13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 gennaio 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État — Belgio) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 e C-472/07), Bayer SA (C-471/07 e C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 e C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 e C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, già Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge

(Cause riunite C-471/07 e C-472/07) (1)

(Direttiva 89/105/CEE - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano - Art. 4, n. 1 - Effetto diretto - Blocco dei prezzi)

2010/C 63/03

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 e C-472/07), Bayer SA (C-471/07 e C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 e C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 e C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, già Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)

Convenuto: État belge

con l’intervento di: Sanofi-Aventis Belgium SA (C-471/07),

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Belgio) — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) — Blocco del prezzo dei medicinali imposto dalle autorità competenti di uno Stato membro — Portata dell’obbligo, incombente a quest’ultimo, di verificare, almeno una volta l’anno, se le condizioni «macroeconomiche» giustifichino il mantenimento di tale blocco — Verifica limitata al solo esame del controllo della spesa sanitaria o necessità di prendere in considerazione gli effetti macroeconomici del blocco dei prezzi sull’industria farmaceutica

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri stabilire, nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva, nonché dei requisiti previsti da detta disposizione, i criteri sulla base dei quali occorre effettuare la verifica delle condizioni macroeconomiche menzionata in tale disposizione, purché tali criteri siano fondati su elementi obiettivi e verificabili.

2)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, dal punto di vista del suo contenuto, esso non è sufficientemente preciso perché un singolo possa farlo valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro.

3)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può adottare, 18 mesi dopo che è stata posta fine a una misura di blocco generalizzato dei prezzi dei medicinali rimborsabili durato otto anni, una nuova misura di blocco dei prezzi dei medicinali senza procedere alla verifica delle condizioni macroeconomiche prevista da tale disposizione.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.