10.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-227/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) - Artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, primo comma - Trasposizione non corretta)

(2009/C 6/09)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Ośniecka-Tamecka, T. Nowakowski e M. Dowgielewicz, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Non corretta trasposizione degli artt. 4, n. 1 e 5, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7) — Normativa nazionale sulle telecomunicazioni che mediante una disposizione generale di legge fa obbligo agli operatori di reti pubbliche di telecomunicazione di negoziare in buona fede i contratti di accesso e prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione possa, se le parti non pervengono ad un accordo e su domanda di una di queste, emettere una decisione sostitutiva del contratto tra le parti

Dispositivo

1)

Non avendo correttamente trasposto l'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Polonia sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.