18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 90/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV

(Causa C-376/07) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito - Voce 8471 - Voce 8528 - Regolamento (CE) n. 754/2004)

2009/C 90/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Kamino International Logistics BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’allegato I del regolamento CE della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l’allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) — Monitor a colori idoneo a trasmettere segnali provenienti da una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, come pure da altre fonti — Classificazione sotto la voce 8471 della NC — Applicabilità e validità del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 118, pag. 32)

Dispositivo

1)

Monitor come quelli di cui alla causa principale non sono esclusi dalla classificazione alla sottovoce 8471 60 90, in quanto unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema automatico di trattamento dell’informazione ai sensi della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, per il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quanto da altre fonti.

2)

Per determinare se monitor come quelli di cui alla causa principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, le autorità nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato instaurato dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986, in particolare ai punti 1-5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.

3)

Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non si applica ai fini della classificazione doganale dei monitor di cui alla causa principale.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.