30.1.2010   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-118/07) (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Art. 307, secondo comma, CE - Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE - Accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica di Finlandia con la Federazione russa, la Repubblica di Bielorussia, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka e la Repubblica dell’Uzbekistan in materia di investimenti»)

2010/C 24/03

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen, H. Støvlbæk e B. Martenczuk, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Blaschke, agenti), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, agente), Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE — Mancato ricorso ai mezzi idonei ad eliminare le incompatibilità con il Trattato, riguardanti le disposizioni relative ai trasferimenti, contenute negli accordi bilaterali di investimento che la Repubblica di Finlandia ha concluso, rispettivamente, con la Federazione russa, la Bielorussia, la China, la Malaysia, lo Sri Lanka e l’Uzbekistan.

Dispositivo

1)

Non essendosi avvalsa dei mezzi atti ad eliminare le incompatibilità riguardo al Trattato relative alle disposizioni in materia di trasferimento di capitali contenute negli accordi bilaterali di investimento riguardanti l’incentivazione e la tutela reciproca degli investimenti conclusi dalla Repubblica di Finlandia con, rispettivamente, l’ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche cui è succeduta la Federazione russa (accordo firmato l’8 febbraio 1989), la Repubblica di Bielorussia (accordo firmato il 28 ottobre 1992), la Repubblica popolare cinese (accordo firmato il 4 settembre 1984), la Malaysia (accordo firmato il 15 aprile 1985), la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (accordo firmato il 27 aprile 1985) e la Repubblica dell’Uzbekistan (accordo firmato il 1o ottobre 1992), la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 307, secondo comma, CE.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

3)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica d’Austria sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.