Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – Hipp & Co / UAMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil)

(causa T‑221/06)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Bebimil – Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori BLEMIL – Marchio nazionale denominativo anteriore BLEMIL1 – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Rischio di confusione»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 39‑42, 70‑74)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 2 giugno 2006 (procedimento R 571/2005‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ordesa, SL, e la Hipp & Co KG.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Hipp & Co. KG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio comunitario denominativo Bebimil per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Laboratorios Ordesa, SL

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo comunitario BLEMIL per prodotti delle classi 5 e 29 e marchi denominativi nazionali BLEMIL e BLEMIL1

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hipp & Co KG è condannata alle spese.