15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW/Belgische Staat

(Causa C-219/07) (1)

(Art. 30 CE - Regolamento (CE) n. 338/97 - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche - Divieto di detenzione dei mammiferi di talune specie menzionate da tale regolamento o da questo non disciplinate - Detenzione autorizzata in altri Stati membri)

(2008/C 209/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State (Belgio)

Parti

Ricorrente: Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State (Belgio) — Interpretazione dell'art. 30 CE del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie e della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede un elenco delle specie che possono essere detenute nello Stato membro interessato, avente ad effetto di escludere la detenzione delle specie menzionate negli allegati B, C o D del regolamento nonché quelle non disciplinate dal regolamento stesso — Detenzione autorizzati da altri Stati membri in cui vige una normativa conforme al regolamento

Dispositivo

Gli artt. 28 CE e 30 CE, di per sé o in combinato disposto con il regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, non ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale, ai sensi della quale il divieto d'importazione, detenzione e commercio di mammiferi appartenenti a specie diverse da quelle espressamente menzionate in tale normativa si applica a specie di mammiferi non comprese nell'allegato A di detto regolamento se la tutela o il rispetto degli interessi e delle esigenze menzionati ai punti 27-29 della presente sentenza non possono essere realizzati in modo altrettanto efficace per mezzo di misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

Spetta al giudice del rinvio verificare:

se la stesura e le ulteriori modifiche dell'elenco nazionale delle specie di mammiferi di cui è autorizzata la detenzione si basino su criteri oggettivi e non discriminatori;

se un procedimento inteso a consentire agli interessati di ottenere l'iscrizione di specie di mammiferi in detto elenco sia previsto, sia facilmente accessibile, possa concludersi entro termini ragionevoli e se, in caso di diniego dell'iscrizione, che deve essere motivato, questo sia impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale;

se le domande volte ad ottenere l'iscrizione di una specie di mammiferi in detto elenco o a beneficiare di una deroga individuale per la detenzione di esemplari di specie in esso non figuranti possano essere respinte dalle autorità amministrative competenti solo se la detenzione di esemplari delle specie di cui si tratta presenti un rischio reale per la tutela degli interessi e delle esigenze di cui sopra, e

se le condizioni stabilite per la detenzione di esemplari di specie di mammiferi non menzionate in questo stesso elenco, come quelle di cui all'art. 3 bis, paragrafo 2, punti 3, lett. b), e 6, della legge 14 agosto 1986, relativa alla protezione e al benessere degli animali, come modificata dalla legge 4 maggio 1995, siano obiettivamente giustificate e non vadano al di là di quanto necessario per garantire la finalità perseguita dalla normativa nazionale nel suo insieme.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.