SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
2 aprile 2009 ( *1 )
«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Obbligo di motivazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T-118/06,
Zuffa, LLC, con sede in Las Vegas, Nevada (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. S. Malynicz, barrister, M. Blair e C. Balme, solicitors,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. P. Bullock, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2006 (procedimento R 931/2005-1), riguardante la registrazione del segno denominativo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP come marchio comunitario,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2006,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2006,
vista l’ordinanza del presidente della Terza Sezione 13 novembre 2008, che dispone la riunione della presente causa e della causa T-379/05 ai fini della trattazione orale,
in seguito all’udienza del 16 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
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1 |
Il 25 luglio 2002 la Zuffa, LLC, ricorrente, ha presentato una domanda di marchio denominativo comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. |
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Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio denominativo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. |
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3 |
I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nelle classi 9, 16, 25, 28 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono, per ciascuna di tali classi, a:
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Con decisione 31 maggio 2005, l’esaminatore ha respinto, ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 40/94, la domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti ed i servizi delle classi 9, 16, 25, 28 e 41, in quanto il marchio richiesto aveva carattere descrittivo ed era privo di carattere distintivo e in quanto non poteva essere registrato ai sensi dell’art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94. |
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Il 29 luglio 2005 la ricorrente ha presentato ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94. |
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6 |
Con decisione 30 gennaio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha annullato la decisione dell’esaminatore, ha respinto il ricorso della ricorrente nella parte in cui essa contestava la valutazione dell’esaminatore secondo la quale il marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP era privo di carattere distintivo o era descrittivo per tutti i prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25, 28 e 41 di cui alla domanda di registrazione e ha rinviato il procedimento dinanzi all’esaminatore relativamente alla questione se fossero soddisfatte le condizioni previste all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. |
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7 |
La commissione di ricorso ha ritenuto, innanzitutto, che il pubblico destinatario fosse il consumatore medio anglofono che assiste a spettacoli in diretta e acquista prodotti di consumo come abbigliamento, articoli di cartoleria o giocattoli (v. punto 13 della decisione impugnata). |
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La commissione di ricorso ha osservato, poi, che il marchio richiesto era una combinazione di parole inglesi il cui significato era chiaro e inequivocabile: il termine «ultimate» significherebbe «decisivo, finale»; il termine «fighting» vorrebbe dire«combattimento»; quanto alla parola «championship», essa richiamerebbe una gara diretta ad incoronare un campione. Per tutte le persone che sono in grado di conversare in inglese, l’espressione «ultimate fighting championship» avrebbe conseguentemente il significato di «campionato di combattimento estremo», ove i termini «ultimate fighting» verrebbero percepiti come indicativi di un genere di combattimento che arriva al termine quando uno dei combattenti non è più in grado di battersi (v. punti 14 e 15 della decisione impugnata). |
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9 |
La commissione di ricorso ha ritenuto, inoltre, che i servizi di cui alla domanda di marchio rientranti nella classe 41 avessero una relazione diretta con l’organizzazione di avvenimenti sportivi. Per essi, il marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP sarebbe descrittivo, in quanto indicherebbe il contenuto di tali avvenimenti. Per i prodotti rientranti nelle altre classi, non si potrebbe considerare il marchio descrittivo, ma esso sarebbe, comunque, privo di carattere distintivo. Invero, il marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP non verrebbe percepito come indicativo dell’origine commerciale dei prodotti di cui alla domanda, ma come denominativo di un evento sportivo in termini generali. Peraltro, in materia di campionati sportivi, i consumatori sarebbero abituati al fatto che le indicazioni «campionato europeo di calcio» o «torneo Master di golf», ad esempio, identifichino l’avvenimento in oggetto e che gli articoli, ad esempio di abbigliamento, che portano il nome di tale evento portino anche il nome del fabbricante (v. punti 16-25 della decisione impugnata). |
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Infine, dopo aver constatato, al punto 20 della decisione impugnata, che non si poteva escludere che, al termine di un processo educativo, il pubblico destinatario si fosse abituato al nome di un’attività sportiva al punto di associarla ad un’impresa particolare, la commissione di ricorso ha rimesso il procedimento all’esaminatore per quanto concerne la questione se il marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avesse acquisito un carattere distintivo in forza del suo uso (v. punti 26-28 della decisione impugnata). |
Conclusioni delle parti
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La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sull’oggetto della controversia
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Nel corso dell’udienza, in risposta ai quesiti del Tribunale, l’UAMI ha ammesso che l’esaminatore non aveva ancora deciso in merito alla questione se il marchio richiesto ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avesse acquisito un carattere distintivo in forza del suo uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, attendendo la decisione del Tribunale che mette fine al presente giudizio. La ricorrente mantiene conseguentemente un interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, dal momento che le sue conclusioni non sono divenute prive di oggetto. |
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Inoltre, interrogate sul punto durante l’udienza, le parti hanno confermato che la questione se il marchio richiesto ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avesse acquisito un carattere distintivo in forza del suo uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, era estranea alla presente controversia. |
Sulla legittimità della decisione impugnata
Argomenti delle parti
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La ricorrente afferma, in sostanza, che, adottando la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Essa afferma, a tal riguardo, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione del significato del segno ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP nonché in un errore di valutazione della relazione tra il segno ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP e i prodotti e servizi di cui alla domanda di marchio. Essa afferma, inoltre, che taluni nomi di competizioni sportive possono essere usati come marchi e non sono privi di carattere distintivo. |
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L’UAMI contesta tutte le affermazioni della ricorrente. |
Giudizio del Tribunale
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Benché, nel caso di specie, la ricorrente non abbia fatto valere un difetto di motivazione, il rispetto dell’obbligo di motivazione cui sono soggetti gli atti il controllo della cui legittimità viene assicurato dai giudici comunitari è una questione di ordine pubblico, la quale, se del caso, dev’essere sollevata d’ufficio [v., in tal senso, sentenze della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pagg. 85, 110; , causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983, punto 24, e sentenza del Tribunale , causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 59]. Il Tribunale ritiene necessario esaminare d’ufficio la questione se la decisione impugnata sia sufficientemente motivata. Durante l’udienza le parti sono state interrogate in merito alla sufficienza della motivazione della decisione impugnata. |
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Ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate e devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Inoltre, la regola 50, n. 2, lett. h), del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), dispone che la decisione della commissione di ricorso deve contenere la motivazione della decisione. L’obbligo di motivazione previsto da tali disposizioni ha la stessa portata di quello sancito dall’art. 253 CE [v. sentenze del Tribunale , cause riunite T-124/02 e T-156/02, Sunrider/UAMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punto 72, e , causa T-168/04, L & D/UAMI — Sämann (Aire Limpio), Racc. pag. II-2699, punto 113 e giurisprudenza ivi citata]. |
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19 |
Secondo giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve far risultare in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto. Così, l’obbligo di motivare le sue decisioni che incombe alla commissione di ricorso risponde al duplice obiettivo, da una parte, che gli interessati prendano conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, così da poter tutelare i loro diritti, e, dall’altra, che si consenta al giudice comunitario di controllare la legittimità di tali decisioni (v. sentenze VITATASTE e METABALANCE 44, cit., punto 73, e Aire Limpio, cit., punto 114 e giurisprudenza ivi citata). |
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20 |
La corrispondenza della motivazione di una decisione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto nonché all’insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza VITATASTE e METABALANCE 44, cit., punto 73 e giurisprudenza ivi citata). |
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21 |
A tale riguardo, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, l’elemento determinante affinché un segno riproducibile graficamente possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra impresa. Ne consegue, in particolare, che gli impedimenti assoluti alla registrazione stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, vale a dire, rispettivamente, la mancanza di carattere distintivo e il carattere descrittivo del segno, possono venir valutati solo con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno [v. sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 25, e causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 25 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Pertanto, l’eventuale sussistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 deve formare oggetto di una valutazione concreta, che prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, tenendo conto, da un lato, dei prodotti o servizi per i quali la registrazione è stata richiesta e, dall’altro, della percezione del pubblico interessato, costituito dai consumatori dei detti prodotti o servizi [v. sentenze del Tribunale 8 giugno 2005, causa T-315/03, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), Racc. pag. II-1981, punto 51 e giurisprudenza ivi citata, e , causa T-441/05, IVG Immobilien/UAMI (I), Racc. pag. II-1937, punto 41; v. anche, per analogia, sentenza della Corte , causa C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-1725, punti 50 e 51]. |
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23 |
Inoltre, ciascuno degli impedimenti stabiliti all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 va interpretato alla luce dell’interesse generale che è alla base di ciascuno di essi, dato che ciascuno di tali motivi è indipendente dagli altri ed esige un esame separato (v. sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, l’interesse generale preso in considerazione in sede di esame di ciascuno di tali impedimenti può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell’impedimento di cui trattasi [v. sentenza della Corte , causa C-304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I-1927, punti 54 e 55 nonché giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale , causa T-302/03, PTV/UAMI (map&guide), Racc. pag. II-4039, punto 33]. |
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24 |
A tale riguardo, l’interesse generale che ispira l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è volto, da una parte, a non restringere indebitamente la disponibilità del segno di cui si domanda la registrazione per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi comparabili a quelli per cui si domanda la registrazione nonché, dall’altra, a garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine di prodotti o servizi indicati nella domanda di marchio, consentendogli di distinguere, senza confusione possibile, tali prodotti o tali servizi da quelli di provenienza diversa. Invero, una siffatta garanzia costituisce la funzione essenziale del marchio (v., in tale senso, sentenze della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punti 23, 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata, e Eurohypo/UAMI, cit., punti 59 e 62). |
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25 |
Quanto all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio (v. sentenza ROCKBASS, cit., punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
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26 |
Da quanto precede emerge che sussiste un’evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dei motivi stabiliti all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. In particolare, risulta dalla giurisprudenza che un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del detto regolamento, può essere ritenuto a priori, per ciò stesso, anche privo di carattere distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento. Questo deve essere, tuttavia, dimostrato separatamente (v., in tal senso, sentenza Eurohypo/UAMI, cit., punti 69 e 70). |
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Ne consegue che, se la registrazione di un marchio viene chiesta per vari prodotti e servizi, la commissione di ricorso deve verificare in concreto che il marchio in causa non rientri nella sfera di applicazione di alcun impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 relativamente a ciascuno dei detti prodotti o servizi e può giungere a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi considerati (v., per analogia, sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punti 33 e 73). Pertanto, qualora la commissione di ricorso rifiuti la registrazione di un marchio, essa è tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui è pervenuta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati (v., per analogia, sentenza della Corte , causa C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, Racc. pag. I-1455, punto 38). |
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Al riguardo, la possibilità per la commissione di ricorso di procedere ad una motivazione complessiva per una serie di prodotti o servizi può estendersi solo a prodotti e a servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti e servizi appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicati indistintamente a ciascuno dei prodotti e servizi interessati. Orbene, il semplice fatto che i prodotti o servizi in questione rientrino nella stessa classe ai sensi dell’Accordo di Nizza non è sufficiente a tal fine, dato che tali classi abbracciano spesso un’ampia varietà di prodotti o servizi che non presentano necessariamente tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto [v., in tale senso, sentenze del Tribunale 21 maggio 2008, causa T-329/06, Enercon/UAMI (E), non pubblicata nella Raccolta, punti 34 e 35, e , causa T-297/07, TridonicAtco/UAMI (Intelligent Voltage Guard), non pubblicata nella Raccolta, punti 22-24; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale , causa T-392/04, Gagliardi/UAMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), non pubblicata nella Raccolta, punti 91 e 92]. |
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Nel caso di specie, il marchio richiesto riguarda oltre 215 prodotti, rientranti in quattro classi differenti ai sensi dell’Accordo di Nizza, nonché almeno tredici tipi differenti di servizi, che comprendono, in particolare, le audiocassette preregistrate, i libri di cucina, le scarpette per neonati, gli archi e le frecce, o ancora la fornitura d’informazioni nel settore delle discipline sportive tramite reti informatiche (v. punto 3 supra). I prodotti e i servizi contemplati dal marchio richiesto presentano quindi tra loro differenze tali, in ordine alla loro natura, alle loro caratteristiche, alla loro destinazione e alle loro modalità di commercializzazione, che non si può ritenere costituiscano una categoria omogenea che consenta alla commissione di ricorso di adottare nei loro confronti una motivazione complessiva. |
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30 |
Orbene, la commissione di ricorso si è limitata a distinguere tra, da una parte, i servizi rientranti nella classe 41, per quali essa ha affermato che il marchio richiesto era descrittivo (v. punto 17 della decisione impugnata), e, dall’altra, tutti i prodotti contemplati dalla domanda di marchio, per i quali essa ha affermato che il marchio potrebbe non essere considerato descrittivo, ma che esso comunque sarebbe privo di carattere distintivo, dal momento che non verrebbe percepito come indicativo dell’origine, ma come un termine generico che designa un evento sportivo (v. punto 18 della decisione impugnata). |
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31 |
A causa del suo carattere complessivo, una siffatta motivazione evidentemente non è sufficiente per consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla fondatezza della decisione impugnata. |
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32 |
Quanto ai servizi che rientrano nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza, invero, la commissione di ricorso ha affermato che, dal momento che i termini «ultimate fighting championship» indicavano il contenuto di tali servizi, in relazione ad essi il marchio richiesto era descrittivo. Tuttavia, risulta dalla lista riprodotta supra al punto 3 della presente sentenza che i servizi contemplati dal marchio richiesto — i quali comprendono, in particolare, gli spettacoli teatrali in diretta, i servizi di animazione, i servizi educativi forniti nei parchi tematici, il noleggio di film cinematografici, le informazioni sul tempo libero, i programmi iterattivi destinati ad essere distribuiti tramite dischetti per computer — non presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire alla commissione di ricorso di ricorrere ad una motivazione complessiva nei loro confronti. Da una parte, infatti, non basta il semplice fatto che i prodotti o servizi in questione rientrino nella stessa classe ai sensi dell’Accordo di Nizza (v. punto 28 supra). Dall’altra, l’eterogeneità di tali servizi è tale che la motivazione adottata dalla commissione di ricorso è eccessivamente generale ed astratta, tenuto conto della loro natura e delle loro caratteristiche. |
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33 |
Quanto a tutti i prodotti che rientrano nelle classi 9, 16, 25 e 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza, per i quali la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP fosse privo di carattere distintivo, in quanto non lo si può percepire come indicativo dell’origine, ma si può solamente ritenere che esso richiami un avvenimento sportivo, occorre rilevare che la loro eterogeneità è ancora più significativa di quella dei servizi che rientrano nella classe 41, per cui essi non presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire alla commissione di ricorso di ricorrere ad una motivazione complessiva nei loro confronti e la motivazione contenuta nella decisione impugnata è, per quanto li riguarda, eccessivamente generale ed astratta, tenuto conto della loro natura e delle loro caratteristiche. |
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34 |
Pertanto, la suddivisione in due categorie, alla quale ha proceduto la commissione di ricorso, fa permanere un’eterogeneità molto marcata tra i prodotti e i servizi così raggruppati, per cui essi non possono, a motivo solo di tale suddivisione, formare categorie omogenee che giustifichino che la commissione di ricorso si avvalga, nei confronti di ciascuna di tali categorie, di una motivazione complessiva. |
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35 |
Alla luce di ciò, i motivi esposti dalla commissione di ricorso per ciascuna delle due categorie che essa ha individuato non fa risultare a sufficienza l’iter logico da essa seguito rispetto a ciascuno dei prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. |
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36 |
Di conseguenza, occorre considerare che la decisione impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione e deve, pertanto, essere annullata. |
Sulle spese
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37 |
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Azizi Cremona Frimodt Nielsen Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 aprile 2009. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.