1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Landessozialgericht — Germania) — Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft

(Causa C-350/07) (1)

(Concorrenza - Artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE - Iscrizione obbligatoria ad un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Nozione di “impresa” - Abuso di posizione dominante - Libera prestazione dei servizi - Artt. 49 CE e 50 CE - Restrizione - Giustificazione - Rischio di un grave pregiudizio per l’equilibrio economico del sistema previdenziale)

2009/C 102/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sächsisches Landessozialgericht

Parti

Ricorrente: Kattner Stahlbau GmbH

Convenuto: Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sächsisches Landessozialgericht — Interpretazione degli artt. 81 CE e 82 CE e di altre disposizioni di diritto comunitario — Normativa nazionale che stabilisce un regime di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, composto da varie associazioni di categoria per la tutela contro gli incidenti sul lavoro («Berufsgenossenschaft») e che prevede per le imprese l’iscrizione obbligatoria all'associazione competente per territorio e per categoria — Qualifica di «impresa», ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, di tali associazioni per la tutela contro gli incidenti sul lavoro dotate del potere di fissare autonomamente l'importo dei contributi, senza che la normativa nazionale preveda un tetto massimo

Dispositivo

1)

Gli artt. 81 CE e 82 CE devono essere interpretati nel senso che un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto della causa principale, cui le imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati sono obbligate ad iscriversi a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non costituisce un’impresa ai sensi di tali disposizioni, bensì adempie ad una funzione di carattere esclusivamente sociale, in quanto un siffatto organismo opera nell’ambito di un regime attuativo del principio di solidarietà ed è soggetto al controllo dello Stato, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Gli artt. 49 CE e 50 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone alle imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati l’obbligo d’iscrizione ad un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto della causa principale, a condizione che tale regime non vada al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario di un settore della previdenza sociale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.