10.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financien/Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV

(Causa C-375/07) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Validità di un regolamento di classificazione - Interpretazione dell'allegato del regolamento (CE) n. 1196/97 - Artt. 220 e 239 del codice doganale - Artt. 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Fogli essiccati composti di farina di riso, sale e acqua - Classificazione doganale - Recupero di dazi all'importazione - Procedura di sgravio - Errore riconoscibile delle autorità doganali - Negligenza manifesta dell'importatore)

(2009/C 6/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financien

Convenuta: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'allegato del regolamento CE della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag. 13), dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) come modificato con regolamento CE della Commissione 29 luglio 1998 n. 167 (GU L 212, pag. 18) e dell'art. 871, n. 1 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Foglie essiccate composte di farina di riso, sale e acqua — Classificazione doganale sotto la voce 1905 della NC — Recupero a posteriori dei dazi doganali — Errore delle autorità doganali che non ha potuto essere «ragionevolmente rilevato dal debitore d'imposta» — Obbligo di adire la Commissione

Dispositivo

1)

I fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico, rientrano nella sottovoce 1905 90 20 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 agosto 1997, n. 1624.

2)

L'esame della questione sollevata non ha posto in luce alcun elemento di natura tale da inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

3)

Qualora una domanda di sgravio ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, sia stata sottoposta da uno Stato membro al vaglio della Commissione e questa abbia già emesso una decisione contenente valutazioni di diritto e di fatto in un determinato caso di operazioni di importazione, in forza dell'art. 249 CE tali valutazioni vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario della decisione, compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare il medesimo caso rispetto all'art. 220 del predetto regolamento.

Se, nel termine previsto dall'art. 230, quinto comma, CE, l'importatore ha proposto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee che statuisce sulla domanda di sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'art. 239 del predetto regolamento, spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento fino all'emanazione di una decisione definitiva su detto ricorso di annullamento o provvedere esso stesso a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per una valutazione di validità.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.