15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/17


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 5 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA/Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA

(Causa C-386/07) (1)

(Regolamento di procedura - Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3 - Regole comunitarie in materia di concorrenza - Regimi nazionali relativi alla tariffa degli onorari di avvocato - Determinazione dei minimi tariffari - Irricevibilità parziale - Questioni la cui risposta può essere desunta dalla giurisprudenza della Corte)

(2008/C 209/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA

Convenute: Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA

Con l'intervento di: Azienda Sanitaria locale ULSS n. 15 (Alta Padovana, Regione Veneto)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli artt. 10 e 81, n. 1, CE nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) — Fissazione, da parte di un ordine professionale nazionale, di tariffe obbligatorie per le prestazioni d'avvocato, soggette ad approvazione ministeriale — Normativa nazionale che vieta ai giudici di derogare, in sede di liquidazione delle spese processuali, agli onorari minimi fissati

Dispositivo

1)

Gli artt. 10 CE e 81 CE non ostano a una normativa nazionale che vieta in linea di principio di derogare ai minimi tariffari approvati mediante decreto ministeriale, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense, quale il Consiglio Nazionale Forense, e che vieta parimenti al giudice, quando si pronuncia sull'entità delle spese da porre a carico della parte soccombente in favore dell'altra parte, di derogare a tali minimi.

2)

La terza questione sollevata dal Consiglio di Stato, con decisione 13 gennaio 2006, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.