31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1o giugno 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Spagna) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07)

(Cause riunite C-570/07 e C-571/07) (1)

(Art. 49 TFUE - Direttiva 2005/36/CE - Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Farmacie - Vicinanza - Approvvigionamento della popolazione in medicinali - Licenze - Ripartizione territoriale delle farmacie - Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica - Distanza minima tra le farmacie - Candidati che hanno svolto attività professionale su una parte del territorio nazionale - Priorità - Discriminazione)

2010/C 209/03

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Parti

Ricorrenti: José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez

Convenuti: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07)

con l’intervento di: Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (C-570/07), Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (C-570/07), Celso Fernández Gómez (C-571/07), Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacias, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Interpretazione dell’art. 43 CE — Normativa che stabilisce a quali condizioni è possibile aprire nuove farmacie

Dispositivo

1)

L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, che pone limiti al rilascio delle licenze per l’apertura di nuove farmacie prevedendo che:

in ciascuna zona farmaceutica possa essere aperta, in linea di principio, una sola farmacia ogni 2 800 abitanti;

un’ulteriore farmacia possa essere aperta solo quando tale soglia è superata e comunque per moduli superiori a 2 000 abitanti, e

ogni farmacia debba rispettare una distanza minima dalle farmacie già esistenti che, per regola generale, è di 250 metri.

L’art. 49 TFUE osta, tuttavia, a una normativa nazionale siffatta se le regole di base di 2 800 abitanti o di 250 metri impediscono, nelle zone geografiche con caratteristiche demografiche particolari, l’apertura di un numero di farmacie sufficiente per assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.

2)

L’art. 49 TFUE, in combinato disposto con l’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico, e con l’art. 45, n. 2, lett. e) e g), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, deve essere interpretato nel senso che osta a criteri di selezione dei titolari di nuove farmacie come quelli enunciati ai punti 6 e 7, lett. c), dell’allegato al decreto 19 luglio 2001, 72/2001, sull’apertura e sull’esercizio di farmacie e dispensari nel Principato delle Asturie (Decreto 72/2001 regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias).


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.