22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 settembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs/Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

(Causa C-288/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 4, n. 5 - Attività svolte da un ente di diritto pubblico - Gestione di parcheggi a pagamento - Distorsioni di concorrenza - Significato delle espressioni «provocherebbe» e «di una certa importanza»)

(2008/C 301/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuti: Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales ) — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Attività o operazioni svolte da un organismo di diritto pubblico in veste di pubblica autorità — Parcheggi a pagamento siti al di fuori della pubblica via — Non assoggettamento che conduce a distorsioni di concorrenza — Nozione di «distorsioni di concorrenza» — Criteri di valutazione

Dispositivo

1)

L'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che le distorsioni di concorrenza di una certa importanza che sarebbero provocate dal non assoggettamento degli enti di diritto pubblico operanti in quanto autorità pubbliche devono essere valutate con riferimento all'attività in questione, in quanto tale, senza che tale valutazione abbia per oggetto un mercato locale in particolare.

2)

Il termine «provocherebbe», ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, dev'essere interpretato nel senso che prende in considerazione non soltanto la concorrenza attuale, ma anche la concorrenza potenziale, purché la possibilità per un operatore privato di entrare sul mercato rilevante sia effettiva, e non meramente ipotetica.

3)

L'espressione «di una certa importanza», ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, dev'essere intesa nel senso che le distorsioni di concorrenza attuali o potenziali devono essere più che trascurabili.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.