30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-311/07) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 89/105/CEE - Inclusione delle specialità medicinali per uso umano nel campo di applicazione dei regimi nazionali di assicurazione malattia - Articolo 6, punto 1 - Elenco delle specialità medicinali coperte dal sistema nazionale di assicurazione malattia che istituisce tre categorie distinte dal punto di vista delle condizioni di rimborso - Termine per l'adozione di una decisione su una domanda di iscrizione di un medicinale nelle categorie di tale elenco che offrono le condizioni di rimborso più favorevoli)

(2008/C 223/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8) — Normativa nazionale in materia di previdenza sociale che istituisce un elenco di specialità medicinali coperti dal regime di assicurazione malattia, contenente tre categorie di specialità medicinali che si distinguono dal punto di vista delle condizioni di rimborso — Mancata fissazione di un termine corrispondente a quello previsto dall'art. 6, n. 1, della direttiva 89/105/CEE, per le decisioni di ammissione dei medicinali nelle categorie più favorevoli

Dispositivo

1)

Non avendo previsto alcun termine conforme all'art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, per l'adozione delle decisioni sulle domande di inclusione di medicinali nella categoria gialla o verde dell'elenco di medicinali rimborsabili, previsto dalla legge generale sull'assicurazione sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), quale modificata dalla legge del 2003 recante modifica dell'assicurazione sociale (Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2003), la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi incombentile in virtù di tale disposizione.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.