10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-227/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) - Artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, primo comma - Trasposizione non corretta)
(2009/C 6/09)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Ośniecka-Tamecka, T. Nowakowski e M. Dowgielewicz, agenti)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Non corretta trasposizione degli artt. 4, n. 1 e 5, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7) — Normativa nazionale sulle telecomunicazioni che mediante una disposizione generale di legge fa obbligo agli operatori di reti pubbliche di telecomunicazione di negoziare in buona fede i contratti di accesso e prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione possa, se le parti non pervengono ad un accordo e su domanda di una di queste, emettere una decisione sostitutiva del contratto tra le parti
Dispositivo
1) |
Non avendo correttamente trasposto l'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Polonia sopportano ciascuna le proprie spese. |