Cause riunite T‑407/06 e T‑408/06

Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping — Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam — Status di impresa operante in economia di mercato — Trattamento individuale — Campionamento — Diritti della difesa — Parità di trattamento — Pregiudizio — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Campionamento

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 9, n. 6, e 17, nn. 1, 2 e 3)

2.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 — Campionamento

[Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. b), 9, n. 6, e 17, nn. 1 e 3]

3.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Diritti della difesa — Comunicazione dell’informazione finale alle imprese da parte della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, nn. 2 e 4)

4.      Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi — Antidumping — Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate — Documento informativo finale aggiuntivo

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 5)

5.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Periodo di riferimento

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3, n. 2)

1.      Secondo il disposto dell’art. 17, nn. 1 e 3, del regolamento antidumping di base n. 384/96, l’utilizzazione del campionamento, quale tecnica che consente di far fronte a un elevato numero di denunzianti, esportatori, importatori, tipi di prodotto od operazioni, rappresenta una limitazione dell’inchiesta. Tale valutazione è confermata dall’art. 9, n. 6, del citato regolamento di base, secondo cui i produttori non inseriti nel campione non sono inclusi nell’inchiesta.

Il regolamento di base prevede tuttavia che, in presenza di una siffatta limitazione, le istituzioni comunitarie siano tenute ad osservare due obblighi. Innanzitutto, il campione costituito deve essere rappresentativo ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, del citato regolamento di base. Inoltre, l’art. 9, n. 6, del medesimo regolamento prevede che il margine di dumping applicato ai produttori non inseriti nel campione non debba superare la media ponderata del margine stabilito per le parti costituenti il campione.

(v. punti 83-84)

2.      In caso di ricorso alla tecnica del campionamento di cui all’art. 17 del regolamento antidumping di base n. 384/96, i produttori non inseriti nel campione possono richiedere il calcolo di un margine di dumping individuale, il quale presuppone l’accoglimento di una domanda per il riconoscimento dello status di società operante in economia di mercato o del trattamento individuale, se si tratta dei paesi interessati dall’art. 2, n. 7, lett. b), del citato regolamento di base, soltanto sulla base dell’art. 17, n. 3, di tale regolamento. Tuttavia, quest’ultima disposizione conferisce alla Commissione il potere di stabilire se, tenuto conto del numero di siffatte domande, una loro valutazione renderebbe l’esame eccessivamente gravoso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Ne deriva che il regolamento antidumping di base non concede agli operatori non inseriti nel campione un diritto incondizionato di beneficiare del calcolo di un margine di dumping individuale. L’accoglimento di una siffatta domanda dipende, infatti, dalla decisione della Commissione relativa all’applicazione dell’art. 17, n. 3, del citato regolamento di base. Inoltre, dal momento che il riconoscimento di un siffatto status o trattamento, conformemente all’art. 2, n. 7, lett. b), del medesimo regolamento, servirebbe unicamente a determinare il metodo per il calcolo del valore normale al fine di stabilire i margini di dumping individuali, la Commissione non è obbligata ad esaminare le domande presentate dagli operatori non inseriti nel campione, qualora, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, essa abbia ritenuto che il calcolo di tali margini renderebbe l’esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

L’applicazione di tali regole non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento tra le società incluse nel campione e quelle che ne sono escluse, poiché diversa è la situazione nella quale si trovano tali due categorie in quanto, per le prime, la Commissione deve necessariamente calcolare un margine di dumping individuale, il che presuppone l’esame e l’accoglimento di una siffatta richiesta di status o di trattamento mentre, per le seconde, essa non è obbligata a determinare un margine individuale.

Inoltre, il principio della parità di trattamento tra le società non inserite nel campione non impone alla Commissione di pronunciarsi su tutte le domande presentate, di modo che i produttori o gli esportatori non inseriti nel campione, ma ai quali sia stato concesso un siffatto status o trattamento, possano ottenere l’applicazione del margine medio di dumping delle società del campione alle quali sia stato concesso un siffatto status o trattamento.

Infatti, nel caso in cui il numero di domande sia talmente elevato che il loro esame impedirebbe alle istituzioni comunitarie di concludere tempestivamente l’inchiesta, conformemente all’art. 17, n. 3, del regolamento di base, le istituzioni non sono obbligate a pronunciarsi su tutte le dette domande, e ciò anche al solo scopo di differenziare, nell’ambito delle società non presenti nel campione, tra quelle che potrebbero beneficiare di un siffatto status o trattamento e quelle a cui tale possibilità non è riconosciuta, al fine di applicare loro il margine medio di dumping delle società del campione alle quali sia stato accordato siffatto status o trattamento, senza tuttavia calcolare un margine di dumping individuale.

(v. punti 87-89, 92-94)

3.      Le imprese interessate da un’inchiesta che precede l’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze dedotti, nonché sugli elementi di prova posti dalla Commissione a fondamento della sua valutazione circa la sussistenza di una pratica di dumping e il pregiudizio che ne conseguirebbe.

In tale contesto l’incompletezza dell’informazione finale chiesta dalle parti, ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96, comporta l’illegittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi soltanto qualora, a causa di tale omissione, le parti interessate non abbiano potuto utilmente difendere i loro interessi. Tale sarebbe in particolare il caso qualora l’omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie cui deve essere riservata un’attenzione particolare nell’informazione finale, ai sensi della citata disposizione. Tale sarebbe parimenti il caso qualora l’omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli sui quali si fonda una decisione adottata dalla Commissione o dal Consiglio successivamente alla comunicazione del documento informativo finale, come si evince dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del citato regolamento di base.

Il fatto che la Commissione abbia modificato la sua analisi in seguito alle osservazioni che le parti interessate hanno formulato sul documento informativo finale non costituisce, tuttavia, di per sé, una violazione dei diritti della difesa. Infatti, come emerge dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, il documento informativo finale non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione della Commissione o del Consiglio. Tale disposizione si limita a imporre alla Commissione il dovere di comunicare, il più rapidamente possibile, i fatti e le considerazioni diversi da quelli sui quali si basa il suo approccio iniziale contenuto nel documento informativo finale. Di conseguenza, al fine di determinare se la Commissione abbia rispettato i diritti delle parti interessate derivanti dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, occorre anche verificare se la Commissione abbia comunicato loro i fatti e le considerazioni sui quali essa ha fondato la nuova analisi sul pregiudizio e sulla forma delle misure necessarie per eliminarlo, nella parte in cui gli stessi siano diversi da quelli alla base del documento informativo finale.

(v. punti 108, 132-133, 138-139)

4.      Nell’accordare al produttore soggetto ad un’inchiesta antidumping un termine inferiore a dieci giorni al fine di esprimere osservazioni sul documento informativo finale aggiuntivo, la Commissione viola l’art. 20, n. 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96. Tuttavia, tale circostanza, di per sé, non può condurre all’annullamento del regolamento impugnato. Infatti, si deve ancora accertare se il fatto di disporre di un termine inferiore al termine legale sia stato tale da causare una concreta lesione dei suoi diritti della difesa nell’ambito del procedimento di cui trattasi.

(v. punto 145)

5.      L’imposizione di dazi antidumping non costituisce la sanzione di un comportamento precedente, ma una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. È quindi necessario condurre l’inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche di dumping.

Qualora le istituzioni comunitarie constatino che le importazioni di un prodotto soggetto fino ad allora a restrizioni quantitative aumentano dopo la scadenza di dette restrizioni, esse possono tener conto di tale aumento ai fini della loro valutazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(v. punti 155-156)







SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

4 marzo 2010 (*)

«Dumping – Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam – Status di impresa operante in economia di mercato – Trattamento individuale – Campionamento – Diritti della difesa – Parità di trattamento – Pregiudizio – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione»

Nelle cause riunite T‑407/06 e T‑408/06,

Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd, con sede in Yongjia (Cina),

ricorrente nella causa T‑407/06,

Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, con sede in Wenzhou (Cina),

ricorrente nella causa T‑408/06,

rappresentate dai sigg. I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, e K. Beal, barrister,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata dai sigg. H. van Vliet e T. Scharf, in qualità di agenti,

da

Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente dagli avv.ti P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, successivamente dagli avv.ti Vlaemminck e A. Hubert,

e da

BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas, con sede in Monte Urano (Italia), e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato, rappresentate dagli avv.ti G. Celona, P. Tabellini e C. Cavaliere,

intervenienti,

avente ad oggetto le domande di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento di base»), dispone quanto segue:

«1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali».

2        Ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, del regolamento di base, «[i]l valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

3        Per quanto attiene alle condizioni di concessione dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, l’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, prevede quanto segue:

«Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza (…) dalla Repubblica popolare cinese (…), il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta (…), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a)».

4        Ai sensi dell’art. 9, n. 6, del regolamento di base:

«6. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell’articolo 17, il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell’esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. (…) Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell’articolo 17».

5        Per quanto attiene alla tecnica consistente nel ricorso al campionamento, l’art. 17, nn. 1 e 3, del regolamento di base così dispone:

«1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(…)

3. Qualora l’esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta».

6        Per quanto riguarda l’accertamento di un pregiudizio, l’art. 3, nn. 1, 2 e 6, del regolamento di base prevede quanto segue:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di pregiudizio notevole a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.

2. L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

(…)

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave».

7        Ai sensi dell’art. 9, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, «[l]’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria».

8        A norma dell’art. 18, nn. 3 e 4, del regolamento di base:

«3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

4. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate».

9        L’art. 20, nn. 1, 2, 4 e 5, del regolamento di base così dispone:

«1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

(…)

4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».

10      Ai sensi del punto 6.9 dell’accordo relativo all’applicazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (GU L 336, pag. 103; in prosieguo: il «codice antidumping 1994»), contenuto nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3):

«Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutte le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi».

 Fatti e regolamento impugnato

11      Le ricorrenti, la Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e la Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, sono società produttrici ed esportatrici di calzature con sede in Cina.

12      Le importazioni di calzature provenienti dalla Cina rientranti in talune classi della nomenclatura combinata erano soggette al regime dei contingenti quantitativi scaduto il 1° gennaio 2005.

13      A seguito di una denuncia depositata il 30 maggio 2005 dalla Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (Confederazione europea dell’industria calzaturiera; in prosieguo: la «CEC»), la Commissione delle Comunità europee ha aperto un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam. L’avviso di apertura di tale procedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 luglio 2005 (GU C 166, pag. 14; in prosieguo: l’«avviso di apertura»).

14      Al punto 5.1, lett. a), dell’avviso di apertura, tenuto conto del considerevole numero di parti interessate, è stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento, a norma dell’art. 17 del regolamento di base.

15      Le ricorrenti hanno contattato la Commissione e il 25 luglio 2005 le hanno fornito le informazioni richieste dal punto 5.1, lett. e), dell’avviso di apertura al fine di ottenere la concessione dello status di società operante in economia di mercato (in prosieguo: il «TEM») ovvero, in caso di mancata concessione, al fine di beneficiare del trattamento individuale (in prosieguo: il «TI»). Con messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2006, il legale delle ricorrenti ha interrogato la Commissione in merito alle sue intenzioni in ordine alla procedura da seguire a proposito delle domande di TEM/TI formulate dagli esportatori non rientranti nel campione e che non erano state sottoposte a un esame individuale. Con messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2006 la Commissione ha affermato che, essendo in corso l’inchiesta, essa rifiutava di pronunciarsi su tale punto.

16      In data 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).

17      Ai sensi del nono ‘considerando’ del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’esame degli elementi utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 marzo 2005 (in prosieguo: il «periodo considerato»).

18      Vista la necessità di determinare il valore normale relativo ai prodotti dei produttori/esportatori cinesi e vietnamiti ai quali potrebbe non essere concesso il TEM, presso le sedi di tre società brasiliane è stata eseguita una visita di verifica diretta a determinare il valore normale sulla base dei dati relativi a un paese analogo, nella fattispecie la Repubblica federativa del Brasile (ottavo ‘considerando’ del regolamento provvisorio).

19      In relazione al prodotto interessato, dai ‘considerando’ 10, 11, 40 e 41 del regolamento provvisorio emerge che quest’ultimo interessa principalmente i sandali, gli stivali, le calzature urbane e le scarpe da città, tutte fabbricate con tomaie di cuoio naturale o ricostituito. Si ricava, inoltre, dai ‘considerando’ 12‑31 del regolamento provvisorio che la Commissione ha escluso dalla definizione del prodotto interessato le calzature sportive con tecnologie speciali (Special Technology Athletic Footwear; in prosieguo: le «STAF») e vi ha incluso le calzature per bambini.

20      Nell’ambito dell’accertamento del dumping, la Commissione ha utilizzato la tecnica di campionamento. Come si legge nel ‘considerando’ 55 del regolamento provvisorio, dei produttori/esportatori cinesi che si sono manifestati al fine di essere inclusi nel campione, 154 hanno effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Ai termini di detto ‘considerando’, in un primo tempo si è ritenuto che tali società avessero cooperato e sono state prese in considerazione per la selezione del campione.

21      Risulta dal ‘considerando’ 57 del regolamento provvisorio che la Commissione ha selezionato, infine, un campione di tredici produttori/esportatori cinesi, rappresentanti più del 20% del volume delle esportazioni cinesi nella Comunità. Secondo il ‘considerando’ 59 del detto regolamento, i criteri utilizzati ai fini della selezione in questione erano, in primo luogo, le dimensioni del produttore esportatore in termini di vendite all’esportazione nella Comunità e, in secondo luogo, le dimensioni del medesimo in termini di vendite sul mercato interno. Relativamente a quest’ultimo criterio, la Commissione ha specificato, al ‘considerando’ 60 del regolamento provvisorio, che i dati connessi alle vendite interne aumentavano la rappresentatività del campione fornendo informazioni sui prezzi e sui costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame sui mercati interni. Secondo il ‘considerando’ 61 del regolamento provvisorio, le società cinesi selezionate nel campione rappresentavano il 25% dei quantitativi esportati nella Comunità e il 42% delle vendite effettuate sul mercato interno dai produttori che hanno cooperato all’inchiesta. Ai termini di detto ‘considerando’ l’esclusione dei prodotti STAF non ha influito significativamente sulla rappresentatività dei campioni.

22      Ai sensi del ‘considerando’ 62 del regolamento provvisorio, i produttori/esportatori non selezionati nel campione sono stati informati che l’eventuale dazio antidumping ad essi relativo sarebbe stato calcolato in conformità dell’art. 9, n. 6, del regolamento di base. Per quanto attiene alle domande presentate da tali produttori/esportatori dirette a ottenere il calcolo del margine di dumping individuale ai sensi degli artt. 9, n. 6, e 17, n. 3, del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto, al ‘considerando’ 64 del regolamento provvisorio, che l’esame individuale delle stesse sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. In tale contesto, il margine di dumping di tali produttori è stato stabilito in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione (‘considerando’ 135 e 143 del regolamento provvisorio).

23      Con lettera datata 7 aprile 2006 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti, a norma degli artt. 14, n. 2, e 20, n. 1, del regolamento di base, rispettivamente una copia del regolamento provvisorio e un documento contenente informazioni sugli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono stati imposti dazi antidumping provvisori (in prosieguo: il «documento informativo intermedio»). La Commissione ha invitato le ricorrenti a trasmetterle le loro eventuali osservazioni in ordine a tali documenti entro l’8 maggio 2006.

24      Con telefax del 7 luglio 2006 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti, a norma dell’art. 20, nn. 2‑4, del regolamento di base, un documento informativo finale in merito ai principali fatti e considerazioni posti a base della proposta di imporre dazi antidumping definitivi.

25      Al titolo H di tale documento, la Commissione ha esposto le sue considerazioni relativamente alle misure antidumping definitive da proporre al Consiglio dell’Unione europea. Per quanto attiene alla tipologia delle misure, la Commissione ha osservato, in primo luogo, che gli impegni dei produttori a non vendere a un prezzo inferiore a quello che avrebbe eliminato il grave pregiudizio che avrebbe subito l’industria comunitaria non costituivano misure adeguate e, in secondo luogo, che occorreva applicare un sistema di dazio differito (punti 278‑291 del documento informativo finale).

26      Per quanto attiene al sistema di dazio differito, la Commissione ha osservato che il volume delle importazioni aveva avuto un grave effetto pregiudizievole sull’industria comunitaria a partire dal 1° gennaio 2005, data di scadenza del regime dei contingenti (v. punto 12 supra). Infatti, nei primi tre mesi dell’anno 2005, compresi nel periodo dell’inchiesta (v. punto 17 supra), l’industria comunitaria avrebbe conosciuto, in misura proporzionale, il declino più marcato nel corso del periodo considerato relativamente a vari indicatori economici, quali redditività, prezzi di vendita, quote di mercato, vendite, occupazione e produzione. In tale contesto, la Commissione ha riservato un’attenzione particolare all’elemento quantitativo delle pratiche di dumping nella determinazione dell’esistenza di un pregiudizio. Essa ha ritenuto, quindi, che soltanto le importazioni eccedenti un certo volume avrebbero causato un pregiudizio e che, pertanto, un intervento sotto forma di dazio ad valorem non sarebbe stato necessario al fine di ripristinare una situazione di concorrenza leale. Pertanto, dazi antidumping dovrebbero essere applicati esclusivamente alle quantità di prodotti importati che oltrepassano un determinato volume annuale. Nel caso di specie, un siffatto sistema di dazio differito sarebbe adeguato ai fini dell’eliminazione del pregiudizio in quanto esso prenderebbe in considerazione gli effetti del regime dei contingenti e bilancerebbe gli interessi delle parti interessate. Pertanto, i dazi antidumping proposti dovrebbero essere applicati alle importazioni effettuate oltre la soglia di 140 milioni di paia di calzature per anno provenienti dalla Cina. Tale volume rifletteva la valutazione della Commissione sulle importazioni dalla Cina nel 2005, tenendo conto delle quantità importate nel 2004 (punti 285‑287 e 291 del documento informativo finale).

27      Di conseguenza, la Commissione ha proposto l’imposizione di un dazio antidumping definitivo, pari all’ammontare del livello di eliminazione del pregiudizio, sulle importazioni eccedenti i 140 milioni di paia di calzature per anno originarie della Cina. Tale valore era fissato a livello di sottoquotazione dei prezzi di riferimento, vale a dire al 23% (punto 293 del documento informativo finale).

28      La Commissione ha invitato le ricorrenti a inviarle le loro osservazioni sul documento informativo finale entro il 17 luglio 2006.

29      Con lettera datata 28 luglio 2006 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti un documento informativo finale aggiuntivo. Dai primi due paragrafi di tale documento si ricava che esso aveva lo scopo di informare le parti interessate di un cambiamento nei confronti della configurazione dei dazi antidumping definitivi che sarebbero stati proposti. La direzione generale (DG) «Commercio» della Commissione avrebbe esaminato le osservazioni formulate da talune parti interessate in merito al sistema di dazio differito previsto inizialmente (v. punti 25‑27 supra). Mediante tale documento la Commissione ha rinunciato a un siffatto sistema. Nel contesto del suo nuovo approccio, la Commissione ha sottolineato che l’aumento effettivamente pregiudizievole delle importazioni era avvenuto nel 2004, protraendosi per tutto il periodo dell’inchiesta, e che il 2005 era stato il primo anno nel quale le importazioni di calzature provenienti dalla Cina non erano più soggette al regime dei contingenti. Inoltre, la Commissione ha fissato un volume di importazioni non recante pregiudizio sulla base delle importazioni originarie della Cina e del Vietnam nel 2003, vale a dire 109 milioni di paia di calzature. Conformemente a questa nuova impostazione, nella determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio si doveva tener conto dell’impatto economico di tale volume. Quindi, da un lato, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato abbassato al fine di tener conto del volume di importazioni non recanti pregiudizio e, dall’altro, i dazi definitivi sono stati applicati a partire dal primo paio importato. Sulla base di tale metodo, che prevedeva quattro fasi presentate in tale documento, la Commissione in conformità della «regola del dazio inferiore» ha disposto, per le importazioni provenienti dalla Cina, l’istituzione di un dazio antidumping definitivo pari al livello richiesto ai fini dell’eliminazione del pregiudizio, nella fattispecie il 16,5%.

30      Ai fini della formalizzazione di tale nuova proposta, la Commissione ha allegato alla lettera del 28 luglio 2006 i punti che dovevano figurare nel nuovo titolo H del documento informativo finale in sostituzione di quelli presenti al corrispondente titolo di quest’ultimo (v. punto 25 supra). Ai punti 278 e 279 contenuti nel nuovo titolo H del documento informativo finale, la Commissione ha affermato che unicamente le importazioni superiori a un determinato volume precedenti alla scadenza del regime dei contingenti potevano causare un pregiudizio significativo, pertanto, nell’ambito della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dei risultati del periodo dell’inchiesta, si doveva considerare il fatto che alcune quantità importate non avevano causato pregiudizio. Di conseguenza, per la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio dovevano essere prese in considerazione le quantità che non causavano un grave pregiudizio. Al punto 280 del medesimo documento, la Commissione ha illustrato il metodo che era stato utilizzato.

31      La Commissione ha invitato le ricorrenti a trasmetterle le loro osservazioni sul documento informativo finale aggiuntivo entro il 2 agosto 2006. In tale data le ricorrenti hanno inviato le proprie osservazioni.

32      In data 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1472 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Ai sensi del regolamento impugnato, il Consiglio ha introdotto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle STAF, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, originarie della Cina e classificate in molti codici della nomenclatura combinata (art. 1 del regolamento impugnato). L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stata fissata, per le calzature prodotte dalle ricorrenti, al 16,5%. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento impugnato, quest’ultimo resta in vigore per un periodo di due anni.

33      Per quanto attiene alle questioni connesse con le domande formulate da varie società dirette alla concessione del TEM, in merito alle quali la Commissione non si è pronunciata, il Consiglio ha dedicato a tali questioni i ‘considerando’ 60‑65 del regolamento impugnato.

34      Ai sensi di tali ‘considerando’, il fatto che la Commissione non abbia risposto singolarmente a ogni domanda che le era stata presentata a tale riguardo non integra una violazione del regolamento di base. Al contrario, ciò sarebbe conforme al suo art. 17. Il metodo del campionamento previsto da tale articolo si applicherebbe anche nel caso in cui un numero elevato di società interessate chieda la concessione del TEM/TI. Nel caso di specie, il numero straordinariamente elevato di domande presentate dalle società interessate non avrebbe lasciato all’amministrazione altra alternativa che quella di esaminare unicamente quelle provenienti dalle società incluse nel campione al fine di conciliare le esigenze imperative fondate sulla valutazione del caso il più individualizzata possibile con il rispetto delle scadenze obbligatorie. Ciò avrebbe comportato l’applicazione a tutte le società non incluse nel campione della media ponderata del margine calcolato per le società del campione. Conseguentemente, le censure formulate nel corso del procedimento amministrativo, secondo le quali il calcolo del dumping non sarebbe rappresentativo, dovrebbero essere parimenti respinte.

35      Tali considerazioni sono altrettanto valide per quanto attiene alle domande dirette alla concessione del TI.

36      Per quanto riguarda il livello necessario di dazi ai fini dell’eliminazione del pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dalla Cina, ai ‘considerando’ 296‑301 del regolamento impugnato, riprendendo i punti 275‑280 contenuti nel nuovo titolo H del documento informativo finale e allegati al documento informativo finale aggiuntivo (v. punto 30 supra), il Consiglio ha affermato che occorreva tener conto delle particolarità del presente procedimento e, segnatamente, dell’esistenza del regime dei contingenti fino al 1° gennaio 2005. Poiché il regime dei contingenti ha impedito all’industria comunitaria di subire un grave pregiudizio, mentre l’aumento delle importazioni successivo alla scadenza di tale regime avrebbe avuto un effetto particolarmente negativo, il Consiglio ha ritenuto che soltanto le importazioni superiori a un determinato volume precedenti alla soppressione del regime dei contingenti potessero causare un grave pregiudizio. Di conseguenza, la soglia di pregiudizio, stabilita sulla base dei risultati del periodo dell’inchiesta doveva prendere in considerazione il fatto che taluni volumi di importazioni non avevano causato un pregiudizio di rilievo. Per le importazioni provenienti dalla Cina, tale operazione, basata sul valore dei volumi importati nel 2003, ha portato a una soglia di pregiudizio del 16,5% in luogo della soglia del 23% che sarebbe stata applicata, secondo il ‘considerando’ 295 del regolamento impugnato, se il Consiglio non avesse tenuto conto delle particolarità della presente controversia.

 Procedimento e conclusioni delle parti

37      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2006 le ricorrenti hanno proposto i ricorsi in esame.

38      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2007, la Commissione ha chiesto di intervenire nelle presenti cause a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con lettere del 4 ottobre 2007, la Commissione ha informato il Tribunale che rinunciava a depositare una memoria di intervento ma che avrebbe partecipato alle udienze.

39      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2007, la CEC ha chiesto di intervenire nelle presenti cause a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

40      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2007, la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Monte Urano, la BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas e altre sedici società italiane produttrici di calzature i cui nomi figurano in allegato hanno chiesto di intervenire nelle presenti cause a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

41      Con ordinanza 4 settembre 2007 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha accolto le istanze di intervento presentate dalla Commissione e dalla CEC nonché dalla BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. e dalle altre sedici società italiane produttrici di calzature (in prosieguo: i «produttori italiani»).Sono state respinte, al contrario, le istanze della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Monte Urano.

42      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, sono state attribuite le presenti cause.

43      Ai sensi dell’art. 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte il 4 ottobre 2007, la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Monte Urano hanno proposto impugnazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza 4 settembre 2007 nella parte in cui il Tribunale respinge le loro istanze di intervento. Con due ordinanze 25 gennaio 2008, cause riunite C‑463/07 P(I) e C‑462/07 P(I), Provincia di Ascoli Piceno e Comune di Monte Urano/Consiglio, il presidente della Corte ha respinto dette impugnazioni.

44      La CEC e i produttori italiani hanno depositato le rispettive memorie di intervento il 15 e il 18 ottobre 2007.

45      Con ordinanza 8 gennaio 2009 il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha deciso, sentite le parti, di riunire le cause T‑407/06 e T‑408/06 ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

46      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale.

47      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza dell’11 febbraio 2009.

48      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese;

–        condannare le intervenienti a sopportare le proprie spese.

49      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare i ricorsi irricevibili o infondati;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

50      La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere i ricorsi.

51      La CEC e i produttori italiani chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

52      A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducono sette motivi relativi rispettivamente:

–        alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base e del principio della parità di trattamento;

–        alla violazione dell’art. 9, n. 5, del regolamento di base;

–        alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;

–        alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;

–        a un calcolo erroneo del loro margine di dumping;

–        alla violazione dell’art. 20 del regolamento di base, alla violazione dei diritti della difesa e ad un difetto di motivazione riguardante il pregiudizio subito dall’industria comunitaria;

–        ad un errore di diritto e ad un errore manifesto di valutazione riguardante il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria.

53      Con i loro primi tre motivi nonché con il quinto, le ricorrenti sostengono che Commissione è incorsa in una serie di errori di diritto, in quanto essa avrebbe negato loro il TEM ovvero il TI senza però esaminare le loro domande di TEM/TI.

54      I suddetti motivi saranno esaminati congiuntamente in prosieguo.

 Sui primi tre motivi nonché sul quinto, relativi alla violazione degli artt. 2, n. 7, lett. b) e c), e 9, n. 5, del regolamento di base, alla violazione del principio della parità di trattamento, del principio di tutela del legittimo affidamento e ad un calcolo erroneo del margine di dumping delle ricorrenti

 Argomenti delle parti

55      Le ricorrenti sostengono che le disposizioni dell’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base non consentono di avvalersi dell’art. 17 dello stesso al fine di negare a un esportatore il diritto di presentare la propria domanda di TEM e di ottenere l’esame della stessa da parte della Commissione.

56      Detta tesi risulterebbe innanzitutto dall’interpretazione letterale dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base. Secondo la formulazione dello stesso, infatti, una domanda di TEM dovrebbe essere presentata da, ed esaminata relativamente a, ogni produttore considerato individualmente e le istituzioni comunitarie dovrebbero rispondere, sulla base delle prove prodotte dal richiedente, alla questione se quest’ultimo abbia soddisfatto i criteri pertinenti, senza che l’art. 17 del regolamento di base introduca un’eccezione al riguardo. Pertanto, il Consiglio non avrebbe il potere di stabilire il margine di dumping né di affrontare le questioni riguardanti il pregiudizio senza aver statuito sulle domande di TEM.

57      Tale approccio troverebbe conferma nelle considerazioni connesse alla storia legislativa dell’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base, nonché all’obiettivo di tale disposizione che consisterebbe nell’esame individuale del comportamento e delle condizioni in cui operano diverse imprese alla luce delle riforme economiche realizzate in Cina. Il «modulo di domanda del TEM/TI» confermerebbe l’obbligo della Commissione di esaminare una siffatta richiesta senza prevedere eccezioni a tal riguardo.

58      Inoltre, la posizione del Consiglio sarebbe contraria alla giurisprudenza, la quale già in alcune sentenze precedenti ha affermato, in primo luogo, che il TEM può essere concesso esclusivamente agli esportatori che ne abbiano fatto richiesta e che soddisfino i requisiti pertinenti e, in secondo luogo, che il risultato dell’analisi di tale richiesta non potrebbe essere applicato in modo più generale. Peraltro, la giurisprudenza avrebbe affermato che la procedura di concessione del TEM sarebbe diversa da quella relativa all’adozione dei dazi antidumping definitivi e che le istituzioni sarebbero tenute ad effettuare un esame individuale di ogni domanda di concessione di tale status. Orbene, nella fattispecie, le ricorrenti non godrebbero neanche della possibilità di contestare la valutazione delle istituzioni in merito alla questione se esse soddisfino i requisiti per ottenere la concessione del TEM.

59      A favore dell’analisi delle ricorrenti deporrebbe anche la prassi amministrativa delle istituzioni, secondo la quale queste ultime non avrebbero mai omesso di esaminare una domanda di TEM, e ciò anche qualora il numero dei richiedenti fosse elevato e nonostante il ricorso alla tecnica di campionamento.

60      Allo stesso modo, il principio della parità di trattamento imporrebbe alle istituzioni di esaminare tutte le richieste di TEM e non unicamente quelle provenienti dalle società incluse nel campione. Orbene, non potrebbe essere avanzata alcuna ragione obiettiva che giustifichi tale «discriminazione» e l’art. 17 del regolamento di base non potrebbe essere applicato in modo tale da consentire una siffatta disparità di trattamento tra gli operatori interessati. Al contrario, la giurisprudenza avrebbe escluso la possibilità di ricorrere al campionamento al fine di statuire sulle domande di TEM/TI. Inoltre, contrariamente alle allegazioni del Consiglio, una selezione del campione senza aver idea della percentuale degli operatori cinesi che meritano il TEM comprometterebbe la sua rappresentatività.

61      Quindi, in caso di ricorso al campionamento, le istituzioni dovrebbero applicare alle società non comprese nel campione, ma la cui richiesta di TEM/TI è stata accolta, la media ponderata del margine di dumping stabilito per le società del campione che beneficiano del TEM ovvero, a seconda dei casi, del TI. Tale operazione, che non comporterebbe il calcolo di un margine di dumping individuale per ogni esportatore non incluso nel campione, ma che beneficia del TEM, non determinerebbe un onere amministrativo a cui il Consiglio non potrebbe far fronte.

62      Per contro, il metodo applicato dalle istituzioni comporterebbe che tutti gli operatori non costituenti il campione ricevano un trattamento analogo senza distinguere tra quelli che meritano il TEM e quelli che non lo meritano.

63      Tali argomenti e conclusioni si trarrebbero parimenti a proposito delle domande per l’ottenimento di un TI ai sensi dell’art. 9, n. 5, del regolamento di base. Infatti, le ricorrenti avrebbero depositato una domanda di TI per il caso in cui la loro richiesta di TEM fosse respinta. Detta disposizione introdurrebbe criteri specifici alla luce dei quali la Commissione deve valutare le domande. Orbene, quest’ultima avrebbe esaminato soltanto le richieste di TI presentate dagli esportatori costituenti il campione senza preliminarmente informare le ricorrenti.

64      Le ricorrenti ritengono che l’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 9, n. 5, del regolamento di base, il principio della parità di trattamento e la prassi amministrativa precedente depongano a favore delle loro conclusioni.

65      Nell’ipotesi in cui il Tribunale rigetti i due primi motivi, le ricorrenti sostengono che, omettendo di esaminare le loro domande di TEM/TI, le istituzioni hanno violato il principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, l’avviso di apertura avrebbe invitato le ricorrenti nonché tutti gli esportatori interessati a depositare le domande di TEM/TI entro un determinato termine e avrebbe indicato che la determinazione del valore normale sarebbe avvenuta, per i produttori la cui richiesta sarebbe stata accolta, conformemente all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base. Secondo le ricorrenti, quindi, la Commissione non avrebbe potuto modificare retroattivamente la sua posizione e rifiutare l’esame delle domande regolarmente presentate. Inoltre, nell’avviso di apertura, la Commissione avrebbe previsto l’applicazione di disposizioni e di procedure differenti per effettuare il campionamento ed esaminare le domande di TEM/TI. Il «modulo di domanda del TEM/TI» indicherebbe chiaramente che ogni domanda deve essere esaminata.

66      Spetterebbe alle istituzioni, dunque, secondo le ricorrenti, il compito di comunicare agli esportatori interessati le modifiche procedurali intervenute da tempo. In mancanza di una siffatta comunicazione, le ricorrenti avrebbero potuto legittimamente attendersi che la Commissione esaminasse le loro richieste di TEM/TI e che il Consiglio procedesse nel modo descritto al precedente punto 61. In tale contesto, le ricorrenti sarebbero state private della possibilità di esporre la loro tesi in merito alla fondatezza della loro domanda nel corso del procedimento amministrativo, ma altresì della possibilità di mettere in discussione dinanzi al giudice comunitario la valutazione delle istituzioni a tal riguardo. Considerazioni di facilitazioni amministrative non potrebbero rimettere in discussione la valutazione delle ricorrenti.

67      Infine, le ricorrenti ritengono che, applicando l’art. 17 del regolamento di base in luogo degli artt. 2, n. 7, e 9, n. 5, del medesimo regolamento, il Consiglio abbia interrotto la propria prassi precedente e abbia effettuato un calcolo erroneo del margine di dumping. In base a tale prassi, la media ponderata del margine degli operatori che costituiscono il campione e hanno ottenuto il TEM ovvero che beneficiano del TI era applicato agli operatori che non erano inclusi nel campione e avevano ottenuto lo stesso status o beneficiavano del detto trattamento. Secondo tale metodo, le ricorrenti avrebbero dovuto beneficiare del margine di dumping della Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co., Ltd (in prosieguo: la «Golden Step»), una società inserita nel campione, che ha ottenuto il TEM. Orbene, nel caso di specie, alle ricorrenti sarebbe stato applicato un margine di dumping del 28,9%, pari alla media ponderata dei margini di dumping applicati alle società del campione le cui richieste di TEM/TI sono state respinte, senza tener conto, quindi, del margine del 9,7% calcolato per la Golden Step. Pertanto, anche ammesso che il Consiglio abbia giustamente voluto applicare a tutte le società non incluse nel campione la media ponderata del margine delle società del campione, esso non avrebbe proceduto in tal modo nel caso di specie.

68      Il Consiglio ricorda innanzitutto che il controllo esercitato dal giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni comunitarie in materia di misure di difesa commerciale contro le importazioni oggetto di dumping deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di un manifesto errore di valutazione di tali fatti ovvero dell’assenza di uno sviamento di potere.

69      Successivamente, il Consiglio osserva che la concessione del TEM o del TI costituisce non un fine a sé stante, bensì una tappa del calcolo del margine di dumping. Le istituzioni, quindi, non avrebbero fatto ricorso al campionamento al fine di statuire sulle domande di TEM/TI, ma al fine di determinare il margine di dumping degli esportatori, approccio consentito dall’art. 17 del regolamento di base. Pertanto, dovrebbe essere respinta l’affermazione secondo la quale il regolamento di base non conterrebbe disposizioni che autorizzano un trattamento degli esportatori inseriti nel campione diverso rispetto a quello di coloro che ne sono esclusi.

70      Per quanto attiene al procedimento seguito, il Consiglio indica che quando le istituzioni fanno ricorso al campionamento degli esportatori dei paesi senza economia di mercato esse esaminano la singola situazione di ciascun esportatore inserito nel campione e, eventualmente, la domanda presentata da quest’ultimo. Per quanto attiene agli esportatori non inseriti nel campione, le istituzioni avrebbero applicato loro la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti costituenti il campione (nella fattispecie il 28,9%). Questi ultimi operatori, tuttavia, potrebbero presentare le informazioni necessarie al fine di ottenere il calcolo del margine di dumping individuale alle condizioni previste dall’art. 17, n. 3, del regolamento di base. Orbene, quest’ultima disposizione lascerebbe alle istituzioni un ampio potere discrezionale al riguardo, dal momento che esse non sarebbero tenute ad esaminare tali domande nel caso in cui il numero di esportatori o di produttori sia talmente elevato che un loro esame individuale renderebbe eccessivamente gravoso lo stesso esame e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Ne deriverebbe che la concessione del TEM a un esportatore che non faccia parte del campione non ha alcun impatto sulla situazione di tale esportatore qualora la Commissione decida, con riferimento a esso, di non calcolare un margine di dumping individuale conformemente all’art. 17, n. 3, del regolamento di base.

71      Nel caso di specie, 141 esportatori cinesi e 73 esportatori vietnamiti non inclusi nel campione avrebbero presentato richieste di TEM/TI. Giustamente pertanto, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, le istituzioni non hanno preso in esame tali domande, poiché un siffatto esame, anche sotto forma di analisi documentaria, avrebbe reso materialmente impossibile la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Ciò considerato, il Consiglio ha applicato agli esportatori non inclusi nel campione la media ponderata del margine di dumping di tutti gli esportatori inclusi nel campione.

72      Secondo il Consiglio, la giurisprudenza evocata dalle ricorrenti non verte sul modus procedendi delle istituzioni relativamente al campionamento ai fini del calcolo dei margini di dumping nei casi di esportazioni provenienti dai paesi senza economia di mercato né si pronuncia sulla valutazione delle domande di TEM provenienti da società non incluse nel campione. Pertanto, essa non suffragherebbe efficacemente la posizione delle ricorrenti.

73      Del resto, la circostanza che, nell’ambito delle inchieste precedenti concernenti un numero inferiore di società, le istituzioni abbiano esaminato domande di TEM/TI presentate da operatori non selezionati nei campioni sarebbe priva di pertinenza, dal momento che, da un lato, il procedimento seguito nel caso di specie sarebbe conforme all’art. 17, n. 3, del regolamento di base e che, dall’altro, il margine di discrezionalità impartito alle istituzioni sarebbe finalizzato a consentire che la loro prassi sia adeguata alle specificità dei singoli casi di specie. Ne conseguirebbe che le istituzioni non avrebbero violato il «principio di non discriminazione». Inoltre, la differenza di trattamento tra, da un lato, le società incluse nel campione e, dall’altro, le società che ne sono escluse, sarebbe oggettivamente giustificata dal numero eccessivamente elevato delle richieste, il cui esame individuale avrebbe comportato la mancata conclusione dell’inchiesta entro i termini.

74      Inoltre, l’applicazione alle società non inserite nel campione, ma la cui richiesta di TEM/TI è stata accolta, della media ponderata del margine di dumping stabilito per le società del campione che beneficiano del TEM o, a seconda dei casi, del TI sarebbe soltanto una possibilità offerta alle istituzioni. Tuttavia, il regolamento di base non imporrebbe loro di adottare tale approccio. Peraltro, le ricorrenti non avrebbero dimostrato che, nella fattispecie, dall’applicazione dell’art. 17 del regolamento di base sia scaturito un risultato manifestamente inadeguato.

75      Con argomenti analoghi, il Consiglio ritiene che il secondo motivo debba essere respinto, dal momento che il quadro procedurale che disciplina l’esame delle domande di TEM sarebbe lo stesso di quello delle domande di TI.

76      Per quanto attiene al terzo motivo, il Consiglio ricorda che il valido richiamo al principio di tutela del legittimo affidamento presuppone, in primo luogo, che l’amministrazione abbia fornito all’interessato assicurazioni individuali precise e incondizionate e, in secondo luogo, che tali assicurazioni gli abbiano suscitato fondate aspettative. Orbene, nessuna di queste condizioni sarebbe soddisfatta nella fattispecie.

77      Infatti, la Commissione non avrebbe mai fornito alle ricorrenti l’assicurazione precisa e incondizionata che essa avrebbe valutato le loro domande di TEM/TI anche nel caso in cui le stesse non fossero state inserite nel campione. A tale riguardo, l’avviso di apertura avrebbe precisato, al punto 5.1, lett. b), che se la Commissione avesse proceduto al campionamento per i produttori/esportatori, essa avrebbe potuto decidere di non calcolare i margini di dumping individuali per coloro che non erano inseriti nel campione qualora il loro numero fosse talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

78      Ogni operatore diligente potrebbe dunque comprendere che, eccezion fatta per il caso in cui esso fosse inserito nel campione ovvero il numero dei produttori/esportatori fosse più basso del previsto, la Commissione non avrebbe stabilito alcun margine di dumping individuale, non avrebbe calcolato il valore normale sulla base dei dati contenuti nei documenti contabili e, quindi, non avrebbe statuito sulla sua domanda di TEM/TI. Lo stesso dicasi per quanto attiene al «modulo di domanda del TEM/TI», poiché, al momento dell’invio di tale modulo ai produttori, la Commissione non conosceva il numero di domande che avrebbe ricevuto né il numero o l’identità delle società che avrebbero fatto parte del campione. Pertanto, tale modulo non potrebbe essere interpretato nel senso che esso fornirebbe una precisa assicurazione che tutte le richieste di TEM/TI sarebbero esaminate.

79      Inoltre, le ricorrenti non avrebbero dimostrato di avere subito un qualsivoglia pregiudizio a causa dell’asserita violazione del loro legittimo affidamento. Infine, agendo in questo modo, le istituzioni non si sarebbero discostate dalla prassi precedente né avrebbero sconfinato oltre i limiti del loro potere discrezionale.

80      Per quanto attiene al quinto motivo, il Consiglio ritiene che gli argomenti presentati nell’ambito di tale motivo siano fondati sull’erronea premessa secondo la quale le istituzioni avrebbero fatto ricorso al campionamento per statuire sulle domande di TEM/TI. Inoltre, il Consiglio avrebbe applicato alle ricorrenti la media ponderata del margine di dumping di tutte le società inserite nel campione (inclusa la Golden Step).

81      La CEC si associa agli argomenti del Consiglio e sottolinea che la Commissione è ricorsa alla tecnica di campionamento ai fini del calcolo dei margini di dumping e non per statuire sulle richieste di TEM/TI. Considerato il numero di esportatori che hanno richiesto il TEM o il TI, le condizioni per l’applicazione di tale tecnica sarebbero state chiaramente soddisfatte. Le istituzioni non sarebbero quindi state obbligate, conformemente all’art. 17, n. 3, del regolamento di base, a statuire sulle domande di TEM/TI presentate dagli esportatori non inseriti nel campione, dal momento che un siffatto esame avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Inoltre, un siffatto obbligo sarebbe contrario all’obiettivo di tale disposizione.

82      Per quanto riguarda la denunciata violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, la CEC aggiunge che gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie.

 Giudizio del Tribunale

83      In primo luogo, occorre rilevare che, secondo il disposto dell’art. 17, nn. 1 e 3, del regolamento di base, l’utilizzazione del campionamento, quale tecnica che consente di far fronte a un elevato numero di denunzianti, esportatori, importatori, tipi di prodotto od operazioni, rappresenta una limitazione dell’inchiesta. Tale valutazione è confermata dall’art. 9, n. 6, del regolamento di base, secondo cui i produttori non inseriti nel campione non sono inclusi nell’inchiesta.

84      Tuttavia, il regolamento di base prevede che, in presenza di una siffatta limitazione, le istituzioni siano tenute ad osservare due obblighi. Innanzitutto, il campione costituito deve essere rappresentativo ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento di base. In seguito, l’art. 9, n. 6, del regolamento di base prevede che il margine di dumping applicato ai produttori non inseriti nel campione non debba superare la media ponderata del margine stabilito per le parti costituenti il campione.

85      In secondo luogo, tale ultima disposizione, in combinato disposto con l’art. 17, n. 3, del regolamento di base, al quale rinvia, offre la possibilità a ciascun produttore non inserito nel campione di richiedere il calcolo di un margine di dumping individuale, a condizione che esso presenti le informazioni necessarie entro i termini previsti a tal fine e che ciò non renda eccessivamente gravoso il compito della Commissione né impedisca la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

86      In terzo luogo, l’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base prevede che il valore normale sia determinato a norma dei nn. 1‑6 della stessa disposizione, qualora, in base alle richieste presentate da uno o più produttori oggetto dell’inchiesta, sia dimostrata la presenza delle condizioni di cui alla lett. c) del n. 7.

87      Pertanto, come afferma il Consiglio, il calcolo di un margine di dumping individuale, il quale presuppone l’accoglimento di una domanda di TEM/TI se si tratta di paesi interessati dall’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, può essere richiesto dai produttori non inseriti nel campione soltanto sulla base dell’art. 17, n. 3, del medesimo regolamento. Tuttavia, questa stessa disposizione conferisce alla Commissione il potere di stabilire se, tenuto conto del numero di domande di TEM/TI, una loro valutazione renderebbe l’esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

88      Dalle considerazioni che precedono risulta, innanzitutto, che, in caso di utilizzazione della tecnica di campionamento, il regolamento di base non concede agli operatori non inseriti nel campione un diritto incondizionato di beneficiare del calcolo di un margine di dumping individuale. L’accoglimento di una siffatta domanda dipende, infatti, dalla decisione della Commissione relativa all’applicazione dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base.

89      Inoltre, dal momento che, conformemente all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, la concessione del TEM o del TI servirebbe unicamente a determinare il metodo per il calcolo del valore normale al fine di stabilire i margini di dumping individuali, la Commissione non è obbligata ad esaminare le domande di TEM/TI presentate dagli operatori non inseriti nel campione, qualora, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, essa abbia ritenuto che il calcolo di tali margini renderebbe l’esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

90      Infine, nella fattispecie, non si revoca in dubbio che il calcolo dei margini di dumping individuali di tutti gli operatori non inseriti nel campione e che hanno formulato richieste in tal senso renderebbe eccessivamente gravoso l’esame dei singoli casi da parte delle istituzioni e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

91      Pertanto, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti, secondo cui l’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base imporrebbe alla Commissione di esaminare le domande di TEM/TI presentate dagli operatori non inseriti nel campione, incluso il caso in cui non sarebbe applicato loro un margine di dumping individuale. A tal riguardo, occorre aggiungere che la giurisprudenza evocata dalle ricorrenti, secondo la quale la Commissione decide in merito alla concessione del TEM o del TI sulla base dell’esame di ciascuna domanda che le è stata presentata, non comporta che tale istituzione debba prendere in esame ogni domanda anche qualora essa non intenda procedere al calcolo dei margini di dumping individuali a norma dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base.

92      Lo stesso ragionamento si applica all’argomento delle ricorrenti relativo alla violazione del principio della parità di trattamento tra le società incluse nel campione e quelle che ne sono escluse (v. punto 60 supra). Infatti, diversa è la situazione nella quale si trovano tali due categorie di società, dal momento che, per le prime, la Commissione deve necessariamente calcolare un margine di dumping individuale, il che presuppone l’esame e l’accoglimento di una richiesta di TEM/TI, mentre, per le seconde, essa non è obbligata a determinare un margine individuale. Pertanto, il rispetto del principio della parità di trattamento che vieta, da un lato, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall’altro, di trattare allo stesso modo situazioni differenti, salvo che un siffatto trattamento non sia giustificato da ragioni obiettive, non impone che tali due categorie di società siano trattate allo stesso modo.

93      Per quanto attiene all’argomento relativo alla violazione del principio della parità di trattamento tra le società non inserite nel campione, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non si può ritenere che tale principio imponesse alla Commissione di pronunciarsi su tutte le domande di TEM/TI ad essa presentate, di modo che i produttori o gli esportatori non inseriti nel campione, ma ai quali era stato concesso il TEM o il TI, possano ottenere l’applicazione del margine medio di dumping delle società del campione alle quali sia stato concesso il TEM o il TI.

94      Infatti, come rilevato ai precedenti punti 87‑91, nel caso in cui il numero delle domande di TEM/TI sia talmente elevato che il loro esame impedirebbe alle istituzioni di concludere tempestivamente l’inchiesta, conformemente all’art. 17, n. 3, del regolamento di base, le istituzioni non sono obbligate a pronunciarsi su tutte le dette domande, e ciò anche al solo scopo di differenziare, nell’ambito delle società non presenti nel campione, tra quelle che potrebbero beneficiare del TEM o del TI e quelle a cui tale possibilità non è riconosciuta, al fine di applicare loro il margine medio di dumping delle società del campione alle quali sia stato accordato il TEM o il TI, senza tuttavia calcolare un margine di dumping individuale.

95      Nel caso di specie, alla Commissione sono state presentate 141 richieste di TEM/TI da parte dei produttori/esportatori cinesi, cosicché, anche se dovesse ritenersi che sarebbe stato possibile esaminarle esclusivamente in base ai documenti senza la necessità di verificare tali dati mediante visite di verifica presso le sedi dei produttori o degli esportatori interessati, la Commissione ha giustamente ritenuto che il numero delle domande fosse evidentemente troppo elevato per consentire il relativo esame senza compromettere la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

96      Se ne ricava che, nel caso di specie, la differenza di trattamento dedotta dalle ricorrenti, inerente alla tecnica del campionamento prevista dall’art. 17 del regolamento di base, è obiettivamente giustificata dal numero particolarmente elevato di domande di TEM/TI presentate alla Commissione.

97      Pertanto, pur se la Commissione era legittimata ad agire nel modo descritto dalle ricorrenti al precedente punto 61, tuttavia né il regolamento di base né il principio della parità di trattamento l’avrebbero obbligata ad agire in questo modo.

98      Con argomenti analoghi, si deve respingere il secondo motivo, dal momento che le stesse considerazioni valgono per quanto attiene all’esame delle domande di TI presentate dalle società non incluse nel campione.

99      Per quanto attiene alla pretesa violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, secondo costante giurisprudenza, tale principio si estende ad ogni soggetto nel quale un’istituzione comunitaria ha ingenerato fondate aspettative. Inoltre, nessuno può invocare la violazione di tale principio in assenza di assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punto 147).

100    Orbene, risulta dal punto 5.1, lett. a), i), quarto trattino, dell’avviso di apertura, e segnatamente dalla nota a piè di pagina n. 1 inserita nel medesimo punto, che la Commissione ha informato gli operatori interessati della possibilità di utilizzare la tecnica di campionamento conformemente all’art. 17 del regolamento di base e che, in un’ipotesi del genere, il calcolo dei margini individuali poteva essere richiesto, per le società non incluse nel campione, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base. Tale informazione è stata ribadita al punto 5.1, lett. b), dell’avviso di apertura. Quindi, il fatto di aver invitato gli operatori interessati a presentare una domanda di TEM/TI non equivale a un’assicurazione precisa, incondizionata e concordante che la stessa sarebbe stata esaminata.

101    In tal contesto, deve ammettersi, inoltre, che la mancata reazione da parte della Commissione per un lasso di tempo notevole non può costituire un’assicurazione idonea a far sorgere un legittimo affidamento nelle ricorrenti. Infatti, tale mancanza di reazione non modifica il chiaro significato dei termini impiegati nell’avviso di apertura.

102    Per quanto riguarda la censura attinente alla rottura con la prassi che le istituzioni avrebbero seguito nell’ambito delle inchieste precedenti, occorre ricordare che la Commissione, ritenendo che l’esame di tutte le domande di TEM/TI presentate dai produttori/esportatori cinesi non inseriti nel campione le avrebbe impedito di concludere l’inchiesta entro i termini previsti dal regolamento di base, non ha oltrepassato il potere discrezionale riconosciutole dall’art. 17, n. 3, del medesimo regolamento. Orbene, secondo costante giurisprudenza, quando le istituzioni dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della loro politica, gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di un mezzo scelto inizialmente che può essere modificato da tali istituzioni nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze (sentenze della Corte 7 maggio 1987, causa 258/84, Nippon Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1923, punto 34, e 10 marzo 1992, causa C‑171/87, Canon/Consiglio, Racc. pag. I‑1237, punto 41).

103    Infine, per quanto attiene al quinto motivo, si deve osservare che, dal momento che le istituzioni non hanno commesso un errore di diritto nell’omettere di esaminare le domande di TEM/TI presentate dagli operatori non inclusi nel campione e nell’applicare a questi ultimi il margine medio di dumping delle società del campione, per tale ragione esse non hanno calcolato erroneamente il margine di dumping delle ricorrenti. Occorre aggiungere, a tal riguardo, che, come precisato dal Consiglio, il margine di dumping della Golden Step è stato preso in considerazione ai fini del calcolo della media ponderata del margine di dumping del campione.

104    Ne deriva che i primi tre motivi nonché il quinto motivo devono essere respinti.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione dell’obbligo di motivazione e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

 Argomenti delle parti

105    Le ricorrenti sostengono che le istituzioni comunitarie, informandole soltanto nel luglio 2006 circa la loro intenzione di non esaminare le loro domande di TEM/TI, hanno violato i loro diritti della difesa nonché l’art. 18, n. 4, del regolamento di base e sono venute meno all’obbligo di motivare la loro decisione. Se è pur vero che le ricorrenti sono state informate, attraverso il documento informativo finale, che le loro domande di TEM/TI non sarebbero state esaminate a causa del loro mancato inserimento nel campione, ciò nondimeno, in tale fase, esse non avevano più la possibilità di contestare la decisione relativa alla costituzione del campione. Nel regolamento provvisorio, non sarebbe stato indicato che le domande di TEM/TI presentate dai produttori non inclusi nel campione non sarebbero state esaminate né che il campione fosse stato costituito tenendo conto della percentuale degli operatori cinesi cui spettava il TEM. Peraltro, le ricorrenti invitano il Consiglio a produrre la comunicazione del governo cinese, con la quale quest’ultimo ha contestato la rappresentatività del campione.

106    Dal momento che la Commissione non avrebbe comunicato il metodo relativo alla costituzione del campione nei primi undici mesi dell’inchiesta, le ricorrenti sarebbero state private della possibilità di chiederle di comporre quest’ultimo sulla base dei candidati che potevano ottenere il TEM. Tale circostanza costituirebbe parimenti una violazione del punto 6.9 del codice antidumping 1994 (v. punto 10 supra). Inoltre, non potrebbe escludersi che le autorità cinesi si sarebbero opposte alla composizione del campione se fossero state a conoscenza del fatto che le istituzioni non avevano intenzione di esaminare le domande di TEM/TI delle società non incluse. In tale contesto, sarebbe parimenti compromesso il diritto delle ricorrenti a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché esse non avrebbero avuto la possibilità di presentare i loro argomenti relativi al rigetto delle loro domande di TEM/TI.

107    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, dalla CEC e dai produttori italiani, contesta la fondatezza degli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

108    Occorre ricordare anzitutto che, secondo costante giurisprudenza, in forza del principio del rispetto dei diritti della difesa, le imprese interessate da un procedimento d’inchiesta che precede l’adozione di un regolamento antidumping, nel corso di tale procedimento amministrativo, devono essere messe nella condizione di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze dedotti, nonché sugli elementi di prova posti dalla Commissione a fondamento della sua valutazione circa la sussistenza di una pratica di dumping e il pregiudizio che ne conseguirebbe (sentenze della Corte 27 giugno 1991, causa C‑49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I‑3187, punto 17, e 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. I‑8147, punto 99; sentenze del Tribunale 19 novembre 1998, causa T‑147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II‑4137, punto 55, e 21 novembre 2002, causa T‑88/98, Kundan e Tata/Consiglio, Racc. pag. II‑4897, punto 132).

109    Nella fattispecie, si deve osservare che, come si evince dai ‘considerando’ 62, 64, 135 e 143 del regolamento provvisorio, la Commissione ha dichiarato che ogni dazio antidumping relativo ai produttori non inclusi nel campione sarebbe calcolato secondo le disposizioni dell’art. 9, n. 6, del regolamento di base e che il margine di dumping di tali produttori è stato determinato calcolando la media ponderata dei margini di dumping delle società costituenti il campione.

110    Nel regolamento provvisorio, dunque, la Commissione ha espresso la sua posizione circa il metodo di calcolo del margine di dumping degli operatori non inclusi nel campione, consistente nell’applicazione del margine medio di dumping delle società costituenti il campione. Tale metodo implicava che le domande di TEM/TI di tali operatori non sarebbero state esaminate, dal momento che un siffatto esame non presentava alcuna utilità nell’ambito del procedimento in questione.

111    Ne deriva che, a partire dalla fase della comunicazione del regolamento provvisorio e del documento informativo intermedio (v. punto 23 supra), le ricorrenti avevano la possibilità di far valere il loro punto di vista sul metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il loro margine di dumping. Per tali stessi motivi, la censura relativa alla violazione del punto 6.9 del codice antidumping 1994 deve essere respinta, dal momento che tale disposizione si limita a imporre alle autorità investigatrici di esporre i fatti e le considerazioni sui quali si fonda l’imposizione dei dazi definitivi.

112    Per quanto attiene alla censura relativa al fatto che la Commissione avrebbe dovuto notificare alle ricorrenti il suo proposito di non esaminare le loro domande di TEM/TI in una fase in cui avrebbero potuto contestare utilmente la rappresentatività del campione, occorre osservare che, come è stato illustrato al precedente punto 100, nell’avviso di apertura la Commissione ha informato gli operatori interessati della possibilità di ricorrere alla tecnica di campionamento a norma dell’art. 17 del regolamento di base e che, in un’ipotesi del genere, il calcolo dei margini individuali poteva essere chiesto, per le società non incluse nel campione, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base.

113    Considerato che il mancato esame delle domande di TEM/TI delle imprese non inserite nel campione rappresenta una procedura conforme all’art. 2, n. 7, lett. b), e all’art. 17 del regolamento di base (v. punti 88‑91 supra), fin dall’avvio dell’inchiesta le ricorrenti erano nelle condizioni di sapere che la Commissione avrebbe potuto esimersi dall’esaminare tali domande, se le condizioni dell’art. 17, n. 3, di tale regolamento fossero state soddisfatte. Inoltre, la Commissione non era obbligata a prendere una posizione definitiva a tal riguardo a partire dalla fase di apertura dell’inchiesta, dal momento che, allora, essa non possedeva gli elementi che le avrebbero consentito di valutare se essa aveva la possibilità di calcolare i margini di dumping individuali per gli operatori non inclusi nel campione. Pertanto, tale censura deve essere respinta.

114    Le censure illustrate al precedente punto 106 devono essere parimenti respinte essendo fondate sulla premessa che le istituzioni avrebbero violato i loro obblighi in materia di tutela dei diritti della difesa delle ricorrenti.

115    Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto.

 Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’art. 20 del regolamento di base, alla violazione dei diritti della difesa e ad un difetto di motivazione

 Argomenti delle parti

116    Le ricorrenti fanno valere che le istituzioni non hanno comunicato loro adeguatamente la nuova analisi fattuale riguardante il pregiudizio subito dall’industria comunitaria né avrebbero offerto loro la possibilità di presentare le loro osservazioni su tale nuova valutazione relativa alla configurazione dei dazi definitivi (v. punti 24‑30 supra). Inoltre, la Commissione non avrebbe sufficientemente spiegato le ragioni che imporrebbero una variazione della sua analisi e l’utilizzo di dati diversi da quelli contenuti nella sua prima proposta.

117    Mentre nel documento informativo finale del 7 luglio 2006 la Commissione riteneva che l’importazione di un volume di 140 milioni di paia di calzature l’anno non avesse effetti pregiudizievoli per l’industria comunitaria, nel suo documento informativo finale aggiuntivo del 28 luglio 2006 essa avrebbe significativamente abbassato tale cifra a 41,5 milioni di paia, senza tuttavia spiegare le ragioni che erano alla base di tale cambiamento, il quale avrebbe avuto l’«effetto perverso» di invertire, attraverso una manipolazione effettuata sulla base degli anni di riferimento, il valore dei dazi imposti tra la Cina e il Vietnam. Per quanto attiene alla loro ratio economica, i contingenti instaurati da un sistema di dazio differito sarebbero destinati a far fronte alle pressioni legate al volume delle importazioni le quali tuttavia non sarebbero considerate come provenienti da pratiche sleali, mentre le misure antidumping sarebbero concepite per rispondere alle pratiche sleali di dumping. Le differenze tra i due sistemi sarebbero importanti anche sul piano del commercio internazionale, dal momento che un sistema di dazio differito comporterebbe che un volume di importazioni è esonerato da qualsiasi dazio mentre la versione definitiva del sistema adottato riguarderebbe tutte le importazioni. Con riferimento a tali differenze, il termine di cinque giorni concesso dalla Commissione alle ricorrenti per presentare le loro osservazioni sulla nuova proposta sarebbe insufficiente, circostanza di cui si sarebbero lamentate le ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo.

118    Il ‘considerando’ 301 del regolamento impugnato, che avrebbe seguito la proposta della Commissione, non conterrebbe una motivazione sufficiente con riferimento a tale divergenza e non indicherebbe le ragioni alla base dell’applicazione del nuovo metodo. Al contrario, detto ‘considerando’ 301 si limiterebbe a riprendere i termini del punto 280 del documento informativo finale aggiuntivo, il quale non conterrebbe informazioni ulteriori. Inoltre, il documento informativo finale aggiuntivo sarebbe privo di cifre o calcoli sottesi al metodo descritto al ‘considerando’ 301 del regolamento impugnato e non consentirebbe di spiegare il ricorso ad anni, valori e volumi diversi da quelli utilizzati nella prima proposta. Peraltro, le istituzioni avrebbero violato l’art. 20 del regolamento di base, che esige la comunicazione degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende proporre l’adozione delle misure definitive. Infatti, la valutazione di fatto sottesa al nuovo approccio della Commissione non sarebbe stata né spiegata né giustificata.

119    Inoltre, la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa delle ricorrenti non consentendogli di far valere utilmente la loro posizione su numerose questioni importanti, quali la ragionevolezza della nuova proposta, l’esattezza e la pertinenza dei fatti e delle circostanze allegate, i calcoli effettuati e gli elementi presentati dalla Commissione a sostegno delle sue conclusioni sul dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Infatti, i due sistemi sarebbero caratterizzati da differenze sostanziali nell’analisi di fatto posta a loro fondamento. Tali differenze avrebbero generato conseguenze radicalmente opposte per i produttori cinesi e vietnamiti senza tuttavia che la Commissione abbia spiegato come essa sia giunta a tale risultato né abbia dato l’occasione agli interessati di esercitare i loro diritti della difesa.

120    Il tentativo del Consiglio di minimizzare le differenze tra le due proposte, dichiarando che il sistema adottato terrebbe conto del fatto che soltanto le importazioni eccedenti determinate soglie di quantità causerebbero un pregiudizio, comporterebbe l’imposizione di dazi antidumping su importazioni che non causano pregiudizio, risultato che sarebbe contrario all’art. 1, n. 1, del regolamento di base. Il fatto che le ricorrenti abbiano potuto formulare alcune osservazioni nei confronti di tale sistema, entro un termine inferiore al termine minimo di dieci giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, non potrebbe, del resto, essere ritenuto a carico delle stesse né servirebbe a rimediare all’insufficienza di informazioni fornite dalla Commissione. Infatti, la questione se il termine concesso dalla Commissione fosse adeguato ai fini del rispetto dei diritti della difesa delle ricorrenti dovrebbe essere valutata rispetto all’ampiezza del cambiamento nel metodo adottato dalla Commissione nonché alla mancanza di dati o di spiegazioni sulla nuova valutazione giuridica e di fatto. A tal riguardo, le ricorrenti fanno osservare che, quando le istituzioni non offrono spiegazioni adeguate sul metodo e la valutazione dei fatti da esse seguiti, il fatto di aver potuto fare alcune osservazioni ha un valore limitato e non implica che siano state soddisfatte le condizioni previste dall’art. 20 del regolamento di base, dai principi generali del diritto comunitario o del diritto dell’OMC. Inoltre, la stessa Commissione avrebbe adottato un calendario molto restrittivo, escludendo in tal modo ogni possibile estensione del termine concesso per la formulazione di osservazioni sul documento informativo finale aggiuntivo. Inoltre, le discussioni protrattesi per diversi mesi avrebbero riguardato il sistema di dazio differito e non il sistema infine adottato.

121    Le ricorrenti ritengono che, a causa delle carenze del documento informativo finale aggiuntivo e dell’insufficienza del termine impartito, esse non abbiano avuto la possibilità di esporre alla Commissione le ragioni per le quali l’approccio adottato sarebbe stato inappropriato ovvero irragionevole né di presentare il loro punto di vista circa il metodo o i dati numerici alla base della proposta contenuta in tale documento. Pertanto, omettendo di comunicare alle ricorrenti i principali fatti e considerazioni sottesi al regolamento impugnato, le istituzioni avrebbero violato l’art. 20 del regolamento di base.

122    Infine, le ricorrenti aggiungono che, se esse fossero state messe in condizione di formulare in modo adeguato osservazioni sul documento informativo finale aggiuntivo, esse avrebbero dedotto, in primo luogo, che il sistema proposto equivaleva a una violazione dell’art. 1, n. 1, del regolamento di base, in quanto esso comporta l’imposizione di dazi antidumping a importazioni che non arrecano pregiudizio, in secondo luogo, che un margine di pregiudizio individuale avrebbe dovuto essere calcolato per ciascuna di esse e, in terzo luogo, che l’ultima proposta della Commissione era irragionevole e sproporzionata, dal momento che la valutazione di fatto riveduta, che non sarebbe stata né spiegata né giustificata, aveva avuto l’«effetto perverso» di invertire il rispettivo onere delle misure antidumping tra la Cina e il Vietnam.

123    Il Consiglio osserva che tanto il sistema di dazio differito quanto il metodo da ultimo utilizzato sono basati sull’idea che, nel caso di specie, soltanto le importazioni superiori a un determinato volume causerebbero un grave pregiudizio e che tale circostanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione nel metodo scelto per la fissazione del tasso dei dazi definitivi. Sarebbe soltanto il modo in cui si è tenuto conto di tale circostanza ad essere differente in funzione del metodo di calcolo dei dazi definitivi da ultimo scelto.

124    Il Consiglio sottolinea che, con l’adozione del documento informativo finale aggiuntivo, la Commissione non ha utilizzato il «valore non pregiudizievole» che le ricorrenti eccepiscono di non poter calcolare sulla base degli elementi che sono stati loro comunicati. Al contrario, l’elemento quantitativo del dumping, vale a dire il volume delle importazioni oggetto di dumping, sarebbe rimasto il punto essenziale del nuovo metodo, mentre qualsiasi riferimento al valore delle importazioni per un anno determinato potrebbe essere calcolato sulla base degli elementi di cui ai punti 157 e 159 del documento informativo finale.

125    Inoltre, l’esposizione del metodo secondo cui l’impatto economico del volume di importazioni che non sortisce alcun effetto pregiudizievole è stato preso in considerazione nella determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio (v. punto 29 supra) avrebbe permesso alle ricorrenti di presentare osservazioni dettagliate in proposito con messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2006. Se le ricorrenti avessero avuto bisogno di informazioni aggiuntive per esercitare i loro diritti, avrebbero dovuto presentare una specifica domanda in tal senso.

126    Il Consiglio, sostenuto dalla CEC, nega parimenti la pretesa violazione dei diritti della difesa dovuta al fatto che le ricorrenti avrebbero disposto soltanto di cinque giorni per far valere la loro posizione riguardo al documento informativo finale aggiuntivo. Il termine in questione dovrebbe essere dichiarato sufficiente dal momento che, in primo luogo, le ricorrenti non avrebbero formulato osservazioni in merito al documento informativo finale aggiuntivo né una domanda di proroga del termine impartito a tal fine, in secondo luogo, il procedimento era già in una fase molto avanzata e, in terzo luogo, la valutazione dell’elemento quantitativo del dumping sarebbe stata discussa per molti mesi. In ogni caso, le ricorrenti non avrebbero dimostrato di essersi trovate nell’impossibilità di difendere i loro interessi a causa di tale termine, poiché esse avrebbero presentato osservazioni dettagliate in materia, né il ricorso faceva riferimento ad altri elementi che esse avrebbero potuto presentare. Il Consiglio ritiene che, in tal contesto, non sia necessario commentare gli argomenti che le ricorrenti avrebbero sottoposto, qualora fosse stato impartito loro un termine più lungo.

127    Per quanto attiene, infine, agli argomenti relativi alla legittimità del sistema da ultimo adottato alla luce dell’art. 1, n. 1 del regolamento di base, il Consiglio sostiene che occorre ignorarli, dal momento che il presente motivo riguarderebbe soltanto la violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

128    Con il sesto motivo, in primo luogo, le ricorrenti affermano che le istituzioni hanno violato l’art. 20 del regolamento di base per il fatto che la Commissione, da un lato, non ha comunicato gli elementi sui quali essa ha fondato i calcoli effettuati nel documento informativo finale aggiuntivo e, dall’altro, non ha impartito loro un termine sufficiente e conforme al n. 5 del medesimo articolo al fine di presentare osservazioni complete sul suo nuovo approccio.

129    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che le istituzioni non hanno indicato né nel documento informativo finale o informativo finale aggiuntivo né nel regolamento impugnato i motivi che giustificherebbero il metodo utilizzato al fine di prendere in considerazione l’esistenza di un volume di importazioni che non causa pregiudizio e consiste nel ridurre il margine di pregiudizio piuttosto che esonerare le importazioni non pregiudizievoli dall’imposizione dei dazi antidumping. Tali circostanze sarebbero costitutive di una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti nonché di un difetto di motivazione.

130    In via preliminare, occorre osservare che l’art. 20 del regolamento di base prevede talune modalità relative all’esercizio del diritto delle parti interessate, segnatamente degli esportatori, di essere sentite, il quale costituisce uno dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario e implica il diritto di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi (v., in tal senso, sentenze Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, punto 108 supra, punto 15, e Champion Stationery e a./Consiglio, punto 108 supra, punto 55).

131    In tale contesto, gli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione dell’art. 20 del regolamento di base devono essere interpretati come riferiti alla violazione dei loro diritti della difesa, quali sanciti dall’ordinamento giuridico comunitario, compresa tale disposizione (v., in tal senso, sentenza Kundan e Tata/Consiglio, punto 108 supra, punto 131).

132    A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 108, le imprese interessate da un’inchiesta precedente l’adozione di un regolamento antidumping devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno della sua valutazione circa l’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente.

133    In tale contesto, occorre altresì rilevare che l’incompletezza dell’informazione finale comporta l’illegittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi soltanto se, a causa di tale omissione, le parti interessate non abbiano potuto utilmente difendere i loro interessi. Tale sarebbe in particolare il caso qualora l’omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie cui deve essere riservata un’attenzione particolare nell’informazione finale, ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento di base. Tale sarebbe parimenti il caso, con argomenti analoghi, qualora l’omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli sui quali si fonda una decisione adottata dalla Commissione o dal Consiglio successivamente alla comunicazione del documento informativo finale, come si evince dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base.

134    Nella fattispecie, come è stato osservato ai precedenti punti 25‑27, la Commissione ha dapprima annunciato, nel documento informativo finale, un sistema di dazio differito fondato sul fatto che soltanto le importazioni superiori ai 140 milioni di paia di calzature l’anno causerebbero un pregiudizio ai sensi dell’art. 3 del regolamento di base. Tale valutazione si fondava sulla presenza del regime dei contingenti quantitativi fino al 1° gennaio 2005, il quale avrebbe impedito un siffatto pregiudizio, nonché su un calcolo delle quantità che sarebbero state importate dalla Cina nel 2005. Secondo tale proposta, un dazio antidumping definitivo doveva essere applicato alle importazioni originarie della Cina eccedenti i 140 milioni di paia di calzature l’anno. Tale dazio era pari al margine di sottoquotazione dei prezzi di riferimento, nella fattispecie il 23%.

135    Tuttavia, come è stato illustrato ai precedenti punti 29 e 30, nell’ambito del documento informativo finale aggiuntivo la Commissione ha modificato la sua proposta relativa alla forma dei dazi necessaria per l’eliminazione del pregiudizio. Tale nuovo approccio si fondava parimenti sull’esistenza di un volume di importazioni che non causa pregiudizi ai sensi dell’art. 3 del regolamento di base. Tuttavia, secondo il documento informativo finale aggiuntivo, tanto il metodo di calcolo di tale volume di importazioni non pregiudizievole quanto l’impatto di tale volume sulla forma dei dazi definitivi proposti sarebbero differenti rispetto a quelli evocati nel documento informativo finale.

136    In particolare, nel documento informativo finale aggiuntivo, in primo luogo, la Commissione ha ricordato che il margine di sottoquotazione dei prezzi di riferimento per le importazioni provenienti dalla Cina era pari al 23%. In secondo luogo, essa ha stabilito che il volume delle importazioni provenienti da tale paese nel periodo dell’inchiesta era pari al 38% delle importazioni provenienti dai due paesi indicati. Tale percentuale, applicata all’insieme delle importazioni provenienti dalla Cina e dal Vietnam nel 2003 (109 milioni di paia di calzature), era pari a circa 41,5 milioni di paia di calzature, volume che non è stato ritenuto pregiudizievole per l’industria comunitaria. In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che tale volume rappresenterebbe il 28,26% delle importazioni provenienti dalla Cina nel 2005. Infine, in quarto luogo, essa ha ridotto il margine di pregiudizio inizialmente stabilito (23%) in riferimento al 28,26%, il che ha portato a calcolare un margine di pregiudizio «ponderato» del 16,5%.

137    Risulta da quanto precede che le differenze tra il metodo presentato nel documento informativo finale e quello presentato nel documento informativo finale aggiuntivo sono le seguenti. In primo luogo, anziché stabilire il volume annuale di importazioni non pregiudizievole a livello delle importazioni provenienti dalla Cina nel 2005, la Commissione ha stabilito tale volume annuale moltiplicando i 109 milioni di paia di calzature importate nel 2003 per il 38%. Si tratta della percentuale che rappresenterebbero le importazioni originarie di tale paese sulla totalità delle importazioni provenienti dai due paesi presi in esame durante il periodo d’inchiesta. In secondo luogo, piuttosto che esonerare tale volume annuale, definito non pregiudizievole ai punti 278‑280 del documento informativo finale aggiuntivo, dall’applicazione di un dazio antidumping, la Commissione ha scelto di prendere in considerazione tale volume diminuendo il livello di eliminazione del pregiudizio e applicando i dazi antidumping a partire dal primo paio importato.

138    A tal riguardo, occorre constatare che il fatto che la Commissione abbia modificato la sua analisi in seguito alle osservazioni che le parti interessate hanno formulato sul documento informativo finale non costituisce, di per sé, una violazione dei diritti della difesa. Infatti, come emerge dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, il documento informativo finale non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione della Commissione o del Consiglio. Tale disposizione si limita a imporre alla Commissione il dovere di comunicare, il più rapidamente possibile, i fatti e le considerazioni diversi da quelli sui quali si basa il suo approccio iniziale contenuto nel documento informativo finale. Infatti, è proprio attraverso tale esposizione che gli interessati sono in grado di comprendere i motivi che hanno portato le istituzioni ad adottare une posizione diversa.

139    Pertanto, al fine di determinare se la Commissione abbia rispettato i diritti delle ricorrenti derivanti dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, occorre anche verificare se la Commissione abbia comunicato loro i fatti e le considerazioni presi in considerazione ai fini della nuova analisi sul pregiudizio e sulla forma delle misure necessarie per eliminarlo, nella parte in cui gli stessi siano diversi da quelli alla base del documento informativo finale (v. punto 133 supra).

140    A tal riguardo, la Commissione ha innanzitutto dichiarato nel documento informativo finale aggiuntivo che la sua nuova proposta permetterebbe di non effettuare distinzioni tra le differenti categorie di importatori.

141    Per quanto attiene, poi, agli elementi sulla base dei quali la Commissione ha provveduto ad adeguare il margine di pregiudizio dal 23 al 16,5%, erroneamente le ricorrenti affermano che esse non vi hanno avuto accesso. Infatti, il metodo descritto al precedente punto 136 riguardante l’adeguamento del margine di pregiudizio tenendo conto di un volume di importazioni non pregiudizievole figura nel documento informativo finale aggiuntivo. É vero che tale documento non fornisce informazioni sul volume esatto delle importazioni provenienti dalla Cina nel 2005, che permetterebbe di verificare che la percentuale del 28,26% corrisponde alla realtà. Tuttavia, dal momento che, secondo la Commissione, i 41,5 milioni di paia di calzature rappresentano il 28,26 % della totalità delle importazioni provenienti dalla Cina nel 2005, si può dedurre che tali importazioni hanno raggiunto i 146,85 milioni di paia di calzature. Tale calcolo, del resto, è stato ripreso dalle stesse ricorrenti nel loro messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2006 (v. punto 31 supra).

142    Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha comunicato alle ricorrenti il ragionamento da essa seguito ai fini del calcolo del margine di pregiudizio prendendo in considerazione un volume di importazioni non pregiudizievole. Essa ha altresì indicato tutte le cifre da essa ritenute pertinenti a tale scopo e, pertanto, a tal riguardo, i diritti della difesa delle ricorrenti non sono stati violati.

143    Si deve sottolineare altresì, al pari del Consiglio (v. punto 127 supra), che il motivo delle ricorrenti, come sviluppato nei ricorsi, è relativo alla violazione dei loro diritti della difesa e non dell’art. 1, n. 1, del regolamento di base. Ne risulta che la questione se il sistema adottato nel regolamento impugnato sia compatibile con l’art. 1, n. 1, del regolamento di base, nella parte in cui imporrebbe dazi antidumping a importazioni inferiori alla soglia annuale considerata come non recante pregiudizio, non è stata sottoposta in quanto tale al sindacato del Tribunale.

144    Quanto al termine impartito, le parti sono concordi sul fatto che esso scadeva il 2 agosto 2006.

145    Nell’accordare alle ricorrenti un termine inferiore a dieci giorni al fine di esprimere osservazioni sul documento informativo finale aggiuntivo, la Commissione ha violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base (sentenza Champion Stationery e a./Consiglio, punto 108 supra, punto 80). Tuttavia, tale circostanza, di per sé, non può condurre all’annullamento del regolamento impugnato. Infatti, si deve ancora accertare se il fatto di disporre di un termine inferiore al termine legale sia stato tale da causare una concreta lesione dei loro diritti della difesa nell’ambito del procedimento di cui trattasi (sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punto 331).

146    A tal riguardo, occorre osservare che, nel messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2006, le ricorrenti hanno richiamato i calcoli della Commissione e che esse hanno presentato un calcolo alternativo che avrebbe condotto a un risultato diverso e, a loro avviso, equo. Pertanto, le ricorrenti hanno compreso il ragionamento della Commissione e hanno potuto proporle un altro approccio. Inoltre, le ricorrenti non hanno spiegato per quale ragione esse non avrebbero potuto far valere una violazione dell’art. 1, n. 1, del regolamento di base nel termine che la Commissione ha impartito loro. In tale contesto, occorre constatare che esse sono state in grado di far valere utilmente il proprio punto di vista.

147    Ne deriva che i diritti della difesa delle ricorrenti non sono stati violati.

148    Con argomenti analoghi, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti relativo ad un difetto di motivazione riguardante il metodo utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio. Infatti, la motivazione del regolamento impugnato deve essere valutata tenendo conto in particolare delle informazioni che sono state comunicate alle ricorrenti e delle osservazioni che esse hanno presentato nel corso del procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T‑33/98 e T‑34/98, Petrotub e Republica/Consiglio, Racc. pag. II‑3837, punto 107).

149    Nella fattispecie, come è stato osservato al precedente punto 36, i ‘considerando’ 296‑301 del regolamento impugnato contengono le valutazioni che hanno condotto il Consiglio ad adottare il sistema da ultimo utilizzato. Di conseguenza, tenuto conto che la Commissione ha comunicato alle ricorrenti il ragionamento da essa seguito ai fini del calcolo del margine di pregiudizio prendendo in considerazione un volume di importazioni non pregiudizievole e che essa avrebbe parimenti indicato loro tutte le cifre da essa ritenute pertinenti a tale scopo (v. punti 140‑142 supra), occorre concludere che il regolamento impugnato è adeguatamente e sufficientemente motivato.

150    Di conseguenza, il sesto motivo deve essere respinto.

 Sul settimo motivo, relativo ad un errore di diritto e ad un errore manifesto di valutazione riguardante il pregiudizio subito dall’industria comunitaria

 Argomenti delle parti

151    Le ricorrenti ritengono che la decisione relativa al pregiudizio non si fonda su un periodo sufficientemente lungo di importazioni normali e, pertanto, non si fonda su dati affidabili e obiettivi. Infatti, dal momento che il periodo d’inchiesta si estende dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005, la Commissione avrebbe acquisito il convincimento che l’aumento delle importazioni dopo la scadenza del regime dei contingenti abbia avuto un effetto pregiudizievole particolarmente significativo per l’industria comunitaria prendendo in considerazione soltanto il primo trimestre del 2005. Gli indizi manifesti dell’esistenza di un grave pregiudizio nel 2004 cui fa riferimento la Commissione al punto 277 figurante al nuovo titolo H nel documento informativo finale aggiuntivo non vorrebbero dire che un pregiudizio grave sia stato effettivamente cagionato nel 2004. L’assenza di un grave pregiudizio nel 2004 sarebbe corroborata dal fatto che l’aumento delle importazioni di tale anno è stato lieve rispetto al 2003 nonché dal punto 285 del documento informativo finale.

152    Orbene, i primi tre mesi del 2005 costituirebbero il periodo iniziale di apertura di un mercato soggetto per oltre dodici anni all’applicazione del rigido regime dei contingenti quantitativi. Come avrebbe osservato la Commissione nel documento informativo finale, tale periodo successivo alla scadenza del regime dei contingenti sarebbe stato artificialmente alterato dalle aspettative connesse a tale avvenimento. Il regolamento impugnato si fonderebbe, quindi, su dati relativi a un periodo breve che non potrebbe fornire elementi affidabili a causa della cessazione del sistema dei contingenti. Ne conseguirebbe che il Consiglio ha violato l’art. 3, n. 2, del regolamento di base. Inoltre, nulla proverebbe che la Commissione abbia esaminato i fattori di pregiudizio sull’intero periodo considerato.

153    Infine, le ricorrenti ricordano che il regime dei contingenti non era destinato a porre rimedio alle conseguenze delle importazioni oggetto di dumping.

154    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, dalla CEC e dai produttori italiani, contesta la fondatezza degli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

155    In primo luogo, occorre rilevare che l’imposizione di dazi antidumping non costituisce una sanzione per un comportamento precedente, ma una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. Allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche di dumping, è quindi necessario condurre l’inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali (sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, punto 108 supra, punti 91 e 92, e sentenza del Tribunale 14 novembre 2006, causa T‑138/02, Nanjing Metalink/Consiglio, Racc. pag. II‑4347, punto 60).

156    Pertanto, qualora le istituzioni constatino che le importazioni di un prodotto soggetto fino ad allora a restrizioni quantitative aumentano dopo la scadenza di dette restrizioni, esse possono tener conto di tale aumento ai fini della loro valutazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

157    In secondo luogo, la valutazione della Commissione contenuta al punto 283 del documento informativo finale, secondo la quale il volume dei prodotti importati sarebbe aumentato dopo la scadenza del regime dei contingenti, non dimostra che le istituzioni si siano fondate esclusivamente su tale elemento quantitativo per riconoscere l’esistenza di un pregiudizio.

158    Infine, come emerge dai ‘considerando’ 162, 168‑170, 187‑206 e 216‑240 del regolamento impugnato, le istituzioni hanno tenuto conto di diversi fattori concernenti il pregiudizio e il nesso di causalità, relativi non soltanto all’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta ma anche al periodo considerato.

159    Ne deriva che il settimo motivo deve essere respinto.

160    Alla luce di quanto precede, i ricorsi devono essere integralmente respinti.

 Sulle spese

161    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

162    Conformemente all’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Commissione, la CEC e i produttori italiani sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e la Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea, la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), la BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2010.

Firme


Indice


Contesto normativo

Fatti e regolamento impugnato

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sui primi tre motivi nonché sul quinto, relativi alla violazione degli artt. 2, n. 7, lett. b) e c), e 9, n. 5, del regolamento di base, alla violazione del principio della parità di trattamento, del principio di tutela del legittimo affidamento e ad un calcolo erroneo del margine di dumping delle ricorrenti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione dell’obbligo di motivazione e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’art. 20 del regolamento di base, alla violazione dei diritti della difesa e ad un difetto di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul settimo motivo, relativo ad un errore di diritto e ad un errore manifesto di valutazione riguardante il pregiudizio subito dall’industria comunitaria

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese

Allegato

Calzaturificio Elisabet Srl, con sede in Monte Urano (Italia),

Calzaturificio Iacovelli di Iacovelli Giuseppe & C. Snc, con sede in Monte Urano,

Calzaturificio Leopamy Srl, con sede in Monte Urano,

Calzaturificio Lunella Srl, con sede in Monte Urano,

Calzaturificio Mia Shoe Snc di Gattafoni Carlo & C., con sede in Monte Urano,

Calzaturificio Primitempi di Monaldi Geri, con sede in Monte Urano,

Calzaturificio R.G. di Rossi & Galiè Srl, con sede in Monte Urano,

Calz. S.G. di Seghetta Giampiero e Sergio Snc, con sede in Monte Urano,

Carim Srl, con sede in Monte Urano,

Florens Shoes SpA, con sede in Monte Urano,

Gattafoni Shoe Snc di Gattafoni Giampaolo & C., con sede in Monte Urano,

Grif Srl, con sede in Monte Urano,

Missouri Srl, con sede in Monte Urano,

New Swing Srl, con sede in Monte Urano,

Podosan Medical Shoes di Cirilli Michela, con sede in Monte Urano,

Viviane Sas, con sede in Monte Urano.


* Lingua processuale: l’inglese.