Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 21 maggio 2008 – Enercon / UAMI (E)
(causa T‑329/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo E – Impedimenti assoluti alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 29‑30)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 8 settembre 2006 (procedimento R 394/2006-1) relativa alla registrazione del marchio denominativo E come marchio comunitario. |
Dati della causa
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Richiedente il marchio comunitario: |
Enercon GmbH |
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Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo E per prodotti delle classi 7, 9 e 17 – domanda n. 3817566 |
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Decisione dell’esaminatore: |
Diniego di registrazione |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Enercon GmbH è condannata alle spese. |