20.6.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Austria) — Veli Elshani/Hauptzollamt Linz

(Causa C-459/07) (1)

(Codice doganale comunitario - Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) - Nascita dell’obbligazione doganale - Introduzione irregolare di merci - Sequestro con confisca - Estinzione dell’obbligazione doganale - Momento in cui deve intervenire il sequestro)

2009/C 141/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parti

Ricorrente: Veli Elshani

Convenuto: Hauptzollamt Linz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Interpretazione degli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario — Estinzione dell’obbligazione doganale connessa al sequestro delle merci al momento della loro introduzione irregolare — Sequestro di merci nello Stato membro di destinazione — Sottrazione delle merci — Momento dell’estinzione del debito

Dispositivo

1)

Gli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, devono essere interpretati nel senso che, per determinare l’estinzione dell’obbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità europea deve intervenire prima che le merci in questione superino il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio.

2)

Non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.