7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerscher Verwaltungsgerichtshof — Germania) — M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg
(Causa C-383/07) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 258/97 - Art. 1, nn. 1-3 - Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari)
(2009/C 55/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerscher Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: M-K Europa GmbH & Co. KG
Convenuta: Stadt Regensburg
Con l'intervento di: Landesanwaltschaft Bayern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. d) ed e), e 3 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 pag. 1) — Novità di un alimento immesso sul mercato in una zona geograficamente limitata della Comunità (San Marino) poco tempo prima dell'entrata in vigore del regolamento, qualora l'alimento sia prodotto a partire da ingredienti il cui utilizzo abituale per il consumo umano sia contestato ovvero possa essere dimostrato solo per un paese terzo (Giappone) — Obbligo di sottoporre un alimento a un controllo
Dispositivo
1) |
La circostanza che un prodotto alimentare sia stato importato a San Marino prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, non è rilevante al fine di valutare se detto prodotto soddisfi la condizione relativa al consumo umano in misura significativa all'interno della Comunità europea, ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento. |
2) |
La circostanza che tutti gli elementi di un prodotto alimentare, presi separatamente, soddisfino la condizione prevista dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 258/97 o presentino un carattere innocuo non può ritenersi sufficiente per escludere l'applicazione di tale regolamento al prodotto alimentare elaborato. Al fine di decidere se quest'ultimo debba essere qualificato come alimento nuovo ai sensi del regolamento n. 258/97, l'autorità nazionale competente deve pronunciarsi caso per caso, tenendo conto dell'insieme delle caratteristiche del prodotto alimentare nonché del processo di produzione. |
3) |
Il fatto che tutte le alghe facenti parte della composizione di un prodotto alimentare, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 258/97, soddisfino la condizione relativa al consumo umano in misura significativa all'interno della Comunità europea, ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento, non è sufficiente ad escluderne l'applicazione a detto prodotto. |
4) |
L'esperienza sull'innocuità di un prodotto alimentare acquisita esclusivamente al di fuori dell'Europa non è sufficiente per dichiarare che esso rientra nella categoria dei prodotti alimentari «che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato», ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. e), del regolamento n. 258/97. |
5) |
L'imprenditore non ha l'onere di avviare la procedura prevista dall'art. 13 del regolamento n. 258/97. |