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30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH
(Causa C-301/07) (1)
(Marchi - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 9, n. 1, lett. c) - Marchio che gode di notorietà nella Comunità - Ambito geografico della notorietà)
2010/C 24/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: PAGO International GmbH
Convenuta: Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) — Diritti del titolare di un marchio che gode di notorietà nella Comunità — Marchio noto unicamente in uno Stato membro — Tutela del marchio in tutta la Comunità o unicamente in uno Stato membro
Dispositivo
L’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, per godere della protezione prevista da detta disposizione, un marchio comunitario deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità europea, e che, tenuto conto delle circostanze della causa principale, il territorio dello Stato membro in questione può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità.