.

102.

La Commissione sostiene peraltro che tale argomento avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile dal Tribunale anche in quanto proposto dal ricorrente per la prima volta soltanto in sede di replica nell’ambito del giudizio di primo grado (punto 71 del controricorso).

2. Valutazione

103.

Iniziando dall’appena citato rilievo della Commissione secondo il quale l’argomento in esame avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, ritengo che la posizione della Commissione non possa essere condivisa. Infatti, sebbene nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale il ricorrente non avesse specificamente indicato il raffronto con i pensionati residenti negli Stati membri «poco cari» nell’ambito del discorso relativo alla violazione del principio di parità di trattamento, è vero però che l’argomento in questione era contenuto, sia pure in forma embrionale, nella parte del ricorso in cui si contestavano sviamento di potere, violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione. In particolare, il punto 93 dell’atto introduttivo della causa dinanzi al Tribunale così recitava:

«Infine, sulla base dei vari principi ricordati, l’applicazione di tale norma sarebbe contraddittoria poiché essa attribuisce, per le pensioni, un coefficiente pari a 100 per le capitali e i paesi membri nei quali, tuttavia, il coefficiente è inferiore a 100, come è attualmente il caso, in particolare, per Atene, Budapest, Lisbona, Praga e Varsavia».

104.

Tenendo presente la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, nonostante il generale divieto di presentazione di motivi nuovi, è possibile presentare in corso di causa motivi che costituiscono l’ampliamento di un motivo precedentemente esposto, in modo esplicito o implicito, nell’atto introduttivo ( 25 ), ritengo che l’argomento che lamenta una disparità di trattamento rispetto ai pensionati residenti in Stati membri «poco cari» fosse ricevibile.

105.

Passo ora alla specifica critica mossa sul punto dal ricorrente alla sentenza impugnata. Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente affermato l’assenza di interesse ad agire.

106.

A tal fine, in particolare, il ricorrente contesta quanto il Tribunale ha affermato ai punti 133 e segg. della sentenza impugnata, laddove è stato affermato che il ricorrente non avrebbe in alcun modo dimostrato che l’eliminazione del beneficio concesso dal nuovo Statuto ai pensionati residenti negli Stati membri «poco cari» avrebbe potuto in qualche modo avvantaggiarlo.

107.

Non mi sembra che gli argomenti del ricorrente siano convincenti, in grado di mettere in discussione la correttezza del ragionamento del Tribunale.

108.

È infatti assolutamente pacifico, in giurisprudenza, che, al fine di poter contestare la legittimità di un atto comunitario, tanto in via diretta che di eccezione, è necessario che l’interesse ad agire si configuri quale possibile utilità pratica, per il ricorrente, dell’eventuale decisione di accoglimento delle sue censure ( 26 ).

109.

Ebbene, mi sembra chiaro che, qui, il solo oggetto dell’argomento avanzato dal ricorrente è il fatto che il legislatore abbia deciso di riconoscere ai pensionati residenti negli Stati membri «poco cari» l’applicazione immediata delle norme, contenute nel nuovo Statuto, relative all’abolizione dei coefficienti correttori per le pensioni. Viceversa, al ricorrente tale nuovo sistema (che sarebbe per lui particolarmente svantaggioso, come si è visto) non sarà mai applicato, dal momento che egli continuerà a godere dell’applicazione di un coefficiente correttore notevolmente superiore al 100%.

110.

Poiché è chiaro che un’eventuale riduzione delle pensioni pagate agli ex funzionari residenti in Stati membri «poco cari», la quale sarebbe la conseguenza della dichiarazione di illegittimità della citata decisione del legislatore, non porterebbe al ricorrente alcun evidente vantaggio, il ragionamento seguito dal Tribunale per dichiarare l’argomento irricevibile non mi sembra possa essere oggetto di critica.

111.

L’interesse ad agire del ricorrente, peraltro, sarebbe assente anche nel caso in cui si volesse interpretare la censura nel senso che la stessa sarebbe diretta, in generale, contro la decisione del legislatore di abolire i coefficienti correttori. Ciò in quanto, come si è visto, il ricorrente non è personalmente interessato da tale abolizione.

112.

Peraltro, il Tribunale ha comunque svolto una rapida analisi dell’argomento in questione pure sotto il profilo del merito, osservando che, anche in questo caso, non si può ritenere che il legislatore comunitario sia andato al di là del margine di discrezionalità che gli è riconosciuto. Anche tali osservazioni del Tribunale, per quanto succinte (essendo, del resto, elaborate in via meramente subordinata) mi sembrano immuni da ogni possibile critica.

113.

Il legislatore comunitario ha infatti ritenuto di applicare fin da subito, ai pensionati residenti negli Stati membri «poco cari», il meccanismo di calcolo delle pensioni che sarà generalizzato, in futuro, per tutti gli ex funzionari che avranno maturato il proprio diritto a pensione dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto. Peraltro, al fine di garantire la posizione di coloro che, come il ricorrente, risiedono in uno Stato membro «caro» e hanno maturato i propri diritti a pensione anteriormente al 1o maggio 2004, il legislatore ha previsto il mantenimento, a favore di costoro, di un coefficiente correttore (sia pure, come si è visto, calcolato in modo diverso). Non mi sembra si possa dire di essere in presenza di una manifesta violazione, da parte del legislatore, dei limiti del suo margine di discrezionalità.

114.

Ritengo di conseguenza che anche quest’ultimo argomento proposto dal ricorrente debba essere respinto.

VII — Sulle spese

115.

Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

116.

D’altra parte, il secondo comma del medesimo art. 122 prevede la possibilità che, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un’istituzione, le spese siano ripartite fra le parti nella misura richiesta dall’equità.

117.

Dal momento che il presente procedimento è il primo, dinanzi alla Corte, ad affrontare la questione della riforma del sistema pensionistico dei funzionari delle Comunità realizzata con il nuovo Statuto, e poiché taluni aspetti giuridici del nuovo regime possono in effetti apparire problematici, suggerisco alla Corte di disporre la compensazione delle spese.

VIII — Conclusioni

118.

Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare che:

«1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese».


( 1 ) Lingua originale: l’italiano.

( 2 ) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 31/2005, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni (GU 2005, L 8, pag. 1).

( 4 ) Sentenza impugnata, punti 99-109.

( 5 ) Ibidem, punti 110-115.

( 6 ) Ibidem, punti 116-130.

( 7 ) Sentenza impugnata, punti 131-139.

( 8 ) Cfr. punto 14 del ricorso di impugnazione.

( 9 ) In tal senso le conclusioni della controreplica della Commissione, nonché il punto 31 della stessa. Rilevo peraltro che, al punto 40 del medesimo atto, la Commissione afferma invece: «(…) La Corte dovrebbe pertanto annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui la stessa non ha dichiarato la prima e la terza parte del motivo irricevibili in quanto non proposte in sede di reclamo precontenzioso, e la quarta parte, inoltre, per essere stata fatta valere soltanto in sede di replica». D’altra parte, alla luce della posizione che intendo assumere in riferimento all’«impugnazione incidentale», non è necessario determinare se la Commissione abbia o meno chiesto l’annullamento, in via incidentale, della sentenza impugnata.

( 10 ) Punto 32 della controreplica della Commissione.

( 11 ) Sentenza della Corte 3 febbraio 1977, causa 91/76, de Lacroix/Corte di giustizia (Racc. pag. 225, punto 11).

( 12 ) V., ad esempio, sentenze della Corte 19 febbraio 1981, cause riunite 122/79 e 123/79, Schiavo/Consiglio (Racc. pag. 473, punto 22); 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione (Racc. pag. 1509, punto 13), e 4 febbraio 1987, causa 302/85, Pressler-Hoeft/Corte dei conti (Racc. pag. 513, punto 5).

( 13 ) Sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione (Racc. pag. II-143, punto 8). Tale orientamento è stato poi costantemente ribadito: v., ad esempio, sentenze del Tribunale 11 luglio 1991, causa T-19/90, von Hoessle/Corte dei conti (Racc. pag. II-615); 16 luglio 1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II-2145), e 11 settembre 2002, causa T-127/00, Nevin/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-149 e II-781).

( 14 ) V., ad esempio, sentenze Razzouk e Beydoun/Commissione, cit., punto 9, e 19 novembre 1998, causa C-316/97 P, Parlamento/Gaspari (Racc. pag. I-7597, punto 17).

( 15 ) Sentenze 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione (Racc. pag. 1555, punto 13); 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Racc. pag. 2181, punto 9); 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 27), e 10 marzo 1989, causa 126/87, Del Plato/Commissione (Racc. pag. 643, punto 12).

( 16 ) V., ad esempio, sentenza 14 marzo 1989, causa 133/88, Casto Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 13).

( 17 ) Sentenza 16 maggio 2006, causa C-68/05 P (Racc. pag. I-10367, punti 95-98). V. anche le relative conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl, presentate il 16 maggio 2006 (in particolare i paragrafi 89-103).

( 18 ) Sentenza Casto Del Amo Martinez/Parlamento, cit., punto 13.

( 19 ) Su tale diritto v., ad esempio, sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet (Racc. pag. I-2271, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

( 20 ) Sentenza impugnata, punto 100.

( 21 ) Come è noto, tale principio si è cristallizzato nella formula secondo cui esso impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. V., ad esempio, sentenze della Corte 23 ottobre 2007, causa C-273/04, Polonia/Consiglio (Racc. pag. I-8925, punto 86); 30 marzo 2006, cause riunite C-87/03 e C-100/03, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-2915, punto 48); 17 ottobre 1995, causa C-44/94, Fishermen’s Organisations e a., Racc. pag. I-3115, punto 46), etc. Per il settore del pubblico impiego comunitario v., ad esempio, sentenza della Corte 11 luglio 1985, causa 119/83, Appelbaum/Commissione (Racc. pag. 2423), nonché sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia (Racc. pag. II-53, punto 68).

( 22 ) La traduzione di questo passaggio, come di tutti gli altri punti della sentenza impugnata, non è ufficiale.

( 23 ) Sentenza del Tribunale 26 febbraio 2003, causa T-184/00 (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-297), confermata con ordinanza della Corte 29 aprile 2004, causa C-187/03 P.

( 24 ) Ordinanza della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, Di Muro/Consiglio e Comitato economico e sociale (Racc. pag. 3933, punto 10); v. anche sentenze del Tribunale 14 aprile 2005, causa T-141/03, Sniace (Racc. pag. II-1197, punto 22); 18 febbraio 1993, causa T-45/91, McAvoy/Parlamento (Racc. pag. II-83, punto 22), e 28 marzo 2001, causa T-144/99, Istituto dei mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei brevetti/Commissione (Racc. pag. II-1087, punti 29-35). In quest’ultima decisione, peraltro, il Tribunale sembra considerare la condizione dell’interesse ad agire un requisito alla stregua di quelli previsti dall’art. 230 CE.

( 25 ) V., ad esempio, sentenze 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Racc. pag. 17565, punto 9); 13 novembre 2001, causa C-430/00 P, Anton Dürbeck GmbH/Commissione (Racc. pag. I-8547, punto 17), e 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon Inc./UAMI (Racc. pag. I-3569, punti 38-40).

( 26 ) V., ad esempio, sentenze della Corte 15 marzo 1973, causa 37/72, Marcato/Commissione (Racc. pag. 361, punto 7); 16 dicembre 1976, causa 124/75, Perinciolo/Consiglio (Racc. pag. 1953, punto 26), e 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio (Racc. pag. 2105, punto 14). Come intuibile, negli anni più recenti sono stati soprattutto il Tribunale di primo grado e, poi, anche il Tribunale della funzione pubblica ad occuparsi della sussistenza o meno di un interesse ad agire, mentre la Corte ha affermato l’esistenza di un criterio analogo per valutare la ricevibilità di impugnazioni di decisioni del Tribunale (v., ad esempio, sentenze 19 ottobre1995, causa C-19/93 P, Rendo/Commissione, Racc. pag. I-3319, punto 13; 13 luglio 2000, causa C-174/99 P, Parlamento/Richard, Racc. pag. I-6189, punto 33, e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 21; ordinanza 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke GMBH/Commissione, Racc. pag. I-727, punto 18).