21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/20


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-517/07) (1)

(Direttiva 92/81/CEE - Diritti di accisa sugli oli minerali - Artt. 2, nn. 2 e 3, nonché 8, n. 1, lett. a) - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Art. 2, nn. 2-4, lett. b) - Ambito di applicazione - Additivi per carburante aventi la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, ma che non vengono usati come carburante - Regime nazionale di tassazione)

(2009/C 44/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Afton Chemical Limited

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), degli artt. 2, n. 3, e 4, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CEE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Oli minerali aggiunti ai carburanti per fini diversi dall'alimentazione del veicolo ma non destinati ad essere messi in vendita o utilizzati come carburanti — Tassazione come carburante?

Dispositivo

Gli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, e l'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 2004, devono essere interpretati nel senso che additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, che hanno la qualità di «oli minerali» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della prima di queste direttive o di «prodotti energetici» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della seconda di queste, ma che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, devono essere assoggettati al regime di tassazione previsto dalle citate direttive.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.