1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

(Causa C-303/07) (1)

(Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Imposta sulle società - Distribuzione di dividendi - Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva - Esenzione dei dividendi versati a società residenti)

2009/C 180/07

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 43, 48, 56 e 58 CE e dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti ad una società madre stabilita in un altro Stato membro, ma esenzione per i dividendi distribuiti ad una società madre stabilita sul territorio nazionale — Soggetto passivo non contemplato nella direttiva società madri-figlie — Convenzione fiscale — Ostacolo alle libertà fondamentali — Situazione comparabile

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la quale esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente nel detto Stato ad una società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggetti a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante del tipo società di investimento a capitale variabile (SICAV) residente in un altro Stato membro, che riveste una forma giuridica sconosciuta nell’ordinamento giuridico del primo Stato e non è menzionata sull’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, e che è altresì esente dall’imposta sul reddito in applicazione della normativa dell’altro Stato membro.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.