19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Paris — Francia) — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Causa C-312/07) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Videocamere - Note esplicative - Regime giuridico)

(2008/C 183/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Paris

Parti

Ricorrente: JVC France SAS

Convenuta: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d'instance de Paris — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione applicabile ai fatti controversi nella causa principale — Sottovoci 8525 40 91 (videocamere che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera) e 8525 40 99 (altri) — Classificazione di videocamere che, al momento della loro importazione non possono registrare segnali audio/video esterni (DV OUT), ma la cui interfaccia video può essere ulteriormente attivata con l'ausilio di un software o di uno sbrogliatore (DV IN & OUT) senza che il fabbricante e il venditore abbiano segnalato o incoraggiato tale possibilità — Possibilità di operare una modifica della prassi comunitaria di classificazione tariffaria mediante modifiche successive e retroattive delle note esplicative della nomenclatura combinata piuttosto che mediante l'adozione di un regolamento di classificazione tariffaria applicabile solo per il futuro

Dispositivo

1)

Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261; (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204; (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, e (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, solo se la funzione di registrazione delle immagini e dei suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati sia attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante un'agevole manipolazione dell'apparecchio anche da parte di un utente che non disponga di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell'ipotesi di un'attivazione successiva, è parimenti necessario, da un lato, che, in seguito all'attivazione, la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello di un'altra videocamera in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati sia attiva all'atto dello sdoganamento e, dall'altro, che essa abbia un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all'atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se essi siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura combinata.

2)

Le note esplicative della detta nomenclatura combinata relative alla sottovoce 8525 40 99, pubblicate il 6 luglio 2001 e il 23 ottobre 2002, hanno carattere interpretativo e non sono giuridicamente vincolanti. Esse sono conformi al testo della nomenclatura combinata e non ne modificano la portata. Ne consegue che l'adozione di un nuovo regolamento di classificazione non era necessaria.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.