|
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-45/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE - Sicurezza marittima - Controllo delle navi e degli impianti portuali - Accordi internazionali - Competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri)
(2009/C 82/04)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffemeister e I. Zervas, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e S. Chala, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: I. Rao, agente, assistita da D. Anderson, QC)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato CE — Presentazione a un organismo internazionale di una proposta rientrante in un settore di competenza esterna esclusiva comunitaria — Sicurezza marittima — Proposta per il controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti del capitolo XI-2 del SOLAS e del codice ISPS
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica ellenica, avendo sottoposto all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) una proposta (MSC 80/5/11) in merito al controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti previsti dal capitolo XI-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1o novembre 1974, e dal codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE. |
|
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |