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19.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/6 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 14 maggio 2008 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio)) — Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)/Stato belga
(Cause riunite C-231/07 e C-232/07) (1)
(Regolamenti di procedura - Art. 104, n. 3, primo comma - Sesta direttiva IVA - Art. 13, lett. B, punto d), n. 3 - Esenzioni - Nozioni di «deposito di fondi» e di «pagamenti»)
(2008/C 183/11)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles (Belgio)
Parti
Ricorrenti: Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)
Convenuto: Stato belga
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 13, lett. B, punto d), n. 3, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni riguardanti le operazioni, inclusa la negoziazione, riguardanti i depositi di fondi e i pagamenti — Scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste in denaro — Prestazioni dei ricevitori incaricati di raccogliere le scommesse, per conto di un mandante, e di pagare le eventuali vincite agli scommettitori — Accertamento della possibilità di beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 13, lett. B, punto d), n. 3
Dispositivo
L'espressione: «operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi [e] ai pagamenti», utilizzata dall'art. 13, lett. B, punto d), n. 3, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che non riguarda la prestazione di servizi resi da un mandatario che agisce per conto di un mandante e che esercita un'attività di accettazione di scommesse su corse di cavalli e altri avvenimenti sportivi, consistenti nel fatto che il mandatario accetta le scommesse a nome del mandante, registra le scommesse, conferma al cliente, mediante l'emissione di un biglietto, che la scommessa è conclusa, raccoglie i fondi, paga le vincite, si assume da solo la responsabilità nei confronti del mandante della gestione dei fondi raccolti, nonché dei furti e/o delle perdite di denaro, e percepisce da parte del mandante una retribuzione sotto forma di commissione a remunerazione della sua attività.
(1) GU C 170 del 21 luglio 2007.