SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

2 aprile 2009 ( *1 )

«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Obbligo di motivazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T-118/06,

Zuffa, LLC, con sede in Las Vegas, Nevada (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. S. Malynicz, barrister, M. Blair e C. Balme, solicitors,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2006 (procedimento R 931/2005-1), riguardante la registrazione del segno denominativo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2006,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2006,

vista l’ordinanza del presidente della Terza Sezione 13 novembre 2008, che dispone la riunione della presente causa e della causa T-379/05 ai fini della trattazione orale,

in seguito all’udienza del 16 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Il 25 luglio 2002 la Zuffa, LLC, ricorrente, ha presentato una domanda di marchio denominativo comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2

Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio denominativo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP.

3

I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nelle classi 9, 16, 25, 28 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono, per ciascuna di tali classi, a:

«audiocassette preregistrate, dischi per fonografo, compact disc, videocassette preregistrate, videodischi laser, videodischi digitali, DVD, CD-ROM, tutti contenenti competizioni, manifestazioni e programmi di arti marziali miste; programmi per computer game; software per computer; film cinematografici in materia di arti marziali miste; occhiali; occhiali da sole», rientranti nella classe 9;

«libri e materiale stampato pedagogico ed educativo relativo allo sport e al tempo libero; distributori di carta da lettere; riviste su temi di carattere generale, discipline sportive, culturismo e tempo libero; giornali in materia di sport, culturismo e tempo libero; calendari; fotografie incorporate o no su un supporto; stampati commerciali; carte stradali; libri e riviste specializzate su competizioni sportive e giochi; cataloghi per la vendita di articoli sportivi; buste; stampe di disegni in carta e cartone; cartoline postali con o senza foto; carta da scrivere; bloc-notes (blocchetti per gli appunti); biglietti di auguri; libri di cucina; album da colorare e libri tematici per bambini ed adulti; autoadesivi rigonfi; autoadesivi; album fotografici; bloc-notes (quaderni per gli appunti); penne; matite; cartelle e portafogli per documenti; blocchetti e raccoglitori; tagliacarte; portablocchi per appunti; bandierine di carta montate su bastoncini; agende; pannelli di carta; copertine per i libri; segnalibro; pannelli pubblicitari; pannelli pubblicitari delebili; portamatite; portagraffette; fermacarte; tovagliolini di carta; poster; programmi di avvenimenti; carta da lettere e cartoleria; carta da disegno; carta da regalo; carta fluorescente; carta grafica; autoadesivi; striscioni di carta; decalcomanie e strisce di decalcomanie per parabrezza; decalcomanie da collezionare e decalcomanie da collezionare con fogli per esporle; bande e autoadesivi per paraurti; blocchetti per appunti (blocchetti promemoria); gomme per cancellare non elettriche; cancellini elettrici; custodie per oggetti di cancelleria; cartine; materiale da ufficio; libri di litografie a colori autoadesive; album di cartoline; biglietti inerenti al commercio e biglietti di auguri olografici; astucci da matite; temperamatite; assortimento di carta da regalo; scatole decorative per offrire; libri di fumetti; segnalibri; libri di poster; bandierine di carta, cartelli per ricezioni ed insegne; cuscinetti per timbri; timbri in gomma per la stampa di immagini illustrate; registri dei voti, di verifica e album di autografi; distributori di nastri adesivi per la cancelleria o la casa; scatole per ripostigli in cartone ondulato, mobili e scatole per ripostigli in cartone ondulato; carta rinfrangente», rientranti nella classe 16;

«vestiti e articoli di abbigliamento, ovvero tute da riscaldamento, felpe, pantaloni sportivi; t-shirt; polo; magliette da golf; magliette da sport; canottiere; magliette; mutandine per neonati; scarpette per neonati; cinture; cravatte; bretelle; bandane; sandali da spiaggia; indumenti da notte per neonati e bambini nella prima infanzia; accappatoi; camicie da notte; pigiami e abiti da casa; costumi da bagno; abbigliamento da spiaggia; pannolini; pantaloncini per neonati; tute da jogging; pagliaccetti; pantaloncini per bambini; scarpette; tute da gioco; completi e tute da lavoro; polsini; completi; tute Henley; pantaloncini; gonne; camicette; mutande; pantaloni; camicie; giacche; divise da arbitro; divise da atletica; riproduzioni di divise di squadre; felpe; parka; maglioni a collo alto; muffole e guanti; biancheria intima; magliette; papillon; cappelli e foulard; paraorecchie; bende; calze; abbigliamento da pioggia, ovvero poncho e giacche da pioggia; scarpe, ovvero scarpe, stivali e pantofole; bikini; tute sportive; cappelli; berretti; visiere; grembiuli; tute in tessuto e completi da sci; scarpe in tela; mutandine; giacche a vento; costumi da carnevale; giacche; scaldamuscoli; jeans; calzamaglie; tenute da allenamento e da sport, ovvero pantaloncini, giacche, pantaloni, camice», rientranti nella classe 25;

«palle di gomma; personaggi di fantasia ed accessori; giochi di abilità; bambole di pezza; giocattoli di peluche; palloni; palle da golf; palle da tennis; giocattoli per il bagno; ornamenti per gli alberi di Natale; giochi da tavolo; giochi di costruzione; attrezzatura per giochi di carte venduta come un unico articolo; bambole e vestitini per le bambole; giochi per le bambole; cosmetici giocattolo; giochi per lattanti; giocattoli elettrici; giochi di manipolazione; guanti da golf; indicatori per palline da golf; puzzles; aquiloni; composizioni mobili; carillon giocattolo; cotillon per feste sotto forma di giocattoli; giocattoli gonfiabili per piscine; giocattoli multifunzionali; giocattoli a carica; giochi a bersaglio; dischi giocattolo da lanciare; archi e frecce; veicoli giocattolo; automobili giocattolo; camion giocattolo; secchi e palette giocattolo; pattini a rotelle; kit per modellismo; razzi giocattolo; fucili giocattolo; fondine di pistola giocattolo; giocattoli musicali; set da volano; bacchette e soluzioni per fare le bolle; statuette giocattolo; salvadanai giocattolo; marionette; yo-yo; skate board; monopattino; maschere; giochi elettronici tascabili; carte da gioco; sfere piene d’acqua con effetto neve», rientranti nella classe 28;

«spettacoli teatrali in diretta; spettacoli dal vivo; produzioni teatrali; parchi di divertimento e parchi a tema; servizi di animazione; servizi attinenti ai parchi di divertimenti; servizi educativi e ricreativi forniti in parchi tematici o relativi ai parchi tematici; produzione, presentazione, distribuzione e noleggio di programmi televisivi e radiofonici; produzione, presentazione, distribuzione e noleggio di film cinematografici; produzione, presentazione, distribuzione e noleggio di incisioni sonore e video; informazioni in materia di tempo libero; produzione di spettacoli d’intrattenimento e di programmi interattivi per distribuzione televisiva, via cavo, via satellite, tramite mezzi audio e video, cartucce, dischi laser, dischetti per computer e mezzi elettronici; produzione e fornitura di passatempo, di novità e d’informazioni tramite reti di comunicazione e informatiche», rientranti nella classe 41.

4

Con decisione 31 maggio 2005, l’esaminatore ha respinto, ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 40/94, la domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti ed i servizi delle classi 9, 16, 25, 28 e 41, in quanto il marchio richiesto aveva carattere descrittivo ed era privo di carattere distintivo e in quanto non poteva essere registrato ai sensi dell’art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94.

5

Il 29 luglio 2005 la ricorrente ha presentato ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.

6

Con decisione 30 gennaio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha annullato la decisione dell’esaminatore, ha respinto il ricorso della ricorrente nella parte in cui essa contestava la valutazione dell’esaminatore secondo la quale il marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP era privo di carattere distintivo o era descrittivo per tutti i prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25, 28 e 41 di cui alla domanda di registrazione e ha rinviato il procedimento dinanzi all’esaminatore relativamente alla questione se fossero soddisfatte le condizioni previste all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

7

La commissione di ricorso ha ritenuto, innanzitutto, che il pubblico destinatario fosse il consumatore medio anglofono che assiste a spettacoli in diretta e acquista prodotti di consumo come abbigliamento, articoli di cartoleria o giocattoli (v. punto 13 della decisione impugnata).

8

La commissione di ricorso ha osservato, poi, che il marchio richiesto era una combinazione di parole inglesi il cui significato era chiaro e inequivocabile: il termine «ultimate» significherebbe «decisivo, finale»; il termine «fighting» vorrebbe dire«combattimento»; quanto alla parola «championship», essa richiamerebbe una gara diretta ad incoronare un campione. Per tutte le persone che sono in grado di conversare in inglese, l’espressione «ultimate fighting championship» avrebbe conseguentemente il significato di «campionato di combattimento estremo», ove i termini «ultimate fighting» verrebbero percepiti come indicativi di un genere di combattimento che arriva al termine quando uno dei combattenti non è più in grado di battersi (v. punti 14 e 15 della decisione impugnata).

9

La commissione di ricorso ha ritenuto, inoltre, che i servizi di cui alla domanda di marchio rientranti nella classe 41 avessero una relazione diretta con l’organizzazione di avvenimenti sportivi. Per essi, il marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP sarebbe descrittivo, in quanto indicherebbe il contenuto di tali avvenimenti. Per i prodotti rientranti nelle altre classi, non si potrebbe considerare il marchio descrittivo, ma esso sarebbe, comunque, privo di carattere distintivo. Invero, il marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP non verrebbe percepito come indicativo dell’origine commerciale dei prodotti di cui alla domanda, ma come denominativo di un evento sportivo in termini generali. Peraltro, in materia di campionati sportivi, i consumatori sarebbero abituati al fatto che le indicazioni «campionato europeo di calcio» o «torneo Master di golf», ad esempio, identifichino l’avvenimento in oggetto e che gli articoli, ad esempio di abbigliamento, che portano il nome di tale evento portino anche il nome del fabbricante (v. punti 16-25 della decisione impugnata).

10

Infine, dopo aver constatato, al punto 20 della decisione impugnata, che non si poteva escludere che, al termine di un processo educativo, il pubblico destinatario si fosse abituato al nome di un’attività sportiva al punto di associarla ad un’impresa particolare, la commissione di ricorso ha rimesso il procedimento all’esaminatore per quanto concerne la questione se il marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avesse acquisito un carattere distintivo in forza del suo uso (v. punti 26-28 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

11

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, in quanto essa respinge il suo ricorso ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94;

condannare l’UAMI alle spese.

12

L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sull’oggetto della controversia

13

Nel corso dell’udienza, in risposta ai quesiti del Tribunale, l’UAMI ha ammesso che l’esaminatore non aveva ancora deciso in merito alla questione se il marchio richiesto ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avesse acquisito un carattere distintivo in forza del suo uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, attendendo la decisione del Tribunale che mette fine al presente giudizio. La ricorrente mantiene conseguentemente un interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, dal momento che le sue conclusioni non sono divenute prive di oggetto.

14

Inoltre, interrogate sul punto durante l’udienza, le parti hanno confermato che la questione se il marchio richiesto ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avesse acquisito un carattere distintivo in forza del suo uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, era estranea alla presente controversia.

Sulla legittimità della decisione impugnata

Argomenti delle parti

15

La ricorrente afferma, in sostanza, che, adottando la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Essa afferma, a tal riguardo, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione del significato del segno ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP nonché in un errore di valutazione della relazione tra il segno ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP e i prodotti e servizi di cui alla domanda di marchio. Essa afferma, inoltre, che taluni nomi di competizioni sportive possono essere usati come marchi e non sono privi di carattere distintivo.

16

L’UAMI contesta tutte le affermazioni della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

17

Benché, nel caso di specie, la ricorrente non abbia fatto valere un difetto di motivazione, il rispetto dell’obbligo di motivazione cui sono soggetti gli atti il controllo della cui legittimità viene assicurato dai giudici comunitari è una questione di ordine pubblico, la quale, se del caso, dev’essere sollevata d’ufficio [v., in tal senso, sentenze della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pagg. 85, 110; , causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983, punto 24, e sentenza del Tribunale , causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 59]. Il Tribunale ritiene necessario esaminare d’ufficio la questione se la decisione impugnata sia sufficientemente motivata. Durante l’udienza le parti sono state interrogate in merito alla sufficienza della motivazione della decisione impugnata.

18

Ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate e devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Inoltre, la regola 50, n. 2, lett. h), del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), dispone che la decisione della commissione di ricorso deve contenere la motivazione della decisione. L’obbligo di motivazione previsto da tali disposizioni ha la stessa portata di quello sancito dall’art. 253 CE [v. sentenze del Tribunale , cause riunite T-124/02 e T-156/02, Sunrider/UAMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punto 72, e , causa T-168/04, L & D/UAMI — Sämann (Aire Limpio), Racc. pag. II-2699, punto 113 e giurisprudenza ivi citata].

19

Secondo giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve far risultare in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto. Così, l’obbligo di motivare le sue decisioni che incombe alla commissione di ricorso risponde al duplice obiettivo, da una parte, che gli interessati prendano conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, così da poter tutelare i loro diritti, e, dall’altra, che si consenta al giudice comunitario di controllare la legittimità di tali decisioni (v. sentenze VITATASTE e METABALANCE 44, cit., punto 73, e Aire Limpio, cit., punto 114 e giurisprudenza ivi citata).

20

La corrispondenza della motivazione di una decisione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto nonché all’insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza VITATASTE e METABALANCE 44, cit., punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

21

A tale riguardo, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, l’elemento determinante affinché un segno riproducibile graficamente possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra impresa. Ne consegue, in particolare, che gli impedimenti assoluti alla registrazione stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, vale a dire, rispettivamente, la mancanza di carattere distintivo e il carattere descrittivo del segno, possono venir valutati solo con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno [v. sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 25, e causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

22

Pertanto, l’eventuale sussistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 deve formare oggetto di una valutazione concreta, che prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, tenendo conto, da un lato, dei prodotti o servizi per i quali la registrazione è stata richiesta e, dall’altro, della percezione del pubblico interessato, costituito dai consumatori dei detti prodotti o servizi [v. sentenze del Tribunale 8 giugno 2005, causa T-315/03, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), Racc. pag. II-1981, punto 51 e giurisprudenza ivi citata, e , causa T-441/05, IVG Immobilien/UAMI (I), Racc. pag. II-1937, punto 41; v. anche, per analogia, sentenza della Corte , causa C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-1725, punti 50 e 51].

23

Inoltre, ciascuno degli impedimenti stabiliti all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 va interpretato alla luce dell’interesse generale che è alla base di ciascuno di essi, dato che ciascuno di tali motivi è indipendente dagli altri ed esige un esame separato (v. sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, l’interesse generale preso in considerazione in sede di esame di ciascuno di tali impedimenti può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell’impedimento di cui trattasi [v. sentenza della Corte , causa C-304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I-1927, punti 54 e 55 nonché giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale , causa T-302/03, PTV/UAMI (map&guide), Racc. pag. II-4039, punto 33].

24

A tale riguardo, l’interesse generale che ispira l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è volto, da una parte, a non restringere indebitamente la disponibilità del segno di cui si domanda la registrazione per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi comparabili a quelli per cui si domanda la registrazione nonché, dall’altra, a garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine di prodotti o servizi indicati nella domanda di marchio, consentendogli di distinguere, senza confusione possibile, tali prodotti o tali servizi da quelli di provenienza diversa. Invero, una siffatta garanzia costituisce la funzione essenziale del marchio (v., in tale senso, sentenze della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punti 23, 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata, e Eurohypo/UAMI, cit., punti 59 e 62).

25

Quanto all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio (v. sentenza ROCKBASS, cit., punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

26

Da quanto precede emerge che sussiste un’evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dei motivi stabiliti all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. In particolare, risulta dalla giurisprudenza che un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del detto regolamento, può essere ritenuto a priori, per ciò stesso, anche privo di carattere distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento. Questo deve essere, tuttavia, dimostrato separatamente (v., in tal senso, sentenza Eurohypo/UAMI, cit., punti 69 e 70).

27

Ne consegue che, se la registrazione di un marchio viene chiesta per vari prodotti e servizi, la commissione di ricorso deve verificare in concreto che il marchio in causa non rientri nella sfera di applicazione di alcun impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 relativamente a ciascuno dei detti prodotti o servizi e può giungere a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi considerati (v., per analogia, sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punti 33 e 73). Pertanto, qualora la commissione di ricorso rifiuti la registrazione di un marchio, essa è tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui è pervenuta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati (v., per analogia, sentenza della Corte , causa C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, Racc. pag. I-1455, punto 38).

28

Al riguardo, la possibilità per la commissione di ricorso di procedere ad una motivazione complessiva per una serie di prodotti o servizi può estendersi solo a prodotti e a servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti e servizi appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicati indistintamente a ciascuno dei prodotti e servizi interessati. Orbene, il semplice fatto che i prodotti o servizi in questione rientrino nella stessa classe ai sensi dell’Accordo di Nizza non è sufficiente a tal fine, dato che tali classi abbracciano spesso un’ampia varietà di prodotti o servizi che non presentano necessariamente tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto [v., in tale senso, sentenze del Tribunale 21 maggio 2008, causa T-329/06, Enercon/UAMI (E), non pubblicata nella Raccolta, punti 34 e 35, e , causa T-297/07, TridonicAtco/UAMI (Intelligent Voltage Guard), non pubblicata nella Raccolta, punti 22-24; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale , causa T-392/04, Gagliardi/UAMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), non pubblicata nella Raccolta, punti 91 e 92].

29

Nel caso di specie, il marchio richiesto riguarda oltre 215 prodotti, rientranti in quattro classi differenti ai sensi dell’Accordo di Nizza, nonché almeno tredici tipi differenti di servizi, che comprendono, in particolare, le audiocassette preregistrate, i libri di cucina, le scarpette per neonati, gli archi e le frecce, o ancora la fornitura d’informazioni nel settore delle discipline sportive tramite reti informatiche (v. punto 3 supra). I prodotti e i servizi contemplati dal marchio richiesto presentano quindi tra loro differenze tali, in ordine alla loro natura, alle loro caratteristiche, alla loro destinazione e alle loro modalità di commercializzazione, che non si può ritenere costituiscano una categoria omogenea che consenta alla commissione di ricorso di adottare nei loro confronti una motivazione complessiva.

30

Orbene, la commissione di ricorso si è limitata a distinguere tra, da una parte, i servizi rientranti nella classe 41, per quali essa ha affermato che il marchio richiesto era descrittivo (v. punto 17 della decisione impugnata), e, dall’altra, tutti i prodotti contemplati dalla domanda di marchio, per i quali essa ha affermato che il marchio potrebbe non essere considerato descrittivo, ma che esso comunque sarebbe privo di carattere distintivo, dal momento che non verrebbe percepito come indicativo dell’origine, ma come un termine generico che designa un evento sportivo (v. punto 18 della decisione impugnata).

31

A causa del suo carattere complessivo, una siffatta motivazione evidentemente non è sufficiente per consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla fondatezza della decisione impugnata.

32

Quanto ai servizi che rientrano nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza, invero, la commissione di ricorso ha affermato che, dal momento che i termini «ultimate fighting championship» indicavano il contenuto di tali servizi, in relazione ad essi il marchio richiesto era descrittivo. Tuttavia, risulta dalla lista riprodotta supra al punto 3 della presente sentenza che i servizi contemplati dal marchio richiesto — i quali comprendono, in particolare, gli spettacoli teatrali in diretta, i servizi di animazione, i servizi educativi forniti nei parchi tematici, il noleggio di film cinematografici, le informazioni sul tempo libero, i programmi iterattivi destinati ad essere distribuiti tramite dischetti per computer — non presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire alla commissione di ricorso di ricorrere ad una motivazione complessiva nei loro confronti. Da una parte, infatti, non basta il semplice fatto che i prodotti o servizi in questione rientrino nella stessa classe ai sensi dell’Accordo di Nizza (v. punto 28 supra). Dall’altra, l’eterogeneità di tali servizi è tale che la motivazione adottata dalla commissione di ricorso è eccessivamente generale ed astratta, tenuto conto della loro natura e delle loro caratteristiche.

33

Quanto a tutti i prodotti che rientrano nelle classi 9, 16, 25 e 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza, per i quali la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP fosse privo di carattere distintivo, in quanto non lo si può percepire come indicativo dell’origine, ma si può solamente ritenere che esso richiami un avvenimento sportivo, occorre rilevare che la loro eterogeneità è ancora più significativa di quella dei servizi che rientrano nella classe 41, per cui essi non presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire alla commissione di ricorso di ricorrere ad una motivazione complessiva nei loro confronti e la motivazione contenuta nella decisione impugnata è, per quanto li riguarda, eccessivamente generale ed astratta, tenuto conto della loro natura e delle loro caratteristiche.

34

Pertanto, la suddivisione in due categorie, alla quale ha proceduto la commissione di ricorso, fa permanere un’eterogeneità molto marcata tra i prodotti e i servizi così raggruppati, per cui essi non possono, a motivo solo di tale suddivisione, formare categorie omogenee che giustifichino che la commissione di ricorso si avvalga, nei confronti di ciascuna di tali categorie, di una motivazione complessiva.

35

Alla luce di ciò, i motivi esposti dalla commissione di ricorso per ciascuna delle due categorie che essa ha individuato non fa risultare a sufficienza l’iter logico da essa seguito rispetto a ciascuno dei prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP.

36

Di conseguenza, occorre considerare che la decisione impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione e deve, pertanto, essere annullata.

Sulle spese

37

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 gennaio 2006 (procedimento R 931/2005-1) è annullata nella parte in cui essa respinge il ricorso presentato dalla Zuffa, LLC, sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario.

 

2)

L’UAMI è condannato alle spese.

 

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 aprile 2009.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.