21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — causa promossa da Compañía Española de Comercialización de Aceite SA
(Causa C-505/07) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi - Regolamento n. 136/66/CEE - Art. 12 bis - Ammasso di olio d’oliva senza finanziamento comunitario - Competenze delle autorità nazionali in materia di concorrenza)
2009/C 282/07
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Compañía Española de Comercialización de Aceite SA
Con l’intervento di: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), Administración del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal supremo — Interpretazione dell'art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 172, pag. 3025), come modificato dal regolamento 1638/98, (GU L 210, pag. 32), dal regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 952, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 142, pag. 30) e dal regolamento [del Consiglio 4 aprile 1962,] n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 30, pag. 993) — Nozione di «organismo autorizzato» — Nozione di associazione di produttori e di loro unioni — Stoccaggio
Dispositivo
1) |
Una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientra nella nozione di organismo di cui all’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che può essere autorizzato a concludere un contratto di ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest’ultimo previste. |
2) |
Il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, devono essere in possesso, può essere ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, a condizione che dette autorità dispongano dei mezzi concreti per poter verificare l’idoneità dell’organismo richiedente ad effettuare l’ammasso privato dell’olio d’oliva nel rispetto dei requisiti di legge. |
3) |
L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, non osta ad un meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva, concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione. |
4) |
Le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione delle Comunità europee o dal creare il rischio di un tale contrasto. |