21.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 69/6 |
Sentenza della Corte (Dodicesima Sezione) 29 gennaio 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co
(Cause riunite da C-278/07 a C-280/07) (1)
(Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Art. 3 - Recupero di una restituzione all'esportazione - Determinazione del termine di prescrizione - Irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 - Norma sulla prescrizione rientrante nel diritto civile generale di uno Stato membro)
(2009/C 69/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Convenuti: Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. (C-278/07), Vion Trading GmbH (C-279/07), Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-280/07)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, e dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Determinazione del termine di prescrizione applicabile alle irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 e comportanti il recupero di una restituzione all'esportazione
Dispositivo
1) |
Il termine di prescrizione previsto all'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è applicabile alle misure amministrative quali il recupero di una restituzione all'esportazione indebitamente percepita dall'esportatore in ragione di irregolaritá commesse da quest'ultimo. |
2) |
In situazioni come quelle di cui alle cause principali, il termine di prescrizione previsto all'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95:
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3) |
I termini di prescrizione più lunghi che ai sensi dell'art. 3, n. 3 del regolamento n. 2988/95 gli Stati membri mantengono la facoltà di applicare possono risultare da disposizioni di diritto comune precedenti la data di adozione di tale regolamento. |