21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/14 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Lyon — Francia) — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne
(Causa C-333/07) (1)
(Aiuti di Stato - Regime di aiuti a favore di emittenti radiofoniche locali - Finanziamento mediante una tassa parafiscale sulle intermediazioni sulla pubblicità - Decisione favorevole della Commissione al termine della fase preliminare dell'esame ex art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) - Aiuti compatibili con il mercato comune - Art. 92, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) - Contestazione della legittimità della decisione - Obbligo di motivazione - Valutazione dei fatti - Compatibilità con il Trattato CE della tassa parafiscale)
(2009/C 44/22)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative d'appel de Lyon
Parti
Ricorrente: Regie Networks
Convenuta: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour adminstrative d'appel de Lyon — Validità della decisione della Commissione 10 novembre 1997, n. N 679/97, con la quale la detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alle modifiche apportate al regime di aiuti alla diffusione radiofonica istituito dal decreto 30 settembre 1992, n. 92-1053 (JORF n. 228 del 1o ottobre 1992) (SG(97) D/9265) — Tassa parafiscale sulla pubblicità diffusa con mezzi radiotelevisivi a destinazione del territorio francese, il cui gettito è destinato ad un fondo di sostegno alla diffusione radiofonica — Regime di aiuto di cui beneficiano soltanto le imprese nazionali — Eventuale applicabilità a tale regime, ed alla tassa che lo alimenta, della deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. c), CE
Dispositivo
La decisione della Commissione delle Comunità europee 10 novembre 1997 di non sollevare obiezioni sulla modifica di un regime di aiuti a favore delle emittenti radiofoniche locali (aiuto di Stato n. N 679/97 — Francia) è invalida.
Si devono sospendere gli effetti della constatazione d'invalidità della suddetta decisione della Commissione delle Comunità europee 10 novembre 1997 fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 88 CE. I citati effetti sono mantenuti in vigore per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE. Sono eccettuate da tale limitazione temporale degli effetti della presente sentenza le sole imprese che hanno proposto prima della data della sua pronuncia un ricorso giurisdizionale o un reclamo equivalente in relazione alla riscossione della tassa parafiscale sulla pubblicità radiotelevisiva, istituita dall'art. 1 del decreto 29 dicembre 1997, n. 97-1263, relativo all'introduzione di una tassa parafiscale a favore del fondo di sostegno alla diffusione radiofonica.