Causa T-227/06
RSA Security Ireland Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Classificazione nella nomenclatura combinata — Persona non individualmente interessata — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 3 dicembre 2008 II ‐ 3454
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento della Commissione n. 888/2006)
Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Informazione tariffaria vincolante – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 12)
È irricevibile un ricorso di annullamento presentato da un importatore di dispositivi di sicurezza che consentono l’accesso a registrazioni contenute in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione contro il regolamento n. 888/2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, che classifica tali dispositivi nella voce doganale 85438997 della nomenclatura combinata.
Tale regolamento, infatti, si presenta come un provvedimento di portata generale, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, che si applica a una situazione obiettivamente determinata e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerati in maniera generale ed astratta, e in particolare nei confronti degli importatori del prodotto da esso contemplato. La sola circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da distinguere questi ultimi dalla generalità degli operatori interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente.
Peraltro, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché tale applicazione si effettui in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame. Inoltre, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ad altri operatori dello stesso settore non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto.
Le circostanze che la classificazione individuata nell’ambito della nomenclatura combinata sia stata provocata da una richiesta di informazione tariffaria vincolante (ITV) della parte ricorrente, che quest’ultima sia l’unica impresa che beneficia di una classificazione tariffaria particolare e che le procedure amministrative siano state condotte con specifico riguardo al suo prodotto non consentono di ravvisare una qualità che le sia peculiare, né una situazione di fatto che la caratterizzi e quindi la distingua rispetto agli altri operatori economici potenzialmente interessati dal regolamento impugnato. A tale riguardo, il fatto che un giudice di uno Stato membro decida di annullare un’ITV e di riclassificare un determinato prodotto in una certa voce della nomenclatura combinata non è tale, di per sé, da individualizzare la situazione giuridica dell’operatore che potrebbe avvalersene. Infatti, se pure tale decisione vincola le autorità doganali dello stesso Stato, ciò non implica che essa sia costitutiva di un diritto a importare il prodotto con un determinato codice NC che sarebbe, in quanto tale sufficiente ad individualizzarla.
Infine, solo in circostanze eccezionali un ricorrente può essere considerato individualmente interessato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un regolamento di classificazione tariffaria.
(v. punti 58-63, 65, 77)
L’informazione tariffaria vincolante ha lo scopo di rassicurare l’operatore economico quando sussiste un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente, tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione delle merci. Viceversa, un’informazione del genere non ha lo scopo e non può avere l’effetto di garantire all’operatore che la voce doganale alla quale esso si riferisce non sia in seguito modificata da un atto adottato dal legislatore comunitario, dato che la validità di un’informazione tariffaria vincolante è stabilita dall’art. 12 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario.
(v. punto 64)