Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Procedura – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Limiti – Conclusioni aventi ad oggetto eventuali decisioni future – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 26)

2. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punto 34)

3. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 35‑39)

4. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento generalizzato e persistente dei capitali, dei beni e delle altre risorse economiche di tali persone ed entità senza loro audizione – Violazione del diritto di proprietà (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 40‑42)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda d’annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell’allegato I del regolamento n. 881/2002.

Dispositivo

Dispositivo

1) Le cause da T‑135/06 a T‑138/06 sono riunite ai fini della sentenza.

2) L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, è annullato nella parte in cui riguarda i ricorrenti, sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah e Sanabel Relief Agency Ltd.

3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio.

4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.