22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/20


Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — RKW/Commissione

(Causa T-55/06)

(2006/C 96/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RKW AG Rheinische Kunststoffwerke (Worms, Germania) [Rappresentante: avv. H.-J. Hellmann]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della convenuta notificata alla ricorrente il 14 dicembre 2005, del 30 novembre 2005 in un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (pratica K(2005)4635 def., COMP/F/38.354 — Borse industriali), nei limiti in cui concerne la ricorrente;

in subordine ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4635 nella pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali. Nella decisione impugnata è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente per violazione dell'art. 81 CE, poiché quest'ultima, secondo la Commissione, ha partecipato ad un sistema di intese e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe il principio di legalità. La prassi della convenuta in materia di ammende non sarebbe coperta, quanto al suo fondamento, dall'autorizzazione di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 (1) o all'art. 23 del regolamento n. 1/2003 (2). In proposito la ricorrente invoca anche la violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

La ricorrente invoca ulteriormente l'errata applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 nonché delle direttive per il calcolo delle ammende. Sarebbero in particolare erronee, per quanto concerne la ricorrente, l'amministrazione e la valutazione delle prove. Per di più, alla luce della prassi amministrativa seguita sino ad allora, la ricorrente sarebbe stata punita in maniera sproporzionata. Circa l'entità dell'importo iniziale, fissato in rapporto alla gravità dell'infrazione, la ricorrente contesta, sotto una molteplicità di profili, una disparità di trattamento nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata. La ricorrente fa anche valere un errore di diritto da parte della Commissione quanto alla valutazione della durata dell'infrazione ed alla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti. Da ultimo la ricorrente sostiene che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 sarebbe stato violato anche con riguardo all'applicazione della comunicazione sulla non irrogazione o irrogazione ad un livello inferiore delle ammende.


(1)  Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, L 13, pag. 204).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).