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7.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen — Svezia) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
(Causa C-52/07) (1)
(Diritto d'autore - Ente di gestione dei diritti degli autori che beneficia di una situazione di monopolio di fatto - Riscossione di un canone relativo alla diffusione televisiva di opere musicali - Metodo di calcolo di tale canone - Posizione dominante - Abuso)
(2009/C 32/03)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Marknadsdomstolen
Parti
Ricorrente: Kanal 5 Ltd, TV 4 AB
Convenuto: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Marknadsdomstolen — Interpretazione dell'art. 82 CE — Retribuzioni versate da canali televisivi commerciali ad un organismo incaricato della gestione dei diritti di esecuzione delle opere musicali — Calcolo delle retribuzioni basato su una percentuale dei profitti derivanti, tra l'altro, da abbonamenti e pubblicità
Dispositivo
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1) |
L'art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che un ente di gestione collettiva del diritto d'autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune non sfrutta abusivamente tale posizione qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, esso applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d'autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l'utilizzo di tali opere nonché l'audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull'utilizzazione di tali opere. |
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2) |
L'art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d'autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d'autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ai sensi dell'articolo citato qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata. |