21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/6


Sentenza della Corte (Dodicesima Sezione) 29 gennaio 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co

(Cause riunite da C-278/07 a C-280/07) (1)

(Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Art. 3 - Recupero di una restituzione all'esportazione - Determinazione del termine di prescrizione - Irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 - Norma sulla prescrizione rientrante nel diritto civile generale di uno Stato membro)

(2009/C 69/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Convenuti: Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. (C-278/07), Vion Trading GmbH (C-279/07), Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-280/07)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, e dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Determinazione del termine di prescrizione applicabile alle irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 e comportanti il recupero di una restituzione all'esportazione

Dispositivo

1)

Il termine di prescrizione previsto all'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è applicabile alle misure amministrative quali il recupero di una restituzione all'esportazione indebitamente percepita dall'esportatore in ragione di irregolaritá commesse da quest'ultimo.

2)

In situazioni come quelle di cui alle cause principali, il termine di prescrizione previsto all'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95:

si applica ad irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;

comincia a decorrere dalla data della commissione dell'irregolarità in oggetto.

3)

I termini di prescrizione più lunghi che ai sensi dell'art. 3, n. 3 del regolamento n. 2988/95 gli Stati membri mantengono la facoltà di applicare possono risultare da disposizioni di diritto comune precedenti la data di adozione di tale regolamento.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.