Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 29 settembre 2008 – Powderject Research / UAMI (POWDERMED)

(causa T‑166/06)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo POWDERMED – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 22-25)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 aprile 2006 (procedimento R 1189/2005-2), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo POWDERMED come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Powderject Research Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo «POWDERMED» per prodotti e servizi delle classi 5, 10 e 42 – domanda n. 4 202 743

Decisione dell’esaminatore:

Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Powderject Research Ltd è condannata alle spese.