18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 90/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre

(Causa C-552/07) (1)

(Direttiva 2001/18/CE - Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati - Sito dell’emissione - Riservatezza)

2009/C 90/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Commune de Sausheim

Convenuto: Pierre Azelvandre

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione dell’art. 19 della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), e dell’art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/04/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41, pag. 26) — Nozione di “sito dell'emissione” di organismi geneticamente modificati (OGM) — Sul se l’emissione riguardi solo una precisa particella catastale o un’area geografica più ampia (comune, cantone, dipartimento) — Nel primo caso, sul se sia possibile rifiutare la comunicazione dei riferimenti catastali della particella in questione per motivi attinenti alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza delle persone e dei beni

Dispositivo

1)

Il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6-8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.

2)

Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.