10.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Coditel Brabant SPRL/Commune d'Uccle, Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-324/07) (1)

(Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Concessioni di servizi pubblici - Concessione relativa alla gestione di una rete comunale di teledistribuzione - Assegnazione da parte di un comune ad una società cooperativa intercomunale - Obbligo di trasparenza - Presupposti - Esercizio, da parte dell'autorità concedente sull'ente concessionario, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi)

(2009/C 6/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Coditel Brabant SPRL

Convenute: Commune d'Uccle, Région de Bruxelles-Capitale

Alla presenza di: Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato (Belgio) — Interpretazione dei principi fondamentali del diritto comunitario primario (principi di non discriminazione e di trasparenza) nonché delle eccezioni a tali principi nel settore delle concessioni di pubblico servizio — Concessione per la gestione di una rete comunale di teledistribuzione — Necessità di fare appello alla concorrenza fatti salvi i casi in cui l'autorità concedente esercita, sul concessionario, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e/o il concessionario realizzi la parte essenziale della sua attività assieme all'autorità che la detiene

Dispositivo

1)

Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità nonché l'obbligo di trasparenza che ne discende non ostano a che un'autorità pubblica assegni, senza bandire una gara d'appalto, una concessione di servizi pubblici a una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, dal momento che dette autorità pubbliche esercitano su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società in parola svolge la parte essenziale della sua attività con dette autorità pubbliche.

2)

Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio dei fatti rispetto al margine di autonomia di cui fruisce la società in causa, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statutari di detta società composti di rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controllo esercitato su tali decisioni dalle autorità pubbliche in parola può essere considerato tale da consentire loro di esercitare sulla società di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi.

3)

Qualora un'autorità pubblica si associ ad una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest'ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.